CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29577/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026, la Corte di appello di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dall’odiernoricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza della Corte di appello di Roma del 6.2.2025, irrevocabile il21.6.2025, avente ad oggetto il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309del 1990, commesso in epoca compresa tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 10.7.2019;2) Sentenza del Tribunale di Roma del 16.7.2020, irrevocabile il 7.7.2021,avente ad oggetto il reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990,commesso il 25.5.2020;rilevato che l’istanza è stata rigettata in quanto il giudice dell’esecuzione haescluso l’esistenza di indici sintomatici della medesima ideazione criminosatenuto conto della distanza temporale degli episodi, che non consentiva diipotizzare che nel momento in cui il ricorrente aveva posto in essere il primoepisodio di spaccio, avesse già programmato quello commesso a distanza di circaun anno;rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per non aver adeguatamente valutatol’omogeneità delle condotte e per avere, invece, eccessivamente valorizzato glialtri indici (distanza temporale), in sé non decisivi, nonché per non averevalutato la modalità attuativa e la circostanza che gli episodi erano stati accertatia distanza di tempo solo in ragione dell’andamento delle investigazioni cheavevano visto interrompere le captazioni;ritenuto che il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati,debba essere dichiarato inammissibile, non emergendo dalla motivazione delprovvedimento alcuna violazione di legge né profili di contraddittorietà o paleseillogicità della motivazione;rilevato, infatti, che il giudicante ha fatto corretta applicazione dei principienunciati da questa Corte, secondo la quale ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di unprogramma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso; che elementiindicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime ecostanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01,nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spaziotemporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicitàe nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea; che, con riferimento alla distanza temporale tragli episodi delittuosi, si è affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali. » E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.);rilevato che nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, evidenziando che la distanza temporale tra gliepisodi non consentiva di ravvisare una ideazione unitaria dei singoli reati;rispetto a tale argomento, il ricorrente non ha opposto alcuna ragione chegiustifichi l’esecuzione frazionata di una ideazione criminosa unitaria, a tal finerimanendo del tutto irrilevante la circostanza che gli episodi siano emersinell’ambito di una medesima o diversa attività di indagine e che l’interruzionedell’attività captativa abbia impedito di accertare uno dei due episodi criminosied essendo la censura di illogicità niente affatto evidente;ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che ilricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpanella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.