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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2012

ECLI:EU:C:2012:332
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 giugno 2012 –

[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]

[causa C-589/11 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione che accerta un’intesa e infligge un’ammenda – Carenza di interesse diretto dei clienti delle imprese partecipanti all’intesa – Cliente che può chiedere il risarcimento dei danni causati dall’intesa – Cliente che ha depositato una domanda di accesso ai documenti del procedimento amministrativo relativo all’intesa – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 10, 12-16, 23-25) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T-62/11), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] AG - Interesse alla soluzione della controversia - Controversia concernente una domanda di annullamento della decisione C(2010) 7694 def. della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo).

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 giugno 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] [causa C-589/11 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione che accerta un’intesa e infligge un’ammenda – Carenza di interesse diretto dei clienti delle imprese partecipanti all’intesa – Cliente che può chiedere il risarcimento dei danni causati dall’intesa – Cliente che ha depositato una domanda di accesso ai documenti del procedimento amministrativo relativo all’intesa – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 10, 12-16, 23-25) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T-62/11), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] AG - Interesse alla soluzione della controversia - Controversia concernente una domanda di annullamento della decisione C(2010) 7694 def. della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo). Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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