CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14032/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Calabria,domiciliata digitalmente ex lege;─ ricorrente ─contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;Numero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] che chiedeche la Corte di cassazione affermi la competenza del Tribunale diVelletri quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto n. 62/2024, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., qualeprocuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Velletriingiunse a S.E.P., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,nonché ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, ilpagamento dell’importo di euro 1.256.207,10, oltre accessori, in forzadi tre contratti di mutuo stipulati, nel 2016, con la BCC dei CastelliRomani e del Tuscolo e delle correlate fideiussioni omnibus rilasciatedai predetti [OSCURATO:PERSONA].I soli [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a decreto ingiuntivochiedendo, tra l’altro e per quanto interessa, «in via preliminare»dichiararsi «l’incompetenza del Tribunale di Velletri in favore delTribunale di Roma (foro del consumatore)» e, «nel merito», «previadeclaratoria della nullità della clausola delle fideiussioni nella parte incui viene esclusa l’applicazione dell’art. 1957 c.c., accertare il decorsodel termine di decadenza disposto da tale norma e, per l’effetto,revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto».2. Con sentenza n. 1837/2025 il Tribunale di Velletri ha cosìtestualmente statuito:«dichiara, ex art. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003 e art. 66-bis d.lgs.n. 206/2005 (Codice del Consumo), l'incompetenza (per materia) delTribunale di Velletri a decidere la presente causa di opposizione,promossa dai garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per esserecompetente il Tribunale delle Imprese, da individuarsi territorialmentenella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma;Numero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiara la nullità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e UgoliniVittorio, del decreto ingiuntivo opposto n. 62/2024, emesso dalTribunale di Velletri il 19/1/2024;fissa il termine di tre mesi dalla presente decisione per lariassunzione del giudizio avanti al giudice indicato come competente;dichiara integralmente compensate le spese di lite».In motivazione il Tribunale ha, da un lato, valorizzato la dedottanullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI già oggetto dirilievo in sede antitrust, ritenendo che la relativa domanda diaccertamento demandasse la cognizione alla sezione specializzata inmateria di impresa ex artt. 3 e 4 d.lgs. n. 168 del 2003; dall’altro, hareputato sussistente, in relazione ad entrambi i garanti, la qualità diconsumatori, desumendola dalla stessa modulistica fideiussoria, e hafatto applicazione dell’art. 66‑bis cod. consumo, individuando inconclusione ─ come detto ─ il foro inderogabile competente nel«Tribunale delle Imprese, da individuarsi territorialmente nellaSezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma».3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), qualemandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha propostoregolamento di competenza, affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con unitaria memoria.Il P.G. ha concluso come in epigrafe.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. A sostegno del proposto regolamento [OSCURATO:SOCIETA]., n.q.predetta, deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazionedell’art. 66‑bis d.lgs. n. 206 del 2005, censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto operante il foro inderogabiledel consumatore, individuato nel Tribunale di Roma, anche per AlessioUgolini (cui la censura è, in modo espresso, «esclusivamente»riferita).Numero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026La censura è fondata.1.1. Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, aisensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, rileva lo scopoconcretamente perseguito dal contraente persona fisica al momentodella stipula del contratto, dovendosi escludere lo statutoconsumeristico ove la prestazione negoziale sia funzionalmentecollegata all’attività imprenditoriale o professionale da questi svolta.Nel caso di specie è pacifico – ed emerge dagli atti di causa,specificamente dalla visura storica della società mutuataria richiamatadalla stessa ricorrente – che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dellastipulazione dei contratti di mutuo e delle connesse fideiussioni,rivestiva la qualità di socio di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA].,detenendone una quota di capitale largamente prevalente, e ricoprivala carica di amministratore unico e legale rappresentante dellamedesima società.In tale contesto, la prestazione di garanzia non può ritenersiespressione di un interesse personale distinto e autonomo rispetto aquello dell’impresa, ma si colloca, per contro, nell’alveo delle sceltegestorie e di sostegno finanziario dell’attività sociale, traducendosi inun atto strettamente strumentale alla prosecuzione e alfinanziamento dell’impresa da lui direttamente gestita.1.2. Ne discende che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], difetta ilpresupposto soggettivo per l’applicazione della disciplinaconsumeristica e, segnatamente, del foro inderogabile di cui all’art.66‑bis cod. consumo, non potendosi valorizzare, in senso contrario, lasola indicazione formale della qualifica di “consumatore” apposta sulmodulo fideiussorio predisposto dall’istituto di credito, trattandosi diclausola unilaterale, non idonea come tale a rappresentare unadichiarazione di riconoscimento (da parte della società) della qualità dconsumatore.Dichiarata pertanto la competenza del Tribunale di Velletri inNumero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026relazione al giudizio di opposizione in quanto promosso da AlessioUgolini, della gravata sentenza va conseguentemente disposta lacaducazione e la causa rimessa per la prosecuzione del predettogiudizio, salvo quanto appresso si dirà sulla necessaria suasospensione per pregiudizialità dipendenza rispetto al giudizio dadevolvere alla sezione specializzata in materia di impresa sulladomanda di nullità parziale della fideiussione.Resta invece ferma la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo,per le dedotte ragioni di competenza funzionale, in rapporto allitisconsorte (facoltativo, non necessario) [OSCURATO:PERSONA], la cuiqualità di consumatore appare fondatamente affermata in relazionealle emergenze processuali e non è, comunque, nemmeno contestatacon il proposto regolamento.2. Con il secondo motivo ─ rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nonché degli artt.3 e 4 d.lgs. n. 168/2003 e 34 c.p.c. – erronea attribuzione dellacompetenza alla Sezione specializzata in materia di impresa delTribunale ordinario di Roma» ─ [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza nellaparte in cui ha ritenuto la causa devoluta alla competenza dellasezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma,assumendo che nella specie non ricorrerebbe la condizione a tal finerichiesta della proposizione di domanda di accertamento della nullitàdel contratto di fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale e ciòin quanto tale domanda non era stata avanzata nell’atto diopposizione a decreto ingiuntivo, nel quale gli opponenti si limitavanoa invocare la disciplina consumeristica e comunque si erano limitatiad opporre la nullità del contratto solo in via di eccezione.Il motivo è infondato.2.1. Secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, «la competenza della sezione specializzata per le imprese,benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, dellaNumero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione dellanormativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversiariguardante la nullità della fideiussione a valle di intesaanticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione,non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto inquesto secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausolee dell'intesa solo in via incidentale» (Cass. n. 3248 del 2023; n.32993 del 2023).Nella specie, come è dato univocamente evincere dall’esame deglifatto processuale, detta condizione ricorre, avendo gli opponentiespressamente chiesto, nelle conclusioni dell’atto di citazione inopposizione a d.i., che fosse dichiarata la «nullità della clausola dellefideiussioni nella parte in cui viene esclusa l’applicazione dell’art.1957 c.c.». La richiesta manifestamente sottende la formulazione diuna domanda e non di una mera eccezione da giudicare incidentertantum e ciò tanto se la deduzione della nullità e la relativa richiestasi iscrivono nella ragione di connessione ex art. 34 c.p.c., quanto se siiscrivono nella ragione di connessione ex art. 36 c.p.c..Emerge dunque chiaramente che la declaratoria di nullità dellefideiussioni è stata domandata fin dall’atto introduttivo del giudizio diopposizione e non già meramente evocata quale motivo difensivo perla sola revoca del decreto ingiuntivo, ma specificamente richiestaquale pronuncia preliminare di merito volta alla «declaratoria» dellanullità, seppure parziale, delle fideiussioni.È irrilevante, ai fini dell’inquadramento come azione e non comeeccezione, che, in tale sede introduttiva, la domanda di nullità nonfosse sorretta da un esplicito riferimento alla nullità parziale delloschema ABI riprodotto nelle clausole fideiussorie, venendo taleprospettazione espressamente sviluppata solo a seguito del rilievoofficioso della questione da parte del giudice di merito.Numero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’oggetto sostanziale della domanda resta, infatti, la declaratoriadi nullità (parziale) dei contratti di fideiussione “a valle”, il cuifondamento (per violazione delle norme sulla concorrenza, perclausole abusive o per contrarietà a norme imperative) può essereprecisato o integrato nel corso del giudizio, senza che ciò muti lanatura dell’azione, né il titolo di competenza per materia.2.3. Ne consegue che la domanda di nullità (parziale) dei contrattifideiussori integra, nel caso in esame, una vera e propria azione diaccertamento, idonea ad attivare la competenza della sezionespecializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168del 2003, in quanto involge l’accertamento della nullità di contratti avalle riconducibili, anche in via mediata, ad un’intesaanticoncorrenziale vietata, come tale rientrante nell’ambito dellecontroversie di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990.3. La competenza così radicata ha, tuttavia, giova precisare,rilievo circoscritto alla decisione sulla domanda di nullità del contrattodi fideiussione, la quale, pur essendo pregiudiziale rispetto alladefinizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nondetermina, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], unospostamento del giudizio di opposizione nella sua interezza dinanzialla competente sezione specializzata in materia d’impresa, marenderà piuttosto necessaria (solo) la sospensione del giudizio diopposizione in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio disulla domanda di nullità parziale dei contratti devoluto allacompetenza per materia del Tribunale di Roma, sezione specializzatain materia d’impresa.Ed infatti, come questa Corte ha già più volte chiarito e va quiribadito, il giudizio di opposizione è connotato dalla competenzafunzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che haemesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenzaimmodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenzaNumero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui siaproposta domanda riconvenzionale di competenza della sezionespecializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare ledue cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzial tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventualeapplicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi(Cass., Sez. 3, n. 25146 del 19/09/2024, Rv. 672222; Sez. 6 - 1, n.35661 del 05/12/2022, Rv. 667160).Ne consegue, quanto al predetto, l’erroneità anche sotto taleprofilo della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Velletri edella conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n.62/2024, emesso dal Tribunale di Velletri.4. Dalla combinazione delle considerazioni che precedonodiscende che:a) il regolamento va accolto nella parte in cui censura ilriconoscimento del foro inderogabile del consumatore in favore diAlessio [OSCURATO:PERSONA], con caducazione della sentenza impugnata in talelimitato segmento e affermazione, quanto alla sua posizione, dellacompetenza del Tribunale di Velletri in ordine al giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo;b) va, invece, confermata la competenza della sezionespecializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma sulladomanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione,quale azione pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 c.p.c., da trattarsiseparatamente avanti a detto giudice specializzato.Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovrà proseguire dinanzi alTribunale di Velletri, ma dovrà essere sospeso, ai sensi dell’art. 295c.p.c. (ovvero dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., ove ne ricorrano ipresupposti), in attesa della definizione, da parte della sezionespecializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, dellaNumero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026domanda pregiudicante di nullità della fideiussione a valle, overitualmente riassunta.5. Resta ferma, per [OSCURATO:PERSONA], la competenza del [OSCURATO:PERSONA], quale foro del consumatore, secondo quanto già statuito dalgiudice di merito.Mette conto al riguardo precisare che, nel relativo giudizio, latrattazione della questione preliminare di merito della nullità parzialedelle fideiussioni (per derivazione della nullità a monte dello schemaABI cui si assume esse siano conformi) non configura, all’interno delmedesimo ufficio, una questione di competenza.Vale anche in tal caso il principio, costantemente affermato anchecon riferimento alle Sezioni specializzate in materia d’impresa,secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e specializzata, nel casoin cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficiogiudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella meraripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (v., ex multis,Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19882; Cass. n. 3380 del 2024; n.7882 del 2018; n. 7228 del 2018; n. 21668 del 2013; n. 24656 del2011).5. Le spese del presente procedimento possono essereintegralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al solo parzialeaccoglimento del regolamento di competenza. P.Q.Mdichiara la competenza del Tribunale di Velletri a conoscere delgiudizio di opposizione in quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiarala competenza del Tribunale di Roma, in quanto foro del consumatore,a conoscere del giudizio di cognizione piena introdottodall’opposizione in quanto proposta da [OSCURATO:PERSONA], ferma lacaducazione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Fissa per lerelative riassunzioni il termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente.Numero registro generale 22116/2025Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 14032/2026Data pubblicazione 13/05/2026Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])