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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 21761/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10551/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]. ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587- [OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di CATANZARO n. 105/2023depositata il 2/02/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che deve reputarsi comunque tempestiva la costituzione della parte controricorrente, essendo stato il ricorso notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato anziché all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., ord., 24/06/2020, n. 12410 e Cass. 4977/2015), P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25/07/2024 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10551/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]. ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587- [OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di CATANZARO n. 105/2023depositata il 2/02/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che deve reputarsi comunque tempestiva la costituzione della parte controricorrente, essendo stato il ricorso notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato anziché all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., ord., 24/06/2020, n. 12410 e Cass. 4977/2015), P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/07/2024 Il P
Decreto Cassazione n. 21761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris