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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2021

Cassazione n. 36434/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2021 della Corte appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 agosto 2021 che disponeva la sua consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 agosto 2021 dal Tribunale distrettuale di Euskirchen (RFT) per il reato di violazione della normativa sugli ((\ stupefacenti, osserva: ai sensi dell'art. 22

I. 22 aprile 2005, n. 69 il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sulla esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento.

Tale forma è esclusiva in quanto non sono richiamate le disposizioni dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e, soprattutto, perché itté:13 termini complessivi della procedura (la Corte di appello deve trasmettere immediatamente e non oltre il giorno successivo gli atti alla Corte di cassazione) sono incompatibili con la disciplina della impugnazione "esterna".

Il termine di impugnazione, nel caso di specie, decorreva dal 25 agosto 2021, giorno di lettura in udienza della sentenza; il giorno 30 agosto la parte ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Frosinone che lo ha trasmesso alla Corte di appello.

L'atto, in tal modo, è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 10 settembre 2021, ben oltre il termine di legge.

Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo in considerazione delle ragioni della inammissibilità.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ,tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2021 della Corte appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 agosto 2021 che disponeva la sua consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 agosto 2021 dal Tribunale distrettuale di Euskirchen (RFT) per il reato di violazione della normativa sugli ((\ stupefacenti, osserva: ai sensi dell'art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69 il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sulla esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento. Tale forma è esclusiva in quanto non sono richiamate le disposizioni dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e, soprattutto, perché itté:13 termini complessivi della procedura (la Corte di appello deve trasmettere immediatamente e non oltre il giorno successivo gli atti alla Corte di cassazione) sono incompatibili con la disciplina della impugnazione "esterna". Il termine di impugnazione, nel caso di specie, decorreva dal 25 agosto 2021, giorno di lettura in udienza della sentenza; il giorno 30 agosto la parte ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Frosinone che lo ha trasmesso alla Corte di appello. L'atto, in tal modo, è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 10 settembre 2021, ben oltre il termine di legge. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo in considerazione delle ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ,tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36434/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris