CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a GENONI il 21/06/1955 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto della contestata ricettazione, non è deducibile in questa sede in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentitQdalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa applicazione degli artt. 131-bis e 62, n. 4), cod. pen., sono anch'essi non consentiti in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MFun J19 2 :'i:: é t2Iiimarzia i2‘2dilì.: iario