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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 24028/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4126/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

CONSIDERATO

1. L'[OSCURATO:PERSONA] della Previdenza sociale (INPS) ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato dell'Istituto collocato a riposo, avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, n. 4126 del 28 maggio 2021, che ha riformato la sentenza emessa tra le parti dal TAR Lazio n. 14205 del 2019.

Il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di giurisdizione, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una controversia in materia di lavoro e previdenza, in quanto tale rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di nullità della determina n. 95 del 2019 e degli altri atti, avanzata dal ricorrente originario sull'assunto che gli stessi fossero stati adottati dall'INPS in violazione del giudicato che si era formatosi in precedenza tra le parti su sentenze del giudice amministrativo.

2. Il ricorrente ha premesso che esso Istituto aveva intrapreso, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], un'azione di recupero della quota del Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -2- trattamento di fine servizio (che era stata stabilita sulla base del computo degli onorari percepiti dai lavoratori del ramo professionale legale in costanza di rapporto di lavoro), in conformità ai principi affermati dal Giudice ordinario in materia (è richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 7154 del 2010).

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la relativa determina n. 95/2019 e gli altri atti conseguenti, prospettando che gli stessi erano stati adottati dall'INPS in violazione o elusione del giudicato formatosi su due pronunce del giudice amministrativo che erano intervenute tra le parti: la sentenza del TAR Lazio n. 468/85 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 711/91.

3. Mentre il TAR Lazio dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con la sentenza n. 4126 del 2021, ha stabilito che l'azione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva esser qualificata in parte qua, quanto alla domanda relativa alla violazione del giudicato, come azione di ottemperanza.

Dunque, spettava al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di violazione del giudicato, e la causa veniva rimessa al TAR Lazio.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il petitum azionato in giudizio rifletteva un contenuto complesso, affiancandosi alla tipica azione impugnatoria, in ordine alla quale tuttavia venendo in rilievo nella sostanza un'azione di recupero, la giurisdizione andava declinata ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, come affermato dal TAR Lazio, un ulteriore e distinto capo della domanda.

Con quest'ultimo la parte appellante lamentava la suddetta violazione del giudicato.

Per tale capo della domanda, quindi, non poteva revocarsi in dubbio la riconduzione dell'azione esperita all'ampio genus dell'ottemperanza, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche in ragione di quanto previsto dall'art.133, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 104 del 2010.

4. L'INPS ha articolato il ricorso in tre motivi.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -3-

5. Ha resistito con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e attribuzione dell'onorario al difensore a ntistata rio.

6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica.

7. Tutte le parti hanno depositato memoria con le quali hanno insistito nelle conclusioni già presentate e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica.

RITENUTO

1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotti erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, muovendo dal falso presupposto che quest'ultimo contenesse una domanda di ottemperanza e/o azione di nullità degli atti impugnati, e in ogni caso perché la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe contraria alla previsione di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - artt. 103, comma 1, Cost., e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n. 1, cod. proc. civ).

1.1. Nell'esposizione della censura, l'INPS premette che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4126 del 2021 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto dal controricorrente dinanzi al TAR Lazio, con il quale era stata prospettata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 468 del 1985, e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991, intervenute tra le parti, in quanto si era in presenza di Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -4- un'azione di ottemperanza volta alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti impugnati per la violazione del giudicato.

Rileva che il controricorrente in detto ricorso non aveva proposto domanda di nullità degli atti impugnati, la determina n. 95 del 2019 e gli altri atti, ma l'annullamento degli stessi, così intendendo attivare un mero giudizio impugnatorio nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità e non di ottemperanza.

Ciò trovava conferma nella circostanza che azione di ottemperanza delle sentenze TAR Lazio n. 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 era stata promossa con separato ricorso, prima dinanzi al Consiglio di Stato che declinava la propria competenza in favore del TAR, ricorso che veniva respinto.

Dunque, era erroneo il presupposto che con il ricorso di primo grado si fosse introdotta un'azione di ottemperanza del giudicato formatosi con le suddette sentenze del giudice amministrativo.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, per violazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario- artt. 103, comma 1, Cost. e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n.1, cod. proc. civ.).

Assume l'INPS che il controricorrente con il ricorso al TAR aveva contestato la pretesa dell'INPS di recuperare somme che gli erano state corrisposte a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975 alla cessazione del rapporto di impiego.

Tale controversia, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dal TAR Lazio.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -5- In ogni caso, non vi sarebbe ragione per cui la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al pubblico impiego privatizzatou x non dovrebbe estendersi ai casi in cui si contesti la violazione di un precedente giudicato del giudice amministrativo.

Anche in sede di ottemperanza prospetta il ricorrente la giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe che ritenersi delimitata dalla fondamentale regola del riparto di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che rimette al giudice del lavoro la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e con cui si deve coordinare l'art. 133, comma 1, lette. a), n. 5, cod. proc. amm.

Davanti al giudice ordinario si può dedurre qualsiasi vizio di legittimità degli atti di gestione del rapporto, e degli eventuali atti amministrativi presupposti, compreso quello della violazione del giudicato del giudice amministrativo.

A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente richiama la giurisprudenza di merito che, in analoghe controversie, nel vagliare il tenore delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91, ne avrebbe esclusa la rilevanza, così sostanzialmente affermando la propria giurisdizione anche in ordine al rilievo del giudicato amministrativo.

Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa alla ripetizione di una parte del trattamento di fine servizio corrisposte al ricorrente, che invece rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché di quello ordinario, in relazione al primo motivo di ricorso di primo grado, senza tener conto che neppure esistevano atti amministrativi impugnati con il ricorso di primo grado.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -6- Conseguente violazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104 del 2010), degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (art. 103, comma 1, Cost., art. 7, comma 1, cod. proc. amm.), nonché art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n.1, cod. proc. civ.).

Assume il ricorrente che l'azione di recupero intrapresa da esso Istituto si è sviluppata interamente sul piano privatistico, senza l'adozione di alcun provvedimento amministrativo; dunque alla base dell'azione di recupero non vi era alcun atto o provvedimento amministrativo, atteso che la medesima era stata gestita interamente con gli ordinari strumenti privatistici.

L'unico atto amministrativo impugnato dal ricorso di primo grado, a tutto concedere, sarebbe stata la determina Pres.

INPS n. 95 del 2019, che però non recava alcuna determinazione nel senso di avviare l'azione di recupero, ma era intervenuta, dopo che la stessa era stata intrapresa, per individuare i professionisti a cui affidare il prevedibile contenzioso.

Il ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR Lazio era stato proposto sul presupposto che l'INPS avesse adottato degli atti di modifica del proprio regolamento interno in materia di trattamento di quiescenza del personale, atti che lo stesso ricorrente dichiarava di non conoscere ma che assumeva esistenti.

Tale presupposto è risultato però erroneo, afferma il ricorrente, come riconosciuto sia dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado che dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Entrambi avevano convenuto che l'INPS non aveva modificato il Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego, ma aveva preso atto della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia.

Deduce l'INPS, quindi, che caso di specie non esisteva alcun provvedimento amministrativo alla base dell'azione di recupero Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -7- intrapresa, e il riferimento all'art. 133 comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm., risultava erroneo dal momento che non vi era stato alcun atto amministrativo che aveva escluso il computo degli onorari nella liquidazione del trattamento di fine servizio.

4. È preliminare all'esame dei motivi di impugnazione l'esame delle due eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal controricorrente.

4.1. Con la prima si assume che sarebbe intervenuto giudicato implicito sulla giurisdizione atteso che il Consiglio di Stato, adito in sede di ottemperanza in unico grado sulla medesima questio iuris, con la sentenza del 25 settembre 2020, n. 5622, senza declinare la propria giurisdizione aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio.

Poiché la sentenza del Consiglio di Stato non era stata oggetto di ricorso per cassazione la stessa era passata in giudicato sul punto della giurisdizione.

L'eccezione non ha pregio.

Quella invocata, infatti, è una pronuncia resa in diverso giudizio con cui, come condivisibilmente espone il Procuratore Generale, il giudice amministrativo ha semplicemente declinato in limine la propria competenza sulla base del rilievo che il ricorso d i "ottemperanza" che riguarda una decisione va proposto, quando vi sia una "doppia conforme", presso il giudice di primo grado, senza rendere alcuna statuizione, né esplicita né implicita, in punto giurisdizione.

4.2. Con la seconda eccezione si deduce l'inammissibilità del ricorso in quanto avrebbe ad oggetto l'interpretazione del giudicato effettuata da parte del giudice amministrativo, in quanto tale interna alla giurisdizione amministrativa e non sindacabile dalla Corte di cassazione.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, sia pure per soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost., art. 362 cod. proc. civ., e art. 110, cod. proc. amm.), è ammissibile indipendentemente dal procedimento Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -8- che ad esse ha dato vita.

La limitazione attiene cioè ai vizi denunciabili e non alle decisioni impugnabili, tra le quali, quindi, vi rientrano anche quelle emesse in esito ad un giudizio di ottemperanza (v., Cass., S.U., n. 7226 del 1991).

Come è stato chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1227 del 2022 (in particolare, par. 6 delle Ragioni della decisione), in un articolato quadro sistematico della giurisprudenza già intervenuta in materia: «[a]l fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni)».

Tale ultima evenienza è quella che viene in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che l'INPS, nel prospettare che vi sarebbe stata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, atteso che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria, ha devoluto a questa Corte il difetto relativo di giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Può passarsi ad esaminare il primo motivo di ricorso insieme al terzo motivo, in quanto gli stessi sono connessi, osservando in premessa che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (ex multis, Cass., S.U., n. 27888 del 2021).

Va anche ricordato che nello stabilire il riparto di giurisdizione questa Corte è giudice del fatto, quindi può e deve valutare gli atti e la Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -9- consistenza del rapporto in giudizio per poter definire la questione di giurisdizione alla stregua del suddetto criterio del petitum sostanziale.

5.1. Occorre, in via preliminare, ripercorrere sia pure in sintesi la vicenda su cui si inserisce l'odierna controversia che verte sulla richiesta, rivolta dall'INPS al controricorrente, di restituzione di parte dell'importo già erogatogli quale trattamento di fine servizio in relazione alle quote onorari, e alla quale seguiva la trattenuta sul rateo di pensione.

5.2. Il regolamento INPS di cui alle delibere 12 giugno 1970 e n. 25 del 1971, all'art. 5 prevedeva che «Agli effetti del presente regolamento si intende per retribuzione la somma delle seguenti competenze: -stipendio base calcolato per 15 mensilità annue; eventuali assegni personali e altre competenze di carattere fisso e continuativo - con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia - che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro».

5.3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 120 de1980, intervenuta tra l'INPS ed un avvocato già dipendente dell'INPS, annullava l'art. 5 del suddetto Regolamento nella parte in cui subordinava ad una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto la valutabilità di assegni o altre competenze ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, ritenendolo illegittimo per contrasto con l'art. 2121, cod. civ., il quale prevede la computabilità di ogni compenso a carattere continuativo.

Si legge nella suddetta sentenza «L'utilizzo di un certo assegno (o competenza) ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, derivando ex sà dalle intrinseche ed obiettive caratteristiche dell'emolumento in relazione alla normativa legislativa primaria (art.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -10- 2121, cod. civ.), non può essere subordinata alla emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato».

5.4. L'INPS con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982 — preso atto dell'annullamento parziale dell'art. 5 del Regolamento, quanto alle parole «che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro», disposto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, e intendendo riconoscere in via generale che la quota di onorari legali dovesse essere compresa nella retribuzione pensionabile e quiescibile — stabiliva che «per la determinazione dei trattamenti previsti dal regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza e dei valori di riscatto la quota di onorari legali è computata sulla base dell'importo mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione dal servizio o la data di domanda di riscatto».

La delibera n. 99 del 1982 prevedeva, proprio perché l'INPS aveva inserito le propine nella base di calcolo del TFS, altresì il recupero della quota contributiva a carico dei dipendenti per il periodo 10 aprile 1971 -31 dicembre 1981, in un'unica soluzione o con rateizzazione.

5.5. I relativi provvedimenti di recupero della quota contributiva venivano impugnati dinanzi al TAR Lazio, anche dall'odierno controricorrente, in quanto ritenuti illegittimi.

Il TAR Lazio, dopo aver ripercorso il quadro normativo e regolamentare anche in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, con la sentenza n. 468 del 1985, accoglieva il terzo motivo subordinato del ricorso, affermando l'applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale e non decennale.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 711 del 1991 confermava la decisione del TAR Lazio, statuendo la sussistenza della prescrizione quinquennale decorrente dall'entrata in vigore del Regolamento INPS.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -11-

5.6. Nel 2010 è intervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 7154 del 2010 che, nel comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, ha enunciato il seguente principio: «[ha legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del \-e,214 parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio.

Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo».

5.7. Con la sentenza di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 23619 del 2015, si è poi affermato che «Male principio applicabile per identità dei presupposti, anche al Regolamento dell'INPS, impone di riconoscere l'insussistenza - siccome abrogata in parte qua - della normativa regolamentare (in particolare l'art. 5 del Regolamento, nel testo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 120/80)».

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -12-

5.8. L'INPS al momento del collocamento a riposo dei dipendenti del ramo legale ha versato a tutti l'indennità di buonuscita calcolata comprendendo le quote di onorari percepite, come si legge nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, punto

5.1. del Fatto) «calcolata secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con le sentenze n, 120 del 1980 e n. 711 del 1991, dal TAR Lazio, con sentenza n. 468 del 1985, così come recepite dall'INPS con delibera di CdA n. 99 del 1982».

A distanza di tempo, nel 2018 ha chiesto la restituzione di una quota dell'indennità di buonuscita, in quanto, erroneamente aveva tenuto conto, nel calcolo, delle quote di onorari che erano state percepite.

6. Tanto premesso, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dal controricorrente dinanzi al TAR Lazio, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale.

Il petitum sostanziale, tenendo conto della causa petendi, consiste nella contestazione del diritto dell'Istituto di procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita.

Il recupero dell'indebito da parte dell'INPS è avvenuto in diretta applicazione di una norma di legge, art. 13 della legge n. 70 del 1975, sulla cui interpretazione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata n. 7154 del 2010, come peraltro si rileva dalla lettera di costituzione in mora indirizzata al lavoratore.

Viene, quindi, in rilievo una azione di accertamento della illegittimità della richiesta di restituzione posta in essere dall'INPS con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro, riconducibile alle controversie «concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte», devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come sancito dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -13- Ciò trova conferma nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 4126 del 2021, laddove quest'ultima richiama la sentenza di primo grado nel passaggio «le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001» (...), e afferma «(...) come correttamente rilevato dal TAR, non vi è evidenza negli atti di causa di un atto adottato dall'INPS, qualificabile come di macro organizzazione, con attitudine dichiarata ovvero anche solo contraddistinto da implicita forza operativa, che, nell'esercizio di una ipotetica funzione di riesame, sia intervenuto sul pregresso assetto regolatorio rappresentato dal Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego».

Occorre, inoltre, considerare che le sentenze amministrative del 1985 e del 1991, il cui giudicato si invoca nel primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio deciso con la sentenza del TAR n. 14205 del 2019, vertono sul diritto dei lavoratori a versare la propria quota di contribuzione previdenziale, rispetto alle propine confluite nella base di calcolo del TFS, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si legge proprio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991: in esecuzione della sentenza n. 120 del 1980 (che interveniva tra l'INPS e un altro avvocato) «il Consiglio di amministrazione dell'INPS stabiliva, con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982, la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal 10 aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti del personale il recupero delle quote di contribuzione a carico (...)».

Dunque, l'INPS modificava il proprio regolamento in ragione della sentenza n. 120 del 1980, al cui giudicato dava così attuazione, riconoscendo la computabilità delle quote di onorari, mentre la domanda di restituzione per cui è causa era motivata dalla disciplina Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -14- normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010.

In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario perché nella controversia in esame, nella quale non è ravvisabile un " petitum"complesso, si prospetta la lesione di un diritto che era stato costituito e attribuito dall'INPS in favore del controricorrente in ragione della modifica del Regolamento adottata dall'Istituto nel 1982 in attuazione del giudicato (non intercorso con gli odierni ricorrenti) formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.120 del 1980, ed è stato poi disatteso, con la richiesta di restituzione - effettuata jure privatorum, e lo stesso Consiglio di Stato afferma la mancanza di un atto qualificabile di macro organizzazione e che la delibera n. 95 del 2019 era meramente applicativa (della cornice normativa di settore quale desumibile dagli approdi giurisprudenziali), e non modificativa della regula iuris - di una parte dell'indennità di buonuscita, in ragione del contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, come applicato dalla giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, punto 1 dei Motivi) che ha dato atto al presente contenzioso, lo stesso ricorrente originario, nella sostanza, deduce che il giudicato che invoca è mero presupposto della posizione di pieno diritto già riconosciuta dall'INPS, rispetto alla cui lesione, attesa la richiesta di restituzione di parte dell'indennità di buonuscita, chiede tutela laddove afferma che «non solo la questione è coperta da giudicato, ma a ben vedere che l'INPS ha dato corretta esecuzione al giudicato stesso, in quanto effettuava il recupero (vicenda del 1982) nel limite della prescrizione quinquennale e successivamente versava i contributi dovuti in relazione alle quote di onorari percepite dai ricorrenti durante l'intero rapporto di lavoro.

Sempre in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze sopra indicate, l'INPS ha provveduto a quantificare l'indennità di buonuscita Ric. 2021 n. 30290 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -15- e liquidato a ciascun ricorrente l'indennità di buonuscita, premurandosi di tener conto anche delle quote di onorari percepite dai ricorrenti».

7. All'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, segue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

8. La Corte dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4126/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. CONSIDERATO 1. L'[OSCURATO:PERSONA] della Previdenza sociale (INPS) ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato dell'Istituto collocato a riposo, avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, n. 4126 del 28 maggio 2021, che ha riformato la sentenza emessa tra le parti dal TAR Lazio n. 14205 del 2019. Il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di giurisdizione, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una controversia in materia di lavoro e previdenza, in quanto tale rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di nullità della determina n. 95 del 2019 e degli altri atti, avanzata dal ricorrente originario sull'assunto che gli stessi fossero stati adottati dall'INPS in violazione del giudicato che si era formatosi in precedenza tra le parti su sentenze del giudice amministrativo. 2. Il ricorrente ha premesso che esso Istituto aveva intrapreso, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], un'azione di recupero della quota del Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -2- trattamento di fine servizio (che era stata stabilita sulla base del computo degli onorari percepiti dai lavoratori del ramo professionale legale in costanza di rapporto di lavoro), in conformità ai principi affermati dal Giudice ordinario in materia (è richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 7154 del 2010). L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la relativa determina n. 95/2019 e gli altri atti conseguenti, prospettando che gli stessi erano stati adottati dall'INPS in violazione o elusione del giudicato formatosi su due pronunce del giudice amministrativo che erano intervenute tra le parti: la sentenza del TAR Lazio n. 468/85 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 711/91. 3. Mentre il TAR Lazio dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con la sentenza n. 4126 del 2021, ha stabilito che l'azione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva esser qualificata in parte qua, quanto alla domanda relativa alla violazione del giudicato, come azione di ottemperanza. Dunque, spettava al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di violazione del giudicato, e la causa veniva rimessa al TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha affermato che il petitum azionato in giudizio rifletteva un contenuto complesso, affiancandosi alla tipica azione impugnatoria, in ordine alla quale tuttavia venendo in rilievo nella sostanza un'azione di recupero, la giurisdizione andava declinata ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, come affermato dal TAR Lazio, un ulteriore e distinto capo della domanda. Con quest'ultimo la parte appellante lamentava la suddetta violazione del giudicato. Per tale capo della domanda, quindi, non poteva revocarsi in dubbio la riconduzione dell'azione esperita all'ampio genus dell'ottemperanza, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche in ragione di quanto previsto dall'art.133, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 104 del 2010. 4. L'INPS ha articolato il ricorso in tre motivi. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- 5. Ha resistito con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e attribuzione dell'onorario al difensore a ntistata rio. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. 7. Tutte le parti hanno depositato memoria con le quali hanno insistito nelle conclusioni già presentate e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. RITENUTO 1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotti erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, muovendo dal falso presupposto che quest'ultimo contenesse una domanda di ottemperanza e/o azione di nullità degli atti impugnati, e in ogni caso perché la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe contraria alla previsione di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - artt. 103, comma 1, Cost., e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n. 1, cod. proc. civ). 1.1. Nell'esposizione della censura, l'INPS premette che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4126 del 2021 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto dal controricorrente dinanzi al TAR Lazio, con il quale era stata prospettata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 468 del 1985, e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991, intervenute tra le parti, in quanto si era in presenza di Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- un'azione di ottemperanza volta alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti impugnati per la violazione del giudicato. Rileva che il controricorrente in detto ricorso non aveva proposto domanda di nullità degli atti impugnati, la determina n. 95 del 2019 e gli altri atti, ma l'annullamento degli stessi, così intendendo attivare un mero giudizio impugnatorio nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità e non di ottemperanza. Ciò trovava conferma nella circostanza che azione di ottemperanza delle sentenze TAR Lazio n. 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 era stata promossa con separato ricorso, prima dinanzi al Consiglio di Stato che declinava la propria competenza in favore del TAR, ricorso che veniva respinto. Dunque, era erroneo il presupposto che con il ricorso di primo grado si fosse introdotta un'azione di ottemperanza del giudicato formatosi con le suddette sentenze del giudice amministrativo. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, per violazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario- artt. 103, comma 1, Cost. e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n.1, cod. proc. civ.). Assume l'INPS che il controricorrente con il ricorso al TAR aveva contestato la pretesa dell'INPS di recuperare somme che gli erano state corrisposte a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975 alla cessazione del rapporto di impiego. Tale controversia, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dal TAR Lazio. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -5- In ogni caso, non vi sarebbe ragione per cui la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al pubblico impiego privatizzatou x non dovrebbe estendersi ai casi in cui si contesti la violazione di un precedente giudicato del giudice amministrativo. Anche in sede di ottemperanza prospetta il ricorrente la giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe che ritenersi delimitata dalla fondamentale regola del riparto di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che rimette al giudice del lavoro la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e con cui si deve coordinare l'art. 133, comma 1, lette. a), n. 5, cod. proc. amm. Davanti al giudice ordinario si può dedurre qualsiasi vizio di legittimità degli atti di gestione del rapporto, e degli eventuali atti amministrativi presupposti, compreso quello della violazione del giudicato del giudice amministrativo. A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente richiama la giurisprudenza di merito che, in analoghe controversie, nel vagliare il tenore delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91, ne avrebbe esclusa la rilevanza, così sostanzialmente affermando la propria giurisdizione anche in ordine al rilievo del giudicato amministrativo. Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa alla ripetizione di una parte del trattamento di fine servizio corrisposte al ricorrente, che invece rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché di quello ordinario, in relazione al primo motivo di ricorso di primo grado, senza tener conto che neppure esistevano atti amministrativi impugnati con il ricorso di primo grado. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -6- Conseguente violazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104 del 2010), degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (art. 103, comma 1, Cost., art. 7, comma 1, cod. proc. amm.), nonché art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n.1, cod. proc. civ.). Assume il ricorrente che l'azione di recupero intrapresa da esso Istituto si è sviluppata interamente sul piano privatistico, senza l'adozione di alcun provvedimento amministrativo; dunque alla base dell'azione di recupero non vi era alcun atto o provvedimento amministrativo, atteso che la medesima era stata gestita interamente con gli ordinari strumenti privatistici. L'unico atto amministrativo impugnato dal ricorso di primo grado, a tutto concedere, sarebbe stata la determina Pres. INPS n. 95 del 2019, che però non recava alcuna determinazione nel senso di avviare l'azione di recupero, ma era intervenuta, dopo che la stessa era stata intrapresa, per individuare i professionisti a cui affidare il prevedibile contenzioso. Il ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR Lazio era stato proposto sul presupposto che l'INPS avesse adottato degli atti di modifica del proprio regolamento interno in materia di trattamento di quiescenza del personale, atti che lo stesso ricorrente dichiarava di non conoscere ma che assumeva esistenti. Tale presupposto è risultato però erroneo, afferma il ricorrente, come riconosciuto sia dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado che dal Consiglio di Stato in sede di appello. Entrambi avevano convenuto che l'INPS non aveva modificato il Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego, ma aveva preso atto della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia. Deduce l'INPS, quindi, che caso di specie non esisteva alcun provvedimento amministrativo alla base dell'azione di recupero Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -7- intrapresa, e il riferimento all'art. 133 comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm., risultava erroneo dal momento che non vi era stato alcun atto amministrativo che aveva escluso il computo degli onorari nella liquidazione del trattamento di fine servizio. 4. È preliminare all'esame dei motivi di impugnazione l'esame delle due eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal controricorrente. 4.1. Con la prima si assume che sarebbe intervenuto giudicato implicito sulla giurisdizione atteso che il Consiglio di Stato, adito in sede di ottemperanza in unico grado sulla medesima questio iuris, con la sentenza del 25 settembre 2020, n. 5622, senza declinare la propria giurisdizione aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato non era stata oggetto di ricorso per cassazione la stessa era passata in giudicato sul punto della giurisdizione. L'eccezione non ha pregio. Quella invocata, infatti, è una pronuncia resa in diverso giudizio con cui, come condivisibilmente espone il Procuratore Generale, il giudice amministrativo ha semplicemente declinato in limine la propria competenza sulla base del rilievo che il ricorso d i "ottemperanza" che riguarda una decisione va proposto, quando vi sia una "doppia conforme", presso il giudice di primo grado, senza rendere alcuna statuizione, né esplicita né implicita, in punto giurisdizione. 4.2. Con la seconda eccezione si deduce l'inammissibilità del ricorso in quanto avrebbe ad oggetto l'interpretazione del giudicato effettuata da parte del giudice amministrativo, in quanto tale interna alla giurisdizione amministrativa e non sindacabile dalla Corte di cassazione. Anche tale eccezione non può trovare accoglimento. Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, sia pure per soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost., art. 362 cod. proc. civ., e art. 110, cod. proc. amm.), è ammissibile indipendentemente dal procedimento Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -8- che ad esse ha dato vita. La limitazione attiene cioè ai vizi denunciabili e non alle decisioni impugnabili, tra le quali, quindi, vi rientrano anche quelle emesse in esito ad un giudizio di ottemperanza (v., Cass., S.U., n. 7226 del 1991). Come è stato chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1227 del 2022 (in particolare, par. 6 delle Ragioni della decisione), in un articolato quadro sistematico della giurisprudenza già intervenuta in materia: «[a]l fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni)». Tale ultima evenienza è quella che viene in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che l'INPS, nel prospettare che vi sarebbe stata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, atteso che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria, ha devoluto a questa Corte il difetto relativo di giurisdizione del giudice amministrativo. 5. Può passarsi ad esaminare il primo motivo di ricorso insieme al terzo motivo, in quanto gli stessi sono connessi, osservando in premessa che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (ex multis, Cass., S.U., n. 27888 del 2021). Va anche ricordato che nello stabilire il riparto di giurisdizione questa Corte è giudice del fatto, quindi può e deve valutare gli atti e la Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -9- consistenza del rapporto in giudizio per poter definire la questione di giurisdizione alla stregua del suddetto criterio del petitum sostanziale. 5.1. Occorre, in via preliminare, ripercorrere sia pure in sintesi la vicenda su cui si inserisce l'odierna controversia che verte sulla richiesta, rivolta dall'INPS al controricorrente, di restituzione di parte dell'importo già erogatogli quale trattamento di fine servizio in relazione alle quote onorari, e alla quale seguiva la trattenuta sul rateo di pensione. 5.2. Il regolamento INPS di cui alle delibere 12 giugno 1970 e n. 25 del 1971, all'art. 5 prevedeva che «Agli effetti del presente regolamento si intende per retribuzione la somma delle seguenti competenze: -stipendio base calcolato per 15 mensilità annue; eventuali assegni personali e altre competenze di carattere fisso e continuativo - con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia - che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro». 5.3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 120 de1980, intervenuta tra l'INPS ed un avvocato già dipendente dell'INPS, annullava l'art. 5 del suddetto Regolamento nella parte in cui subordinava ad una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto la valutabilità di assegni o altre competenze ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, ritenendolo illegittimo per contrasto con l'art. 2121, cod. civ., il quale prevede la computabilità di ogni compenso a carattere continuativo. Si legge nella suddetta sentenza «L'utilizzo di un certo assegno (o competenza) ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, derivando ex sà dalle intrinseche ed obiettive caratteristiche dell'emolumento in relazione alla normativa legislativa primaria (art. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -10- 2121, cod. civ.), non può essere subordinata alla emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato». 5.4. L'INPS con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982 — preso atto dell'annullamento parziale dell'art. 5 del Regolamento, quanto alle parole «che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro», disposto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, e intendendo riconoscere in via generale che la quota di onorari legali dovesse essere compresa nella retribuzione pensionabile e quiescibile — stabiliva che «per la determinazione dei trattamenti previsti dal regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza e dei valori di riscatto la quota di onorari legali è computata sulla base dell'importo mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione dal servizio o la data di domanda di riscatto». La delibera n. 99 del 1982 prevedeva, proprio perché l'INPS aveva inserito le propine nella base di calcolo del TFS, altresì il recupero della quota contributiva a carico dei dipendenti per il periodo 10 aprile 1971 -31 dicembre 1981, in un'unica soluzione o con rateizzazione. 5.5. I relativi provvedimenti di recupero della quota contributiva venivano impugnati dinanzi al TAR Lazio, anche dall'odierno controricorrente, in quanto ritenuti illegittimi. Il TAR Lazio, dopo aver ripercorso il quadro normativo e regolamentare anche in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, con la sentenza n. 468 del 1985, accoglieva il terzo motivo subordinato del ricorso, affermando l'applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale e non decennale. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 711 del 1991 confermava la decisione del TAR Lazio, statuendo la sussistenza della prescrizione quinquennale decorrente dall'entrata in vigore del Regolamento INPS. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -11- 5.6. Nel 2010 è intervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 7154 del 2010 che, nel comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, ha enunciato il seguente principio: «[ha legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del \-e,214 parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo». 5.7. Con la sentenza di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 23619 del 2015, si è poi affermato che «Male principio applicabile per identità dei presupposti, anche al Regolamento dell'INPS, impone di riconoscere l'insussistenza - siccome abrogata in parte qua - della normativa regolamentare (in particolare l'art. 5 del Regolamento, nel testo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 120/80)». Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -12- 5.8. L'INPS al momento del collocamento a riposo dei dipendenti del ramo legale ha versato a tutti l'indennità di buonuscita calcolata comprendendo le quote di onorari percepite, come si legge nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, punto 5.1. del Fatto) «calcolata secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con le sentenze n, 120 del 1980 e n. 711 del 1991, dal TAR Lazio, con sentenza n. 468 del 1985, così come recepite dall'INPS con delibera di CdA n. 99 del 1982». A distanza di tempo, nel 2018 ha chiesto la restituzione di una quota dell'indennità di buonuscita, in quanto, erroneamente aveva tenuto conto, nel calcolo, delle quote di onorari che erano state percepite. 6. Tanto premesso, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dal controricorrente dinanzi al TAR Lazio, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale. Il petitum sostanziale, tenendo conto della causa petendi, consiste nella contestazione del diritto dell'Istituto di procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita. Il recupero dell'indebito da parte dell'INPS è avvenuto in diretta applicazione di una norma di legge, art. 13 della legge n. 70 del 1975, sulla cui interpretazione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata n. 7154 del 2010, come peraltro si rileva dalla lettera di costituzione in mora indirizzata al lavoratore. Viene, quindi, in rilievo una azione di accertamento della illegittimità della richiesta di restituzione posta in essere dall'INPS con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro, riconducibile alle controversie «concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte», devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come sancito dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -13- Ciò trova conferma nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 4126 del 2021, laddove quest'ultima richiama la sentenza di primo grado nel passaggio «le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001» (...), e afferma «(...) come correttamente rilevato dal TAR, non vi è evidenza negli atti di causa di un atto adottato dall'INPS, qualificabile come di macro organizzazione, con attitudine dichiarata ovvero anche solo contraddistinto da implicita forza operativa, che, nell'esercizio di una ipotetica funzione di riesame, sia intervenuto sul pregresso assetto regolatorio rappresentato dal Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego». Occorre, inoltre, considerare che le sentenze amministrative del 1985 e del 1991, il cui giudicato si invoca nel primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio deciso con la sentenza del TAR n. 14205 del 2019, vertono sul diritto dei lavoratori a versare la propria quota di contribuzione previdenziale, rispetto alle propine confluite nella base di calcolo del TFS, nei limiti della prescrizione quinquennale. Come si legge proprio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991: in esecuzione della sentenza n. 120 del 1980 (che interveniva tra l'INPS e un altro avvocato) «il Consiglio di amministrazione dell'INPS stabiliva, con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982, la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal 10 aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti del personale il recupero delle quote di contribuzione a carico (...)». Dunque, l'INPS modificava il proprio regolamento in ragione della sentenza n. 120 del 1980, al cui giudicato dava così attuazione, riconoscendo la computabilità delle quote di onorari, mentre la domanda di restituzione per cui è causa era motivata dalla disciplina Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -14- normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010. In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario perché nella controversia in esame, nella quale non è ravvisabile un " petitum"complesso, si prospetta la lesione di un diritto che era stato costituito e attribuito dall'INPS in favore del controricorrente in ragione della modifica del Regolamento adottata dall'Istituto nel 1982 in attuazione del giudicato (non intercorso con gli odierni ricorrenti) formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.120 del 1980, ed è stato poi disatteso, con la richiesta di restituzione - effettuata jure privatorum, e lo stesso Consiglio di Stato afferma la mancanza di un atto qualificabile di macro organizzazione e che la delibera n. 95 del 2019 era meramente applicativa (della cornice normativa di settore quale desumibile dagli approdi giurisprudenziali), e non modificativa della regula iuris - di una parte dell'indennità di buonuscita, in ragione del contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, come applicato dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, punto 1 dei Motivi) che ha dato atto al presente contenzioso, lo stesso ricorrente originario, nella sostanza, deduce che il giudicato che invoca è mero presupposto della posizione di pieno diritto già riconosciuta dall'INPS, rispetto alla cui lesione, attesa la richiesta di restituzione di parte dell'indennità di buonuscita, chiede tutela laddove afferma che «non solo la questione è coperta da giudicato, ma a ben vedere che l'INPS ha dato corretta esecuzione al giudicato stesso, in quanto effettuava il recupero (vicenda del 1982) nel limite della prescrizione quinquennale e successivamente versava i contributi dovuti in relazione alle quote di onorari percepite dai ricorrenti durante l'intero rapporto di lavoro. Sempre in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze sopra indicate, l'INPS ha provveduto a quantificare l'indennità di buonuscita Ric. 2021 n. 30290 sez. SU - ud. 24-05-2022 -15- e liquidato a ciascun ricorrente l'indennità di buonuscita, premurandosi di tener conto anche delle quote di onorari percepite dai ricorrenti». 7. All'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, segue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 8. La Corte dichia
Sentenza Cassazione n. 24028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris