CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 13037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])Ricorrente-ControMINISTERO DELL’INTERNO, dipartimento delle Libertà civili el’Immigrazione, Direzione centrale per i [OSCURATO:PERSONA] perl’Immigrazione e l’Asilo, [OSCURATO:PERSONA],IntimatoAvversoIl decreto del Tribunale ordinario di Roma del 10.09.2024, emessonell’ambito del procedimento RG 55437/2023 e comunicato il12.09.2024 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimentodella questura di Roma emesso in data 24.10.2023 con il quale laOscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025Direzione Centrale dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione e l’Asilo-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], ha deciso il trasferimento in Germania del ricorrente.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.04.2025dalla [OSCURATO:PERSONA]:1.Il sig. Q.F. cittadino turco appartenente alla comunitàcurda, lasciava il proprio paese nel 2017 e, recandosi in Germania,presentava domanda di protezione internazionale. La domandaveniva respinta dalle autorità tedesche.Giunto successivamente in Italia, verificati i suoi dati sul sistemaEurodac, veniva attinto dal provvedimento del Ministerodell’Interno – Direzione centrale dei servizi Civili per l’Immigrazionee l’Asilo – [OSCURATO:PERSONA] con il quale si disponeva il suotrasferimento in Germania a seguito di una richiesta di ripresa incarico avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensidell’art. 23 e ss. del Reg. UE n. 604/2013 e accettata dallaGermania, che riconosceva la propria competenza si sensi dell’art.18.1 (d) del Reg. UE n. 604/2013, con nota del 24.7.2023.2. Il sig. Q.F. ricorreva avverso il provvedimento ditrasferimento innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sezione dirittidella persona e immigrazione, lamentando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Reg. UE n. 604/2013in considerazione del precario stato di salute.3. Il Tribunale di Roma, per quanto d’interesse in questa sede,affermava: “l’amministrazione ha dimostrato attraverso laproduzione documentale di aver adempito correttamente” (p. 2 delprovvedimento impugnato) e, ritenendo tale statuizioneassorbente, rigettava il ricorso.2 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/20253.1 Tuttavia, il giudice adito aggiungeva “per completezzaData pubblicazione 16/05/2025espositiva” che il giudizio di riesame sulla decisione ditrasferimento non poteva avere natura meramente caducatoria madoveva ritenersi un giudizio sul rapporto.Ne derivava che la garanzia del diritto ad un ricorso effettivo,imposta dall’art. 27 del regolamento doveva ritenersi assicuratadalla pienezza del contraddittorio, con la conseguenza che i principiesposti dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 sullavincolatività delle garanzie procedurali costituite dall’assolvimentodegli obblighi informativi dovevano essere interpretati nel sensoche l’autorità giurisdizionale intanto fosse tenuta a svolgere ilcolloquio personale in quanto dalle deduzioni ed allegazionidifensive della parte ricorrente ne fosse emersa la necessità allaluce degli elementi di fatto pertinenti ai fini della decisione.In particolare, veniva rilevato che la stessa Corte di Giustiziaevidenziava che l’annullamento della decisione di trasferimento perla mancanza del colloquio non poteva determinarsi ove gliargomenti (dedotti dal ricorrente) non fossero atti a modificare ladecisione. Risultava, perciò, necessario per consentire alla parte diesporre “di persona” (da par. 124 CGUE) mediante colloquioeffettuato davanti all’autorità giurisdizionale, “tutti i suoiargomenti”, che questi fossero stati preceduti da coerenti deduzionied allegazioni contenute negli atti difensivi. La previsionedell’integrazione della carenza informativa in sede giurisdizionaleera condizionata da una difesa puntuale in quanto esercitata nellapienezza del contraddittorio.4.Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso ex art. 360c.p.c. affidandolo a tre motivi. Non svolge difesa la parte intimata.4.1.Il ricorso viene trattato all’udienza camerale del 9 aprile 2025.Il p.g. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE3 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025Data pubblicazione 16/05/20255. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso ex art. 360c.p.c. affidandolo a tre motivi.5.1 Con il primo motivo si censura l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c per non avere il giudice tenuto inconsiderazione la grave condizione psichiatrica da cui è affetto ilricorrente e la sua conseguente vulnerabilità.5.2 Con il secondo motivo si censura ex art. 360 c.p.c. la violazionee falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604/2013 edell’art. 10 del d.lgs. n. 25/2008 per avere il giudice del meritoritenuto sufficientemente provato l’adempimento degli obblighiinformativi.5.3 Con il terzo motivo di ricorso, si censura ex art. 360 co. 1 n. 3c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 par. 2 e 17 par.1 del regolamento UE 604/2013, dell’art. 4 della Carta dei Dirittifondamentali dell’UE nonché dell’art. 10 co. 3 e dell’art. 19 d.lgs.286/1998 per avere il Tribunale omesso di valutare la sussistenzadei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezionecomplementare, come sarebbe stato corretto in ottemperanza aquanto disposto dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 30novembre 2023.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di esaminare prioritariamente il secondomotivo di ricorso, essendone l’esame pregiudiziale ed assorbente.Al riguardo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato peravere il giudice di merito respinto il ricorso nella parte in cui silamentava la violazione degli obblighi informativi in faseprocedurale, tale da avergli impedito la tempestiva segnalazionedelle condizioni di vulnerabilità e della necessità di esseresottoposto a cure. Il giudice del merito afferma infatti che, da unlato, l’Amministrazione avrebbe “dimostrato attraverso laproduzione documentale di aver adempiuto correttamente” agli4 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025obblighi informativi posti a suo carico e, dall’altro che, “nel casoData pubblicazione 16/05/2025presente la parte ricorrente, all’esito del contradditorio, non harappresentato, né nel ricorso introduttivo, né nelle note di replica,elementi che avrebbero potuto e potrebbe esporre personalmente,che possano diversamente orientare la determinazione dellacompetenza a decidere della sua domanda di protezione. Ilcolloquio è quindi, in concreto, ininfluente” (p. 8 del provvedimentoimpugnato).La censura contesta entrambe le statuizioni del giudice di primogrado e ciò in quanto la documentazione presentatadall’Amministrazione non evidenzierebbe l’adempimento degliobblighi informativi ma, al contrario, farebbe emergere laviolazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento, tenuta altresì inconsiderazione la decisione del giudice di non procedereall’audizione del ricorrente.Viene quindi in rilievo la disciplina degli obblighi informativi posti acarico dell’Amministrazione, nella procedura in oggetto.7. Preliminarmente, è necessario richiamare il contesto normativodi riferimento, al fine di delineare con precisione i presuppostigiuridici della censura articolata dal ricorrente e consentire unacorretta ricostruzione delle garanzie riconosciute al medesimonell’ambito del procedimento di determinazione dello Stato membrocompetente.7.1 Il fondamento giuridico degli obblighi informativi è individuatodall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeache garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudiceimparziale; principio ulteriormente avvalorato, nella materia inesame, dai considerando nn. 18 e 19 del Regolamento (UE) n.604/2013, nei quali si afferma che: “(18) È opportuno organizzareun colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare ladeterminazione dello Stato membro competente per l’esame di unadomanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata5 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbeData pubblicazione 16/05/2025essere informato dell’applicazione del presente regolamento e dellapossibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sullapresenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legateda altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo dideterminazione dello Stato membro competente.; (19) Al fine diassicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, sidovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorsoeffettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Statomembro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine digarantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che unricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esamedell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame dellasituazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui ilrichiedente è trasferito.”7.2. La concreta declinazione normativa di tali obblighi trovacompiuta espressione agli artt. 4 e 5 del citato Regolamento, chedisciplinano dettagliatamente le modalità attraverso cuil’amministrazione è tenuta a prestare informazione e assistenza alrichiedente.7.3 L’art. 4, rubricato “Diritto di informazione”, impone alle autoritàcompetenti di fornire tempestivamente, all’atto della presentazionedella domanda di protezione, l’informativa concernentel’applicazione del Regolamento, specificando, tra l’altro, le finalitàdel Regolamento e le conseguenze della presentazione di domandemultiple o di spostamenti tra Stati membri; i criteri per ladeterminazione dello Stato competente, la loro gerarchia e ladurata di applicazione; la possibilità di esporre, nel corso delcolloquio personale, informazioni relative alla presenza di familiari opersone legate da altri vincoli significativi in altri Stati membri; lafacoltà di proporre ricorso avverso la decisione di trasferimento e,6 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025ove previsto, di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutivaNumero di raccolta generale 13037/2025della medesima; le modalità di trattamento e scambio Dadtae piu bdbliacatziio ne 16/05/2025personali, con puntuale indicazione dei diritti di accesso, rettifica ecancellazione, nonché delle autorità competenti per la loro tutela.Al fine di uniformare il livello di tutela fra tutti gli stati membri èinoltre previsto che: “[OSCURATO:PERSONA], mediante atti di esecuzione,redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per iminori non accompagnati, contenenti quanto meno le informazionidi cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto opuscolo comunecontiene anche informazioni riguardanti l’applicazione delregolamento (UE) n. 603/2013 e, in particolare, lo scopo per ilquale i dati di un richiedente possono essere trattati nell’ambito diEurodac. L’opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agliStati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specificheper ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottatisecondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2,del presente regolamento”.La struttura e le informazioni dell’opuscolo sono infine statedisciplinate dall’art. 16 bis del regolamento n. 1560/2003, comemodificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 dellaCommissione del 30 gennaio 2014, intitolato «Opuscoli informativiper i richiedenti protezione internazionale».7.4 L’art. 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], rubricato “Colloquiopersonale”, prevede che lo Stato membro procedente debbaconvocare il richiedente per un colloquio personale da svolgersiprima dell’adozione della decisione di trasferimento. Il colloquio hafunzione sia informativa sia partecipativa, consentendo alrichiedente di chiarire la propria posizione e di fornire elementi utilialla determinazione dello Stato competente.Tale adempimento, da realizzarsi in una lingua comprensibile alrichiedente, deve svolgersi in condizioni idonee a garantireriservatezza, trasparenza e imparzialità. È altresì previsto che7 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025venga redatta una sintesi scritta delle dichiarazioni rese, alla qualeNumero di raccolta generale 13037/2025il richiedente, nonché il difensore da questi eventuDatalm pubebnlictaezio ne 16/05/2025nominato, debbano poter accedere in tempo utile per l’eventualeesercizio del diritto di difesa.8. Deve quindi osservarsi che il quadro normativo così delineatoindividua, quali strumenti di adempimento degli obblighi informativigravanti sullo Stato nelle procedure di determinazione dello Statomembro competente, la consegna dell’opuscolo informativo in unalingua comprensibile e l’audizione personale del soggettodestinatario del provvedimento di presa ovvero di ripresa in carico.Gli obblighi informativi, come correttamente posto in evidenzaanche dal giudice del merito, assumono rilievo non già come meriadempimenti formali, ma quale espressione sostanziale del dirittoalla conoscenza e alla partecipazione al procedimento dideterminazione dello Stato competente ad esaminare la domandadi asilo che deve essere riconosciuto al richiedente sin dalle fasiprodromiche del procedimento, nonché del diritto ad un ricorsoeffettivo, costituendo, così, una garanzia imprescindibile, volta aporre l’interessato in condizione di comprendere appieno la naturae le implicazioni dell’applicazione del [OSCURATO:PERSONA], difornire elementi fattuali utili alla determinazione della competenzastatuale e, soprattutto, di essere a conoscenza dei propri diritti edei mezzi di tutela esperibili in caso di loro compressione.9. In proposito, con la sentenza n. 228 del 30.11.2023, la Corte diGiustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su di una serie diquestioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di Cassazione (causaC228/2021) e da vari giudici di merito nazionali ([OSCURATO:PERSONA]254/2021, C-297/2021, C-315/2021, C-328/2021).9.1 In particolare, sono stati sottoposti da questa Corte trearticolati quesiti pregiudiziali volti a chiarire la portata e leconseguenze delle garanzie informative previste dal regolamento(UE) n. 604/2013, in relazione al diritto al ricorso effettivo contro le8 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025decisioni di trasferimento. Con il primo quesito, si chiedeva se,Data pubblicazione 16/05/2025nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 27 delregolamento, avverso una decisione di trasferimento fondatasull’obbligo di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro(art. 18, par. 1, lett. b), il ricorrente potesse limitarsi a dedurre lasola violazione dell’obbligo sancito dall’art.4, par. 2, del medesimoregolamento, relativo alla mancata consegna dell’opuscoloinformativo previsto per i richiedenti protezione internazionale.9.2 Il secondo quesito aveva ad oggetto le conseguenze giuridichederivanti dall’accertata violazione di tale obbligo informativo,interrogando la Corte di giustizia circa l’eventuale obbligo delgiudice nazionale di disporre l’annullamento della decisione ditrasferimento, quale rimedio effettivo richiesto dall’articolo 27,interpretato alla luce dei considerando 18 e 19 e dell’articolo 4 delregolamento.9.3 Infine, con il terzo quesito, formulato in via subordinata,nell’ipotesi di risposta negativa al precedente, si chiedeva se, anchein presenza della violazione dell’obbligo informativo, il giudicenazionale potesse comunque confermare la decisione ditrasferimento, purché avesse previamente verificato, alla luce delleallegazioni del ricorrente, l’irrilevanza concreta di tale omissione aifini del diritto alla difesa e dell’effettività del ricorso.I giudici di merito hanno proposto analoghi quesiti.10. Con particolare riferimento alla consegna dell’opuscolo comune,la Corte ha quindi affermato: «l'articolo 4 del regolamento DublinoIII e l'articolo 29 del regolamento Eurodac devono essereinterpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essicontemplate, in particolare l'opuscolo comune, si impone tantonell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e diuna procedura di presa in carico, previste rispettivamentedall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, delregolamento [OSCURATO:PERSONA] III, quanto nell'ambito di una domanda di9 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025protezione internazionale successiva e di una situazione, comeData pubblicazione 16/05/2025quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac,che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previstedall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, delregolamento [OSCURATO:PERSONA] III» (punto 102) e, con riferimento alcolloquio personale: “costituisce il modo per verificare che taleinteressato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo erappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso,di poter comunicare all'autorità competente elementid'informazione che possono portare lo Stato membro interessato anon rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa incarico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di dettapersona» (par. 105); così l’obbligo di svolgere il colloquiopersonale contemplato nell’art.5 «si impone tanto nell'ambito diuna prima domanda di protezione internazionale e di unaprocedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamentoDublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezioneinternazionale successiva e di una situazione, come quella di cuiall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possonodar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23,paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamentoDublino III» (par. 106).10.1 Emerge, da quanto sostenuto nella decisione della Corte digiustizia, che opuscolo informativo e colloquio personale assolvonoa funzioni distinte e complementari nell’ambito della proceduraprevista dal Regolamento. L’opuscolo ha, infatti, la finalità primariadi fornire al richiedente un’informazione generale e standardizzatasul funzionamento del sistema [OSCURATO:PERSONA], assicurando che egli siaformalmente messo a conoscenza delle regole applicabili, dei suoidiritti e degli obblighi procedurali. Il colloquio personale, invece,non si esaurisce in un momento meramente informativo, ma ha lo10 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025scopo essenziale di accertare che l’interessato abbia effettivamenteNumero di raccolta generale 13037/2025compreso quanto comunicatogli tramite l’opuscolo e, sopDraatat ptuubbtlticoaz,io ne 16/05/2025costituisce per l’interessato l’occasione determinante di riferireall’autorità competente eventuali circostanze individuali rilevanti.Tali informazioni possono indurre lo Stato membro a non attivareuna richiesta di ripresa in carico nei confronti di un altro Stato, oaddirittura a rinunciare al trasferimento già pianificato.11. Sulle conseguenze della violazione del diritto di informazione edel diritto al colloquio personale, la Corte afferma chiaramente chela violazione degli obblighi informativi e partecipativi integra unvizio sostanziale del provvedimento di trasferimento, tale dadeterminarne l’illegittimità e l’annullamento consequenziale.11.1 La richiamata sentenza n. 228 del 30.11.2023, conriferimento alla possibilità per il giudice adito di sanare leirregolarità nell’adempimento degli obblighi informativi mediante unsuccessivo colloquio, ne descrive rigorosamente i limiti e ipresupposti. Afferma infatti La Corte Europea: a) con riferimentoalla mancata effettuazione del colloquio personale, fatta salval’ipotesi prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 5 del regolamento (incui l’obbligo è escluso), la decisione di trasferimento deve essereannullata a seguito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 27del medesimo regolamento che contesti tale omissione, salvo chela normativa nazionale consenta al richiedente, nell’ambito delprocedimento di ricorso, di esporre personalmente tutti gliargomenti avverso la decisione, in occasione di un’audizione cherispetti le condizioni e le garanzie previste dall’articolo 5, e sempreche tali argomenti non siano idonei a modificare la decisioneadottata (parr. 124-128); b) qualora, invece, il colloquio personalesia stato svolto, ma non sia stato previamente consegnato alrichiedente l’opuscolo comune previsto dall’articolo 4 delregolamento [OSCURATO:PERSONA] III o dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b),del regolamento Eurodac, il giudice nazionale investito della11 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025valutazione della legittimità della decisione di trasferimento potràData pubblicazione 16/05/2025pronunciarne l’annullamento solo laddove ritenga, alla luce dellespecifiche circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, che,nonostante lo svolgimento del colloquio, la mancata consegnadell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente,privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprieragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimentoamministrativo (parr. 125-128).12. Nel caso di specie, può osservarsi che il convincimento delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato è fondatosull’assunto per il quale “L’amministrazione ha dimostratocorrettamente” (p. 2 del decreto impugnato). La affermazione nonè corredata da giustificazioni argomentative e nessuna altraindicazione è offerta dal giudice del merito a conforto del diligentecomportamento dell’amministrazione.Invero, la produzione documentale introdotta dall’amministrazionenel precedente grado di giudizio e richiamata ed allegata, nelpresente giudizio, in modo autosufficiente dal ricorrente ( ilriscontro Afis/Eurodac, la nota di richiesta di ripresa in carico,l’accettazione della richiesta da parte dello Stato competente, ildecreto di trasferimento, il provvedimento di sospensione deltrasferimento, il modulo ricognitivo dell’informativa resa allostraniero che è consegnato a tutti i richiedenti asilo a prescinderedall’applicazione potenziale o concreta del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ilmodello C3 sottoscritto dal ricorrente) fa emergere che il verbaledel colloquio si esaurisce nella mera compilazione del modulo nellaparte delle generalità del ricorrente e del suo domicilio nonindicando né quali informazioni siano state offerte, né qualidichiarazioni rese, risultando gravemente carente dei requisitiminimi di garanzia richiesti dal regolamento. Gli altri documenti12 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025non integrano tale grave deficit informativo. Il modello C3 haData pubblicazione 16/05/2025finalità diverse (Cass. 10331 del 2024).13. Il giudice del merito non ritiene, tuttavia, tale vizio sufficiente adeterminare l’annullamento del provvedimento impugnato:afferma, infatti, che “laddove la lesione si appunti su profili diversidalla corretta applicazione dei criteri di competenza enunciati nelCapo III del Regolamento, il suo accertamento non spiegaincidenza immediata e diretta sulla determinazione dello Statocompetente, ma può influire su di essa nel caso in cui, recuperandoin fase giurisdizionale il momento partecipativo omesso, ilricorrente sia in grado di presentare elementi di conoscenza cheinducano a modificare la decisione assunta”. L’omessa esecuzionedel colloquio sarebbe, pertanto, una mera irregolarità procedurale,sanabile nell’ambito di un giudizio sul rapporto solo ove la parteesponga nel ricorso introduttivo o negli scritti difensivi quegliargomenti “atti a modificare la decisione” assunta e che non hapotuto far valere in fase amministrativa a causa del vizioprocedurale. Il giudice del merito ritiene infatti che la stessarichiamata sentenza indichi “due distinte condizioni affinché laviolazione, in sede amministrativa, degli obblighi informativi (art.4) e partecipativi (art. 5), non si traduca in un “annullamento” delladecisione di trasferimento: da un lato, lo svolgimento del colloquiodavanti al giudice, ma, dall’altro, la rilevanza degli argomenti ai finidi una diversa determinazione dello Stato competente. Rilevanzache non può che essere oggetto di una valutazione a priori, basatasulle allegazioni difensive e necessaria per valutare se il colloquiopotrà avere una qualche utilità, perché il richiedente asilo potrebbefornire elementi capaci di incidere sulla determinazione dello Statocompetente, oppure se non ne avrà alcuna, perché il ricorrente nonha nulla di rilevante da addurre a favore della competenza di unPaese diverso da quello individuato dall’[OSCURATO:PERSONA], né haargomenti per sostenere che il suo trasferimento in quel Paese13 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025violerebbe questo o quel suo diritto fondamentale. E di certo nonData pubblicazione 16/05/2025sarebbe stato necessario precisare che gli argomenti del ricorrentedevono essere tali da poter indirizzare verso una diversadeterminazione dello Stato membro competente, se ciò si riferisseagli argomenti che il ricorrente avrà fornito durante il colloquio: èinfatti al limite della tautologia dire che un argomento irrilevantenon rileva ai fini per i quali dovrebbe, in tesi, avere una rilevanza. Eallora, che senso avrebbe il precisarlo, se si volesse comunqueobbligare il giudice a sentire sempre e comunque il ricorrente (chesia stato privato di tale opportunità in sede amministrativa) ed arinviare all’esito del colloquio quella valutazione? È ovvio che gliargomenti ininfluenti eventualmente forniti personalmente dalricorrente nel colloquio non influiranno sull’esito del ricorso, ed èaltrettanto ovvio che la relativa valutazione spetterà al giudice.Dire quindi, che il giudice è sempre tenuto a sentire personalmenteil richiedente asilo e che, una volta compiuta questa formalità,l’atto impugnato dovrà esser “annullato” solo se gli argomentiofferti dallo straniero durante il colloquio si riveleranno tali dadeterminare una decisione diversa da quella impugnata sarebbeuna precisazione del tutto inutile. È chiaro, invece, che l’ordine deifattori dev’essere invertito: il giudice dev’essere posto in condizionedi valutare prima se il colloquio è astrattamente idoneo a fornireargomenti che potranno incidere sulla decisione e soltanto dopo, sela risposta sarà affermativa, dovrà procedere all’ascolto delricorrente per acquisire quegli elementi e farne uso nella propriadecisione.” (pp. 6-7 del provvedimento impugnato).14. L’approccio ermeneutico seguito dal Tribunale e le conclusionicui perviene contrastano frontalmente con la qualificazionegiuridica degli obblighi informativi, come risultante dalla sentenzadella Corte di Giustizia del 30 novembre 2023 che rappresental’esclusivo paradigma di riferimento da utilizzarsi per rispondere aiquesiti interpretativi sollevati con specifico riferimento alla14 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025vincolatività e alla cogenza degli obblighi informativi imposti dalData pubblicazione 16/05/2025regolamento UE 604/2013.14.1 In primo luogo, l’interpretazione accolta dal giudice di meritosi pone in contrasto con la qualificazione giuridica dell’obbligoinformativo quale componente essenziale del diritto ad un ricorsoeffettivo, ai sensi dell’art. 27 del regolamento. Al paragrafo 117della sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, siprecisa espressamente che l’adempimento degli obblighi in oggetto,posti a carico dell’autorità competente al trasferimento (anchesotto il profilo dell’onus probandi) hanno natura vincolante e che lemodalità stabilite dal regolamento sono finalizzate a garantire che ilrichiedente sia effettivamente “invitato” (ovvero messoconcretamente in condizione, mediante domande pertinenti eun'interlocuzione personale) a fornire tutte le informazioni rilevantiai fini della valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza delladomanda di protezione internazionale.14.2 Il diritto ad un ricorso effettivo si fonda, pertanto,sull’assolvimento da parte dello Stato membro di obblighiprocedurali specifici che si articolano in modo omogeneo sia in sedeamministrativa, sia, in via eventuale, nella fase del riesamegiurisdizionale. È dunque a esclusivo carico delle autoritàcompetenti approntare le garanzie necessarie all’effettivo eserciziodi tale diritto. Non può dirsi coerente con quanto affermatol’interpretazione che subordini l’effettuazione del colloquiopersonale – che rappresenta un momento centrale e insostituibiledella procedura – al previo assolvimento di un onere allegativo daparte del richiedente protezione internazionale, assoggettato alprocedimento di trasferimento ex regolamento [OSCURATO:PERSONA].14.3 In secondo luogo, la Corte di giustizia dell’Unione Europea hachiarito che, sebbene il regolamento non precisi espressamente leconseguenze giuridiche derivanti dal mancato assolvimento degliobblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento n.15 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025604/2013, la loro natura vincolante, come affermato al paragrafoData pubblicazione 16/05/2025118, implica che l’omissione del colloquio personale secondo lemodalità prescritte comporti l’annullamento della decisione ditrasferimento. Tale effetto (di annullamento) può essere evitatoesclusivamente qualora l’ordinamento processuale interno consentaal ricorrente, in sede di impugnazione, di essere ascoltatopersonalmente in un’audizione conforme alle garanzie previstedall’art. 5, e solo laddove le informazioni fornite all’esito delcolloquio non risultino idonee a modificare l’esito della decisioneimpugnata.14.4 Ne deriva che l’assenza del colloquio personale, secondo leforme previste dal regolamento, non può essere surrogatamediante risposte di stile contenute in moduli standardizzati che oassolvono a funzioni diverse (mod. C3) o risultano, come nel casodi specie, prive di contenuto informativo. Il colloquio deve avvenire“di persona” ed ha la finalità di acquisire direttamente dalrichiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedirel’applicazione del criterio generale di competenza previsto dalregolamento [OSCURATO:PERSONA]. Solo qualora tale interlocuzione personalenon conduca a elementi suscettibili di incidere sulla decisioneassunta in sede amministrativa, l’annullamento non si impone. Ilriferimento alla non pertinenza delle informazioni fornite edacquisite ha questo univoco significato e non può essere ritenutoindice di non obbligatorietà del colloquio, salvo le deroghe espressecontenute nel testo normativo.14.5 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito,l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regolaogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svoltonel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento,salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito delprocedimento giurisdizionale, con l’audizione personale delricorrente. Non può condividersi, pertanto, l’interpretazione data16 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025dal giudice del merito al paragrafo 124 della sentenza in esame. LaData pubblicazione 16/05/2025CGUE afferma: “fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, delregolamento [OSCURATO:PERSONA] III, la decisione di trasferimento deve essereannullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima aisensi dell’articolo 27 di tale regolamento e che contesta lamancanza del colloquio personale previsto da tale articolo 5, ameno che la normativa nazionale consenta all’interessato,nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoiargomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione cherispetti le condizioni e le garanzie enunciate in detto articolo 5, eche tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione” (par.124).14.6 Il Tribunale di Roma fa discendere dalla statuizione dellaCorte, con un’interpretazione riduttiva e distorsiva, chel’annullamento non sia una conseguenza automatica della mancataaudizione personale, ma solo un’eventualità subordinata allasuccessiva valutazione giudiziale della rilevanza delle informazionieventualmente fornite dal ricorrente. Una simile impostazionerovescia illegittimamente l’ordine logico che governa il rapporto traobbligo procedurale e diritto sostanziale: non incombe, infatti, sulrichiedente l’onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioniquale condizione per accedere al colloquio, ma spetta all’autoritàprocedente il dovere di assicurare lo svolgimento di taleadempimento, in quanto sede imprescindibile affinché quelleinformazioni possano emergere ed essere adeguatamente vagliate.15. Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighiinformativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanziepartecipative, fin dall’inizio del procedimento, riconosciute alrichiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidiodel suo diritto al ricorso.Del resto, la giurisprudenza di questa Corte successiva alladecisione della Corte di giustizia, in materia di vincolatività,17 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025cogenza e contenuto specifico degli obblighi informativi, ha giàNumero di raccolta generale 13037/2025affermato in relazione a ricorsi ad oggetto analogo Daptar opupbbolicsatziio ne 16/05/2025anteriormente alla sentenza della CGUE che ha risolto i dubbiinterpretativi al riguardo e sospesi in attesi di essa: “Nel giudiziodavanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunalesu ricorso avverso la decisione di trasferimento dispostadall'[OSCURATO:PERSONA] per ripresa in carico del richiedente protezioneinternazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighiinformativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente,contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondol'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà delprocedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili conquelli disposti in funzione della domanda di protezioneinternazionale dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devonoavere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e leinformazioni espressamente specificate nei suindicati articolidel regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente difornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Statomembro competente all'esame della sua domanda di protezioneinternazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimentinon risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata dellarelativa prova, la decisione di trasferimento deve essereannullata.”(Cass.25310 del 2024; cfr. anche 10331 del 2024).15.1 Coerentemente con questi principi, l’accoglimento del secondomotivo determina l’annullamento della decisione di trasferimentodal momento che il colloquio personale è stato omesso nella faseamministrativa e nella fase giurisdizionale creando un vulnus aldiritto al ricorso effettivo di cui all’art. 27 del regolamento [OSCURATO:PERSONA],6 Cedu, ed art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea, non più emendabile, non essendo stata posta in essere lareintegra della omessa garanzia in sede giurisdizionale. La18 di 19Oscuramento disposto Numero registro generale 20598/2024Numero sezionale 1515/2025Numero di raccolta generale 13037/2025trattazione degli altri motivi, diviene, di conseguenza, superflua perData pubblicazione 16/05/2025difetto sopravvenuto d’interesse.16. La novità della questione giustifica, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 92, comma 2, e 382, comma 2, c.p.c.,l’integrale compensazione delle spese tanto del giudizio di merito,quanto di quello di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa il decretoimpugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto ditrasferimento gravato. Compensa integralmente le speseprocessuali del giudizio di merito e di quello di legittimità.Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, indata 9.04.2025La Presidente [OSCURATO:PERSONA].Maria Acierno19 di 19