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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19757/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOt-d-a- cv i-97)-57 e in:TErtr,-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Vercelli in data 16/04/2018 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta in mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla esclusione della declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 cod.proc.pen., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento , (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431;Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Birra e altro, Rv. 234407; Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Bredice e altri, Rv. 244849).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOt-d-a- cv i-97)-57 e in:TErtr,-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Vercelli in data 16/04/2018 - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta in mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla esclusione della declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 cod.proc.pen., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento , (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431;Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Birra e altro, Rv. 234407; Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Bredice e altri, Rv. 244849). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere este
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