CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 31400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1967avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di ORESTED’ABRONZO, nonché [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di ALESSANDROMOLARO, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, chiedendonel’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 29 settembre 2025,confermava, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Abronzo, quelladel Tribunale di Milano, che ne aveva accertato la responsabilità penale.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], costui veniva ritenuto colpevole nella qualità diamministratore di fatto della fallita, sia della distrazione di plurime somme didenaro contestate sub capo A) per il complessivo valore di oltre 1.247.000,00euro, per forniture simulate, sia per il pagamento di somme di denaro per beninon inerenti all’attività di impresa della fallita, comunque, non rinvenuti, per ilcomplessivo valore di oltre 248.000,00 euro sub capo B).Anche di una terza condotta, sub capo C), l’imputato è stato ritenutoresponsabile, quanto alla dissipazione e distrazione, avvenuta attraverso unatransazione, che - a fronte di crediti certi ed esigibili in favore della fallita di oltre1.118.000,00 euro – fruttava poco più di 100.000,00 euro, importo comunquesottratto dai conti societari.Quanto a D’Abronzo, era stato ritenuto colpevole di due condotte distrattivein danno della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, contestate sub capo A),risultando concorrente esterno perché destinatario di due pagamenti di fornitureper prestazioni simulate, mai assicurate dall’imputato quale legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della fallita.2. I ricorsi per cassazione proposto nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] e OresteD’Abronzo recano motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi.3.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,lamentando nullità della sentenza.Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha valutato – né citato in sentenza– i motivi nuovi depositati, con il che si verificava una ragione di nullità dellasentenza. Inoltre, tali motivi articolavano censure decisive quanto al difetto diprova della qualità di amministratore di fatto dell’imputato, in ordine allainsufficienza della tenuta dei rapporti con gli istituti di credito e i fornitori, al difettodi prova quanto alle presunte indicazioni che l’imputato avrebbe impartito aidipendenti, alla circostanza che l’atto di transazione non risultava sottoscrittodall’imputato né vi era certezza della presenza dello stesso in tal contesto.Il ricorrente, per un verso rileva come difetti la prova della continuità edell’autonomia gestionale, per altro deduce travisamento, in relazione alla ritenutapresenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sede sociale, intervenuta raramente a differenza diquanto affermato in sentenza, risultando contatti telefonici o a mezzo mail masenza che emerga alcuna indicazione ai dipendenti, né rapporti con i fornitori, maal più la richiesta di informazioni quanto al recupero crediti.Anche il ruolo di referente della nuova proprietà della fallita non implica quellodi amministratore di fatto, tanto più che il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] - al quale si sarebbeaffiancato Molari quale amministratore di fatto –in sede di giudizio abbreviato èstato ritenuto responsabile non quale ‘testa di legno’. Difetterebbe la motivazioneanche in ordine ai rapporti fra l’asserito amministratore di fatto e gli ulteriorigestori, nonché sulla ripartizione dei compiti.3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al contributo dell’imputato alla commissione dei delitti attribuitigli.Illogica risulterebbe la motivazione quanto al capo A), poiché per l’importoricevuto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], non visarebbe prova dell’accordo – a tanto non basterebbe la presenza al rogito conCestari e il recarsi in banca - o contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le società beneficiariedelle distrazioni, che invece avevano rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], né risulta chi abbiadisposto i bonifici, emergendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse la possibilità di movimentareconti correnti diversi da quelli utilizzati per i pagamenti distrattiviIn ordine al capo B), la prova della qualità di concorrente qualeamministratore di fatto delle dazioni distrattive viene tratta illogicamente dalla noninerenza delle forniture rispetto all’oggetto sociale della fallita.Quanto al capo C) la mera presenza a una riunione in vista della transazionenon qualifica [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto, né emerge motivazione quantoalla prova del dolo.3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoal diniego delle circostanze attenuanti generiche, per incensuratezza e ruolomarginale, anche ai fini dell’art. 114 cod. pen., nonché comportamentoprocessuale, elementi non valutati adeguatamente neanche in ordine alladosimetria della pena.3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoall’aumento per la cd. continuazione fallimentare, non motivato, e comunque nondimensionato in relazione a ciascuno dei fatti di bancarotta.3.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalle pene accessorie, per difetto di motivazione a riguardo.4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Abronzo è articolato in un unico motivo.4.1 Deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato.Rappresenta la difesa del ricorrente come la Corte di appello non abbiavalutato che [OSCURATO:PERSONA] era anche titolare, oltre che della [OSCURATO:SOCIETA], di una impresaimpegnata nel settore delle calzature – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – il che giustificava ipagamenti ricevuti da D’Abronzo - in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] e allaTMC Impianti, o comunque consentiva di dubitare della consapevolezzadell’imputato in ordine alla natura distrattiva dei pagamenti effettuati dalla fallita.Inoltre, l’importo distratto risulterebbe minimale rispetto alla massa passiva.5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente infondati.2.Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare va evidenziato quanto seguein ordine al ruolo assunto dall’imputato quale amministratore di fatto.2.1 A differenza di quanto afferma la difesa, secondo il Tribunale all’atto diacquisto di quote della fallita da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., amministrata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] era presente, come lo era all’atto del trasferimento in banca dei conticorrenti, ove svolgeva un ruolo attivo e non solo di ‘presenza’, ricevendo i tokenbancari – la Corte di appello lo rappresenta ai foll. 29-30, richiamando i dipendentiescussi quali testimoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – smentendo la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA],che dichiarava che la consegna fosse avvenuta nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], soggettolegittimato quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. anche fol. 25).Dalle sentenze di merito emerge come la dipendente [OSCURATO:PERSONA] riferisse che dalmomento dell’acquisto delle quote della fallita non aveva più avuto la disponibilitàdei conti correnti e che [OSCURATO:PERSONA], pur recandosi solo un paio di volte in azienda,impartiva direttive da remoto, a mezzo mail o telefono, cosicché l’imputato era «ilprincipale punto di riferimento all’interno della società fallita». [OSCURATO:PERSONA] le avevafatto predisporre un prospetto dei crediti, pur se alla riunione dedicata al tema nonsi presentò, recandosi alla stessa tal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, alcune mail a nome dellaPetris erano state inviate con un indirizzo di posta che ella non utilizzava più. Nellostesso senso, la Corte di appello richiama quella di primo grado, che avevaanalizzato le dichiarazioni dell’altro dipendente, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta avevaconfermato che [OSCURATO:PERSONA] era presente al rogito del trasferimento delle quotesocietarie alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come anche che l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] erano stati alui presentati come «i nuovi referenti della proprietà».A riprova di ciò la sentenza richiama i 400 contatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],spiegati da quest’ultimo con riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era l’unicointerlocutore aziendale con il quale vi erano contatti. [OSCURATO:PERSONA], invece, non avevapiù avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel luglio 2017, accompagnaronoRatti presso il magazzino di [OSCURATO:PERSONA].Altri elementi dalla sentenza di primo grado venivano evinti dalle dichiarazionidel teste Rosa, appartenente alla polizia giudiziaria: i token bancari non furonorinvenuti presso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto contattitelefonici prima della cessione delle quote. Infine, risultava che [OSCURATO:PERSONA] avevautilizzato l’utenza telefonica destinata al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e l’account aziendaledella socia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inviando con lo stesso le mail ai dipendenti della fallita.[OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, dichiarava di essersi effettivamente recatoallo studio professionale per il rogito, ma con ruolo passivo e casualmente, inquanto coinvolto solo da [OSCURATO:PERSONA], che gli prospettò la possibilità di potere avererichieste di prestazioni pubblicitarie, ambito nel quale era impegnato con la suasocietà. Negava di aver impartito direttive e di aver utilizzato l’utenza intestata aCestari, come anche l’account di posta elettronica. La versione dell’imputato èstata ritenuta inattendibile e contraddittoria dal Tribunale, anche smentita dallapresenza di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della transazione con [OSCURATO:PERSONA].2.2. Tanto premesso, il primo motivo è complessivamente infondato.2.2.1 Effettivamente la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ai motivinuovi di appello, ma a riguardo occorre evidenziare quanto segue. In tema diricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazionemeramente apparente integrano il vizio di ‘violazione di legge processuale’deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità. (Sez. 1, n. 11721 del14/03/2025, Pg, Rv. 287771 - 01). Il ricorrente, infatti, si duole di nullità dellasentenza per omessa motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi nuovi.Proprio la qualificazione del vizio dedotto come di violazione di leggeprocessuale richiede al Collegio – vertendosi in caso di error in procedendo – diessere giudice anche del “fatto” e, per risolvere la relativa questione, di accedereall'esame dei relativi atti processuali (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv.220092).Va evidenziato che questa Corte, accedendo agli atti, ha verificato che non viè traccia del deposito dei motivi nuovi: né l’allegazione al ricorso degli stessi (all.3) consente di comprovare il tempestivo deposito dei motivi.Infatti, a fronte dell’assenza dell’atto nel fascicolo, la data della firma digitalenon consente di ritenere provato l’intervenuto deposito, alcuna prova di depositotelematico è stata allegata dalla difesa, mentre l’atto allegato reca un solo un‘depositato’ in cancelleria in data 11 febbraio 2026, da parte dell’avvocatoLudovica Ajelli. Ma la sentenza di appello è stata emessa il 29 settembre 2025,quindi il deposito è successivo alla stessa sentenza, che evidentemente non potevatenere conto dei motivi nuovi. Pertanto, la doglianza è del tutto infondata.Ad ogni buon conto, occorre anche evidenziare come il secondo e terzo motivonuovo – allegati dalla difesa al ricorso - risultano del tutto innovativi rispettoall’atto di appello, che non prospettava alcuna diretta censura in ordine al capo c),come anche in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimentoalle circostanze attenuanti generiche.In ordine al capo c), il motivo nuovo è inammissibile, in quanto deve ribadirsiche lo stesso deve essere inerente ai temi specificati nei capi e punti della decisioneinvestiti dall'impugnazione principale, già presentata, essendo necessaria lasussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (exmultis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254485; Sez. 3, n.14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).Per quanto concerne la richiesta di attenuanti generiche – proposta con imotivi nuovi - in assenza di prova del deposito degli stessi, sarebbe stato benpossibile invocarne l’applicazione anche in sede di discussione, ma nel caso dispecie in sede di discussione il difensore chiedeva accogliersi i motivi di appello,cosicché la doglianza proposta in questa sede non è consentita, come si leggeràquanto al terzo motivo.Inoltre, in ordine al primo motivo aggiunto, in disparte la tardività deldeposito, comunque si tratta di un motivo non decisivo, in quanto reiterativo delledoglianze valutate dalla Corte di appello in ordine all’amministrazione di fattoA riguardo deve richiamarsi il principio fissato da Sez. 2, n. 31278 del15/05/2019, E., Rv. 276982 – 01, per il quale nel giudizio di cassazione noncomporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione inordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice dilegittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimentiinammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se lamotivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni eaccertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentirealla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla basedegli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado(conf. 10156 del 2002 Rv. 221114 – 01).Pertanto, i motivi nuovi sono stati depositati tardivamente e comunque, perle ragioni esposte, non hanno alcun rilievo decisivo rispetto alla decisione, assuntadalla Corte di appello.2.2.2 Quanto, invece, alle censure mosse rispetto alla prova della qualità diamministratore di fatto, deve evidenziarsi che le stesse risultano reiterative e infatto, sollecitanti una rivalutazione, in ordine alla ricostruzione operata in doppiaconforme dalle sentenze di merito.Anche le deduzioni di travisamento incorrono in una ragione diinammissibilità, in quanto consolidato è l’orientamento per il quale - cfr. da ultimoSez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01 - nel caso di cosiddetta"doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (conf.: N. 7986 del 2017 Rv.269217 - 01, N. 4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 -01, N. 5615 del 2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 – 01). Taleonere non è adempiuto dal motivo in esame.Quanto, poi, alla dedotta violazione di legge, in ordine alla qualità diamministratore di fatto, secondo il consolidato orientamento della Corte dicassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerentialla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità noncomportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo digestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione diamministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, qualisono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settoregestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).Or bene, nel caso in esame, la Corte di appello motiva senza manifesteillogicità – facendo ricorso alle dichiarazioni dei dipendenti in prima battuta, con lequali i motivi di ricorso risultano non confrontarsi in modo specifico – riscontrateda elementi oggettivi, quali la presenza attiva in occasione del rogito di cessionedelle quote della fallita alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché il ruolo formale assunto da [OSCURATO:PERSONA]- pizzaiolo privo di competenze gestionali; nello stesso senso del riconoscimentodi un ruolo gestorio di fatto da parte dell’imputato vanno le direttive impartite aidipendenti, che indicano [OSCURATO:PERSONA] come unico riferimento dopo la cessione dellequote, la consegna dei tokien bancari a [OSCURATO:PERSONA] e non ad altri – ai fini della qualitàdi fatto non risulta decisiva la circostanza che costui non avesse il tokien per ilconto utilizzato per i pagamenti distrattivi - l’utilizzo dell’utenza destinata alCestari, quale liquidatore, oltre che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dellatransazione sub c) con il sedicente [OSCURATO:PERSONA].A ben vedere il quadro probatorio emerso risulta riconducibile alla nozione diamministratore di fatto, anche perché caratterizzato da continuità nell’eserciziodella funzione, significatività della stessa, in quanto è evidente che il recuperocrediti (settore gestito da [OSCURATO:PERSONA]) risulti, per una società in liquidazione, che quindiha cessato l’attività produttiva, settore nevralgico per la gestione societaria, tantoche [OSCURATO:PERSONA] – che ha riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA] - riferiva di avere avutorapporti esclusivamente con l’imputato quanto alla gestione e che costui lechiedeva anche di provvedere alle annotazioni dei pagamenti eseguiti e ricevuti infase di liquidazione (fol. 21 della sentenza di primo grado).Per altro, la stessa sentenza impugnata riferisce di sporadiche presenze nellasede sociale del [OSCURATO:PERSONA] – non di una frequenza assidua, come invece rileva ladifesa - mentre sono costanti e frequenti i contatti telefonici e a mezzo mail,cosicché la censura sul primo punto è aspecifica.In sostanza, non è corretto il richiamo a Sez. 5, n. 28906 del 2025, nonmassimata, che la difesa propone per evidenziare come non sia delineato l’ambitodi gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA].Su tale profilo la Corte territoriale offre l’indicazione relative al settore‘recupero crediti’, oltre a evidenziare che la co-amministrazione avveniva con ilsedicente [OSCURATO:PERSONA], mai identificato. D’altro canto, è noto che, quanto al profilodella esclusività delle funzioni, in tema di reati fallimentari, la previsione di cuiall'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzionidell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazionedell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anchecontemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipiciinerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli,Rv. 279040 – 01). Il che rende non decisiva la censura difensiva, sia in relazioneal ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto quest’ultimo, afferma la difesa,responsabile in sede di giudizio abbreviato, con riconoscimento di poteri digestione effettivi, che si accompagnano alla posizione di diritto.Per altro, l’ipotesi alternativa della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazionedi fatto lo collocherebbe comunque nel contesto di un concorso esterno strutturato– come dimostra la costante presenza dell’imputato - con il sedicente [OSCURATO:PERSONA],a fronte delle emergenze probatorie che attestano il pieno coordinamento fra i duenell’azione programmata di svuotamento della società in liquidazione in favore disoggetti terzi o in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come emerge anche dalla distrazionesub capo A).Il primo motivo è, quindi, complessivamente infondato.2.3 Quanto al secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, deverilevarsi come chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in vianon esclusiva, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell’interesse dellasocietà: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica diamministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gammadei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano lealtre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile pertutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole econsapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regoladettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014,Riva, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094).Nel caso in esame la circostanza che i pagamenti fossero avvenuti – perquanto emerge dalle sentenze di merito in doppia conforme – in relazione aprestazioni fittizie (capo A) - con conseguente distrazione del denaro versato comecontroprestazione ai plurimi fornitori simulati, fra i quali si annoverava la stessasocietà di [OSCURATO:PERSONA] – in una fase non produttiva ma di mera liquidazione, evidenziacome non rilevi chi abbia materialmente operato i pagamenti dal conto corrente,spettando all’amministratore di fatto se non altro la vigilanza a riguardo.D’altro canto, nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] è anche beneficiario di una di questedistrazioni, il che dimostra come costui abbia tratto anche un personale profittodalla attività distrattiva e fosse consapevole della attività distrattiva in corso.Quanto alla distrazione di cui al capo B), non è manifestamente illogico trarredalla non inerenza - rispetto alla fase di liquidazione e all’oggetto sociale dellafallita - la natura distrattiva delle condotte.E ciò sia perché si tratta, evidentemente, di forniture che, per quanto effettive,non risultavano funzionali all’interesse dell’impresa, sia anche perché a taliforniture non è seguito il rinvenimento né della merce né del prezzo della venditaa terzi, ai quali effettivamente i beni furono materialmente ceduti.In sostanza la società fallita ha funto da finanziatore di un acquisto per contoterzi, con una operazione in assoluta perdita, oltre che del tutto irragionevole, perl’interesse della impresa.I motivi sono dunque infondati.2.4 Il terzo, quarto e quinto motivo sono del tutto inediti in quanto nonproposti con l’atto di appello.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza è inedita perché leconclusioni in udienza si sono richiamate ai motivi di appello, che non proponevanoalcuna censura sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Per altro imotivi aggiunti allegati sul punto risultavano comunque aspecifici, in quantocensuravano la sentenza di primo grado senza addurre elementi positivi chegiustificassero il riconoscimento delle generiche.Del tutto inedite, sia in relazione all’atto di appello che in relazione ai motiviaggiunti di appello allegati al ricorso, le doglianze relative alla mancataapplicazione dell’art. 114 cod. pen., alla cd. continuazione fallimentare e alle peneaccessorie. Tali doglianze andavano veicolate come motivo di appello secondoquanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc.pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersisistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per lequali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la primavolta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto delladecisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione conriferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto diappello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto cheil giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimentoimpugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dallamancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementiidonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti allacognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato ilgiudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni dinatura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello,dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggettodi appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevanocostituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte diappello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso percassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in sensoconforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).2.5 Ne consegue la complessiva infondatezza del ricorso.3. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di D’Abronzo, lo stesso si collocaai limiti dell’ammissibilità. Deducendo un deficit argomentativo in ordine al dolo,non si confronta se non in parte con la motivazione impugnata, che evidenziavacome, essendo certa la distrazione, non sono state rinvenute le fatture relative aipagamenti avvenuti lo stesso giorno in favore di due società facenti capoall’imputato.Inoltre, il denaro versato è stato immediatamente oggetto di prelevamentodal conto [OSCURATO:SOCIETA], la prestazione che sarebbe stata assicurata alla fallita eraassolutamente estranea all’oggetto sociale della stessa.Oltre a ciò, la Corte di appello evidenzia come le imprese di D’Abronzo abbianoavuto rapporti con altre società coinvolte nei fatti di bancarotta, che hannoricevuto comunque pagamenti da parte della fallita. Da tali elementi la Corte diappello trae la prova della consapevolezza dell’extraneus.Con tale ultimo elemento non si confronta il motivo di ricorso, e per altro lamotivazione risulta a questa Corte in linea con il consolidato principio per il quale–cfr. Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 – 01 – in tema diconcorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolodell'"extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causalevolontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta laconsapevolezza dello stato di dissesto della società (conf.: N. 10941 del 1996 Rv.206542 - 01, N. 9299 del 2009 Rv. 243162 - 01, N. 16579 del 2010 Rv. 246879 -01, N. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, N. 51715 del 2014 Rv. 261739 - 01, N.12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, N. 38731 del 2017 Rv. 271123 – 01). Non vi èdubbio che gli indici evidenziati dalla sentenza impugnata palesino – senzamanifeste illogicità - la prova del consapevole contributo al depauperamento delpatrimonio sociale, in assenza di una causa giustificativa del pagamento.La tesi alternativa difensiva – per cui essendo [OSCURATO:PERSONA] amministratore diColella S.r.l., operante nell’ambito calzaturiero, come le società di D’Abronzo,quest’ultimo avrebbe ricevuto il denaro spettantegli, comunque, per una casualelecita - risulta del tutto smentita dalle emergenze motivazionali, implicando unarivalutazione non consentita a questa Corte.In tal senso deve rilevarsi come il motivo, oltre che in parte aspecifico, siacomunque complessivamente infondato.4. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle speseprocessuali dei ricorrenti. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente