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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2023

Cassazione n. 13107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Salvatore REFANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 settembre 2021 con la quale la Corte di appello di Catania in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 novembre 2016, dal Tribunale di Ragusa, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen.

La Corte territoriale, avendo derubricato la condotta nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per decorso del più breve termine di prescrizione.3.

Il ricorrente lamenta, con il ,secondo motivo di impugnazione, la p!pi violazione dell'art. 136 cod. pen.X i giudici di appello avrebbero dovuto convertire la pena detentiva in pena pecuniaria in assenza di motivi ostativi.

La Corte di merito avrebbe omesso ogni argomentazione in ordine a tale specifico motivo di appello con conseguente vizio di motivazione.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

5. Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione attenuata, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata).

In considerazione della data di commissione del reato (15 luglio 2012) e della sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, infatti, solo in data 30 aprile 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.

6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva irrogata ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame (così come il motivo di ricorso che, peraltro, contiene un erroneo riferimento all'art. 136 del codice penale, norma che disciplina il diverso istituto della conversione delle pene pecuniarie non eseguite entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

Nel caso di specie appare evidente che il motivo di appello è del tutto generico in quanto privo di alcuna indicazione delle ragioni di fatto da cui desumere l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione per carenza di interesse.

Deve ribadirsi, infatti, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non nnassimata).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. li.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivazione semplificata Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Salvatore REFANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 settembre 2021 con la quale la Corte di appello di Catania in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 novembre 2016, dal Tribunale di Ragusa, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte territoriale, avendo derubricato la condotta nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per decorso del più breve termine di prescrizione.3. Il ricorrente lamenta, con il ,secondo motivo di impugnazione, la p!pi violazione dell'art. 136 cod. pen.X i giudici di appello avrebbero dovuto convertire la pena detentiva in pena pecuniaria in assenza di motivi ostativi. La Corte di merito avrebbe omesso ogni argomentazione in ordine a tale specifico motivo di appello con conseguente vizio di motivazione. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 5. Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione attenuata, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata). In considerazione della data di commissione del reato (15 luglio 2012) e della sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, infatti, solo in data 30 aprile 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio. 6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva irrogata ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame (così come il motivo di ricorso che, peraltro, contiene un erroneo riferimento all'art. 136 del codice penale, norma che disciplina il diverso istituto della conversione delle pene pecuniarie non eseguite entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. Nel caso di specie appare evidente che il motivo di appello è del tutto generico in quanto privo di alcuna indicazione delle ragioni di fatto da cui desumere l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione per carenza di interesse. Deve ribadirsi, infatti, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non nnassimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. li. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata Così d
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