CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16775/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 30 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337, 582-585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, la commisurazione della pena base è stata correttamente giustifi- cata alla luce del numero degli operanti soggetti passivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, del prolungato esercizio di violenza e delle conseguenze lesive sca- turite dalla stessa condotta in capo ai medesimi operanti e della negativa personalità dell'imputato; la spiegazione dell'entità degli aumenti di pena per la continuazione risulta altrettanto articolata ed esauriente. Il ricorrente si limita a dolersi della presunta identità tra l'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado, senza però specificare sotto quale profilo la motivazione sarebbe viziata.2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]