CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 33315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21179/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1836/2016 depositata il 01/03/2016. Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2008 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania , con la sentenza indicata in epigrafe,ha rigettato l’appello erariale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg. della l.-n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10-10-2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata. Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022. p.q.m. dichiara l’estinzionedel giudizio; spese a carico di chi le h