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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23650/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 17 giugno 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha rigettato l'appello della parte civile avverso la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato di truffa.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposta dalla parte civile, con cui si deducono vizi della motivazione, per non avere il Collegio del merito ritenuto sussistenti i raggiri da parte dell'imputato - è reiterativo di censure già disattese dal Collegio d'appello con una compiuta e lineare motivazione: v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui si dà atto, tra l'altro, sia che il prezzo dell'immobile non era stato versato materialmente alla persona offesa, visto che l'appartamento era stato pagato dall'imputato con la cessione del credito verso la Carim, con la consegna di tre assegni e con la compensazione con un altro credito di 22.000,00, sia che l'incapacità della persona offesa era stata positivamente esclusa all'esito di una perizia appositamente disposta; rilevato che le doglianze della ricorrente omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 -01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q..M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 17 giugno 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha rigettato l'appello della parte civile avverso la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposta dalla parte civile, con cui si deducono vizi della motivazione, per non avere il Collegio del merito ritenuto sussistenti i raggiri da parte dell'imputato - è reiterativo di censure già disattese dal Collegio d'appello con una compiuta e lineare motivazione: v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui si dà atto, tra l'altro, sia che il prezzo dell'immobile non era stato versato materialmente alla persona offesa, visto che l'appartamento era stato pagato dall'imputato con la cessione del credito verso la Carim, con la consegna di tre assegni e con la compensazione con un altro credito di 22.000,00, sia che l'incapacità della persona offesa era stata positivamente esclusa all'esito di una perizia appositamente disposta; rilevato che le doglianze della ricorrente omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 -01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris