CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 34048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale di Locri ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] — imputato davanti a quell'autorità giudiziaria, condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di venticinque anni di reclusione perché ritenuto esponente di vertice di un clan di 'ndrangheta stanziato sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — avverso il decreto con cui, il 12 maggio 2020, il Presidente del Tribunale ha disposto il trattenimento di un telegramma da lui indirizzato al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto di potere integrare la motivazione, radicalmente assente, del provvedimento impugnato, il Tribunale calabrese ha stimato la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, connesso all'ambiguità del contenuto della missiva, composta da una serie di periodi non legati da un filo logico in grado di rendere coerente e comprensibile il testo nella sua interezza. Ha aggiunto che l'incongruenza del testo non è spiegabile in ragione del modesto grado di istruzione dell'autore il quale, redigendo personalmente il reclamo, si è mostrato capace di esporre i motivi con prosa chiara e lineare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale — titolare, a suo modo di vedere, del potere di integrare la motivazione del decreto emesso dall'organo monocratico, ma non anche di ovviare alla sua totale assenza — male interpretato la normativa in materia di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, che ammette il trattenimento delle sole comunicazioni dal contenuto illecito, che celino al proprio interno qualcosa o contengano scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tale non può essere considerato, ha obiettato, il telegramma con cui egli, imminente la scadenza dei termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del primo grado di giudizio, ha inteso interloquire con il proprio difensore in merito ai contenuti del redigendo atto, da stabilirsi anche in relazione a quello, che egli reputava insoddisfacente, già presentato da altro difensore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato - osservando che «sebbene il detenuto si trovi sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. deve poter conoscere sia pure in modo sintetico le ragioni del trattenimento della corrispondenza soprattutto se si tratta di corrispondenza con il difensore (Cass. Sez. V^ n. 32452 del 2019)». 4. Con ordinanza emessa all'udienza del 19 marzo 2021, questa Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera E), legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime di cui al comma 2 e seguenti, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza escludere quella indirizzata ai difensori, sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 5. La Corte costituzionale, con sentenza n 18 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera E), legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia della Corte costituzionale sopra menzionata impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Locri ha, invero, respinto il reclamo avverso il decreto con cui il Presidente aveva disposto il trattenimento del telegramma inviato da [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore in applicazione di una disposizione che, per effetto della pronunzia del giudice delle leggi, deve intendersi espunta dall'ordinamento e non più applicabile in questo procedimento. È, pertanto, necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice del rinvio, del reclamo, che tenga conto della novità intervenuta e verifichi, alla luce del residuo quadro normativo, anche procedurale (si vedano, tra l'altro, gli artt. 103, comma 6, cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.), la sussistenza delle condizioni per l'inoltro del telegramma del quale è stato disposto il trattenimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g