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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 09312/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di. ricorso, con cui si contesta (senza, tra l'altro indicare con la dovuta precisione la specie di vizio censurato ex art. 606 cod. proc. pen.) l'affermazione di responsabilità per la realizzazione del reato di cui all'art.640 cod. pen., è del tutto generico e comunque diretto a sollecitare un'impossibile nuova ponderazione degli elementi istruttori (laddove la sentenza impugnata - pp. 3-4 - chiarisce la pregnanza dell'intestazione al ricorrente della Postepay su cui erano confluiti gli importi maliziosamente prelevati, in difetto di specifiche emergenze processuali da cui potersi desumere una diversa ricostruzione dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di. ricorso, con cui si contesta (senza, tra l'altro indicare con la dovuta precisione la specie di vizio censurato ex art. 606 cod. proc. pen.) l'affermazione di responsabilità per la realizzazione del reato di cui all'art.640 cod. pen., è del tutto generico e comunque diretto a sollecitare un'impossibile nuova ponderazione degli elementi istruttori (laddove la sentenza impugnata - pp. 3-4 - chiarisce la pregnanza dell'intestazione al ricorrente della Postepay su cui erano confluiti gli importi maliziosamente prelevati, in difetto di specifiche emergenze processuali da cui potersi desumere una diversa ricostruzione dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 09312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris