CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al nr. R.G. 15635-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA]; ITAS - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26294/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] SE ha proposto ricorso per correzione di errore materiale in relazione all'ordinanza n. 26924/20 di questa Corte, emessa dalla Sesta Sezione Civile-3, pubblicata in data 26 novembre 2020, nei confronti di GFG di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (ricorrente), dell'attuale ricorrente (all'epoca controricorrente) nonché di ITAS - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni - [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (controricorrente), di [OSCURATO:SOCIETA]. (controricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (intimata); con il ricorso all'esame la ricorrente ha rappresentato che con la già richiamata ordinanza n. 26294/20 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. S.r.I., condannandola a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre ad euro 200,00 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge; ha precisato l'attuale ricorrente che, nel dispositivo della suddetta ordinanza, è stato indicato che la detta rifusione dovesse avvenire "alla controricorrente", laddove, in quella causa, erano presenti ben tre controricorrenti e non già un solo controricorrente; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. rilevato che: il ricorso all'esame risulta intitolato e iscritto come ricorso per correzione di errore materiale e tale va qualificato; pertanto, lo stesso 7 / avrebbe dovuto essere notificato a cura della parte ricorrente alle altre parti, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., che richiama Ric. 2021 n. 15635 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- espressamente gli artt. 365 e sgg. c.p.c. e che prevede anche diverso procedimento per la correzione materiale d'ufficio; il predetto ricorso, invece, non risulta essere stato notificato a nessuna delle controparti e, conseguentemente lo stesso va dichiarato inammissibile per tale difetto di notifica (Cass., ord., 23/07/2010, n.17453; v. di recente anche Cass., sent., 31/05/2022, n. 17565, deliberata in data 27 aprile 2022); non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061); il procedimento di correzione di errori materiali non è soggetto a contributo unificato, il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° comma quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione,