CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MRDER) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze e l'ha rigettata tra questi e il reato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23/2/2022, irrevocabile il 7/10/2022; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto anche il reato oggetto dell'ultima sentenza, il furto di una bicicletta, farebbe parte del medesimo disegno criminoso già riconosciuto per gli altri reati„ tutti contro il patrimonio, commessi nello stesso contesto e a breve distanza di tempo; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza tra i fatti oggetto delle altre sentenze (furti commessi in danno di esercizi commerciali Esselunga) e quello oggetto dell'attuale ricorso (il furto di una bicicletta in un'area condominiale), ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione nei termini della mancata previsione di tale furto nel programma originariamente ideato e ha mostrato di avere fat:to corretta applicazione dei criteri enucleati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen