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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15735/2026

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amo [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AchilleConsoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscaMontani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfio DiMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pressol’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2483/2025 depositatail 22/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24932/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15735/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amo [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AchilleConsoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscaMontani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alfio DiMauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pressol’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2483/2025 depositatail 22/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24932/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15735/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 15735/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris