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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 26720/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03N1QW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l'accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell'arco di oltre dieci anni, da periodi di inattività criminosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere esten [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03N1QW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte ha evidenziato l'accertata sussistenza della contestata recidiva, sintomo di una speciale proclività a delinquere, in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, mai intervallati, nell'arco di oltre dieci anni, da periodi di inattività criminosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere esten [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris