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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 28318/2022

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ELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 25 marzo -22 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ristretto per quattro giorni in carcere e per venti giorni agli arresti domiciliari (arrestato il 27 settembre 2017 dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri, coltivato marijuana in tre serre all'interno di un fondo che conduceva in fitto; convalidato l'arresto, è stato destinatario di ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in data 30 settembre; il 20 ottobre 2017 è stato liberato dal Tribunale per il riesame) ed infine assolto dal G.u.p. del Tribunale di Firenze, che il 26 settembre 2018 ha emesso sentenza di non luogo a procedere, con la formula per non avere commesso il fatto (decisione divenuta irrevocabile il 12 novembre 2018). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 314-315 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica, con riferimento al concetto di colpa grave.

La Corte territoriale avrebbe compiuto una - non consentita - rilettura della sentenza di proscioglimento affermando essere stato [OSCURATO:PERSONA] connivente cOn i sub-affittuari del fondo dallo stesso condotto, i quali coltivavano marijuana all'interno di tre serre, mentre il G.u.p. non ha mai introdotto tale argomento, che era stato avanzato come ipotesi incidentale dal Tribunale per il riesame.

Si rammenta che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., la cui motivazione in parte si riferisce, sarebbe del tutto tranchant nell'escludere qualsiasi consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a quanto avveniva nelle serre sub- locate ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come del resto dichiarato dagli stessi.

Le considerazioni che si rinvengono (al par. n. 9, p. 3) della ordinanza impugnata circa le conseguenze da trarsi dalla accertata, quotidiana presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul fondo, dalla notevole quantità di piante e dall'avere il ricorrente ammesso di avere avuto sospetti sarebbero in contrasto con l'accertamento contenuto in sentenza e traviserebbero il senso di quanto dichiarato in interrogatorio, allorquando l'indagato ha riferito i sospetti solo alla circostanza che le serre erano ricoperte da teli.

Il richiamo (al par. n. 11 dell'ordinanza, p. 4) al precedente di legittimità di Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02, non sarebbe pertinente poiché nel caso di specie non si sarebbe in presenza né del venire meno di elementari doversi di solidarietà sociale né di tolleranza della consumazione del reato, poiché, al più, si avrebbe una consapevolezza successiva alla consumazione del reato da parte di soggetto che non riveste alcuna posizione di garanzia, né di oggettivo rafforzamento dell'altrui volontà criminosa, poiché non si può rafforzare un proposito che non si conosce.

Si ribadisce che nessuna prova sussiste circa la conoscenza dell'attività criminosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente e si sottolinea che l'ordinanza impugnata incorre nel vizio denunziato per avere erroneamente qualificato, in contrasto con le motivazioni della sentenza di proscioglimento irrevocabile, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quale connivenza idonea ad integrare colpa grave.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.

3. L'Avvocatura dello Stato con memoria del 13 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.

4. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 20 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. Diversamente da quanto assume il ricorrente, i Giudici di merito non hanno operato una ri-lettura non consentita dei fatti che hanno condotto all'assoluzione ma, invece, hanno dato per pacifico che, allorchè fu stipulato il contratto di sub-affitto delle serre da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non sapesse che cosa i due ne avrebbero fatto e, anzi, fosse convinto che avrebbero coltivato ortaggi e anche che lo stesso non abbia mai partecipato all'attività illecita (pp. 2-3).

Nondimeno - hanno ritenuto i Giudici di merito (alle pp. 3-4) - [OSCURATO:PERSONA], siccome presente ogni giorno sul fondo, dove aveva anche un piccolo edificio ove si tratteneva, deve necessariamente essersi accorto delle numerosissime piante presenti, d'altronde avendo ammesso in interrogatorio di avere avuto dei sospetti: ebbene, l'essersi, sia pure ex post, accorto di quanto avveniva nei fondi ed avere lasciato fare, come già scritto dal Tribunale per il riesame, pur avendo il potere di rescindere il contratto, è . stato dai Giudici di merito ricondotto alla situazione di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (in tal senso cfr. Sez. 4, n., 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425) e, dunque, ad una colpa concausativa della privazione della libertà di genere grave.

Si tratta di motivazione congrua, logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

3. Discende, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed alla refusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 25 marzo -22 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ristretto per quattro giorni in carcere e per venti giorni agli arresti domiciliari (arrestato il 27 settembre 2017 dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altri, coltivato marijuana in tre serre all'interno di un fondo che conduceva in fitto; convalidato l'arresto, è stato destinatario di ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in data 30 settembre; il 20 ottobre 2017 è stato liberato dal Tribunale per il riesame) ed infine assolto dal G.u.p. del Tribunale di Firenze, che il 26 settembre 2018 ha emesso sentenza di non luogo a procedere, con la formula per non avere commesso il fatto (decisione divenuta irrevocabile il 12 novembre 2018). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 314-315 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica, con riferimento al concetto di colpa grave. La Corte territoriale avrebbe compiuto una - non consentita - rilettura della sentenza di proscioglimento affermando essere stato [OSCURATO:PERSONA] connivente cOn i sub-affittuari del fondo dallo stesso condotto, i quali coltivavano marijuana all'interno di tre serre, mentre il G.u.p. non ha mai introdotto tale argomento, che era stato avanzato come ipotesi incidentale dal Tribunale per il riesame. Si rammenta che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., la cui motivazione in parte si riferisce, sarebbe del tutto tranchant nell'escludere qualsiasi consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a quanto avveniva nelle serre sub- locate ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come del resto dichiarato dagli stessi. Le considerazioni che si rinvengono (al par. n. 9, p. 3) della ordinanza impugnata circa le conseguenze da trarsi dalla accertata, quotidiana presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul fondo, dalla notevole quantità di piante e dall'avere il ricorrente ammesso di avere avuto sospetti sarebbero in contrasto con l'accertamento contenuto in sentenza e traviserebbero il senso di quanto dichiarato in interrogatorio, allorquando l'indagato ha riferito i sospetti solo alla circostanza che le serre erano ricoperte da teli. Il richiamo (al par. n. 11 dell'ordinanza, p. 4) al precedente di legittimità di Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02, non sarebbe pertinente poiché nel caso di specie non si sarebbe in presenza né del venire meno di elementari doversi di solidarietà sociale né di tolleranza della consumazione del reato, poiché, al più, si avrebbe una consapevolezza successiva alla consumazione del reato da parte di soggetto che non riveste alcuna posizione di garanzia, né di oggettivo rafforzamento dell'altrui volontà criminosa, poiché non si può rafforzare un proposito che non si conosce. Si ribadisce che nessuna prova sussiste circa la conoscenza dell'attività criminosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente e si sottolinea che l'ordinanza impugnata incorre nel vizio denunziato per avere erroneamente qualificato, in contrasto con le motivazioni della sentenza di proscioglimento irrevocabile, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quale connivenza idonea ad integrare colpa grave. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. 3. L'Avvocatura dello Stato con memoria del 13 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. 4. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 20 maggio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Diversamente da quanto assume il ricorrente, i Giudici di merito non hanno operato una ri-lettura non consentita dei fatti che hanno condotto all'assoluzione ma, invece, hanno dato per pacifico che, allorchè fu stipulato il contratto di sub-affitto delle serre da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non sapesse che cosa i due ne avrebbero fatto e, anzi, fosse convinto che avrebbero coltivato ortaggi e anche che lo stesso non abbia mai partecipato all'attività illecita (pp. 2-3). Nondimeno - hanno ritenuto i Giudici di merito (alle pp. 3-4) - [OSCURATO:PERSONA], siccome presente ogni giorno sul fondo, dove aveva anche un piccolo edificio ove si tratteneva, deve necessariamente essersi accorto delle numerosissime piante presenti, d'altronde avendo ammesso in interrogatorio di avere avuto dei sospetti: ebbene, l'essersi, sia pure ex post, accorto di quanto avveniva nei fondi ed avere lasciato fare, come già scritto dal Tribunale per il riesame, pur avendo il potere di rescindere il contratto, è . stato dai Giudici di merito ricondotto alla situazione di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (in tal senso cfr. Sez. 4, n., 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425) e, dunque, ad una colpa concausativa della privazione della libertà di genere grave. Si tratta di motivazione congrua, logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. 3. Discende, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed alla refusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00,
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