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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09221/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’economia e dellefinanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genova.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha premesso – in punto di fatto – che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 06/02/2018, aveva disposto, nei confronti dell’istante, la sospensione dell’esecuzione della pena residua, ai sensi dell’art.90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione alla sentenza del Tribunale di Imperia del 09/02/2016, per un periodo di cinque anni; che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, in data 04/01/2024, aveva emesso ordine di esecuzione ai sensi dell’art.656, comma 1, cod.proc.pen., essendo trascorso il periodo di sospensione e sussistendo le condizioni ostative previste dall’art.656, comma 9, cod.proc.pen., in relazione all’art.4 dell’Ordinamento penitenziario, rispetto al la sospensione dell’esecuzione della pena residua di anni tre e giorni diciassette di reclusione; che, in data 16/01/2024, il predetto ordine di carcerazione era stato revocato, tanto in quanto il suddetto periodo di sospensione previsto dall’art.90 T.U. stup. non costituiva un differimento della pena detentiva residua, essendo previsto che la mancata consumazione di reati non colposi nei cinque anni successivi desse luogo a estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.

La Corte ha quindi osservato che, nel periodo di cinque anni previsto dall’art.93 T.U. stup., il condannato non aveva commesso alcun delitto non colposo, con la conseguenza che il ripristino della carcerazione – per il periodo compreso tra il 07/01/2024 e il 16/01/2024- era stato ingiustamente sofferto da parte dell’istante che, in quel momento, non era comunque detenuto per altra causa.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, ha tenuto come base di calcolo il criterio aritmetico fondato sulla somma di € 235,83 per ogni giorno di ingiusta detenzione subìta; esponendo che tale criterio non impediva una valutazione equitativa fondata su ulteriori elementi oggettivi personalizzanti, specificando però che – nel caso di specie – l’ammontare del ristoro doveva essere fondato esclusivamente sul criterio nummario, non essendo stati provati ulteriori elementi di danno; ha quindi liquidato l’indennizzo nella misura di € 20.000,00, corrispondenti al petitum formulat o dall’istante, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle f inanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione.

Riassunte la scansioni processuali rilevanti inerenti alla domanda di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, esponeva –in premessa – che, ai sensi dell’art.93, comma 2-bis, T.U. stup., il quinquennio di sospensione dell’esecuzione non decorreva dall’emissione del provvedimento di scarcerazione disposto dal Tribunale di sorveglianza bensì dalla domanda presentata dal condannato ai sensi dell’art.91 e quindi, nel caso di specie, dal 30/08/2018.

Con il primo motivo ha quindi dedotto –in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza e illogicità della motivazione o comunque la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen..

Ha esposto che la decisione impugnata aveva espressamente rilevato che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, avrebbe dovuto tenersi conto del solo criterio aritmetico, di modo che non si giustificava l’accoglimento integrale della domanda del ricorrente, nella misura di € 20.000,00.

In via subordinata, con ulteriore motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge relativa alla condanna al pagamento degli interessi.

Ha esposto che gli interessi in misura legale, da qualificare come corrispettivi, potevano essere riconosciuti all’istante solo se espressamente richiesti e dalla data di irrevocabilità dell’ordinanza; ha quindi esposto che l’istante non aveva espresso alcuna specifica istanza sul punto, con la conseguenza che il capo della relativa decisione doveva ritenersi illegittimo.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La difesa del resistente ha fatto pervenire memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, pur avendo il Ministero ricorrente operato – in premessa – un rinvio alle deduzioni di merito spiegate di fronte alla Corte territoriale, il thema decidendum del presente giudizio, sulla base della univoca formulazione dei motivi, deve intendersi ristretto alle sole contestazioni sul quantumliquidato dalla Corte territoriale.

3. Il primo motivo, tendente a censurare il discostamento della Corte territoriale rispetto alla misura meramente aritmetica nella determinazione dell’indennizzo, è fondato, ravvisandosi un evidente vizio di contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dal Giudice della riparazione.

A tale proposito, come peraltro dato atto nell’ordinanza impugnata, va evidenziato che il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di € 235,82 (€ 117,91 per gli arresti domiciliari, a propria volta derivante dalla misura massima riconoscibile di € 516.456,90), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta.

Lo scostamento, peraltro, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa processualistica.

Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita delsoggetto, che come alone di discredito sociale (Sez.4, n.21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237).

Ne consegue che il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D’Elia, Rv. 269077; Sez. 3, n.29965 del 01/04/2014, Chaaj, Rv. 259940); il tutto sulla base del criterio in forza del quale il quantum dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259).

Nel caso di specie, nel dare atto dei potenziali fattori causali idonei a determinare una personalizzazione dell’indennizzo, la Corte ha peraltro specificamente rilevato che l’istante non aveva fornito alcuna effettiva prova della sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dalla mera restrizione dello status libertatis, con conseguente necessità di tenere conto del solo criterio matematico.

Ne consegue che, dati i giorni di detenzione illegittimamente subìta (dal 07/01/2024 al 16/01/2024), l’ammontare liquidato dalla Corte, corrispondente rispetto a quello richiesto in sede di petitum, è evidentemente errato in eccesso proprio in riferimento al richiamato criterio nummario.

4. Anche il secondo motivo, inerente al riconoscimento degli interessi corrispettivi sull’indennizzo liquidato, dalla pronuncia al saldo, è fondato.

A tale proposito, per costante giurisprudenza di questa Sezione, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l'interessato abbiaproposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell’economia e delle finanze, Rv. 288270; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’economia e delle finanze, Rv. 265580).

Nel caso di specie, mancando tale puntuale richiesta nell’ambito dell’originaria istanza, ne consegue la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione.

5. Sulla base delle predette considerazioni –non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.620, comma l), cod.proc.pen. –la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con rideterminazione dell’indennizzo nella misura di € 2.358,00 (€ 235,83 x 10 giorni di ingiustificata detenzione), senza riconoscimento degli interessi legali.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’economia e dellefinanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Genova. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha premesso – in punto di fatto – che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 06/02/2018, aveva disposto, nei confronti dell’istante, la sospensione dell’esecuzione della pena residua, ai sensi dell’art.90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione alla sentenza del Tribunale di Imperia del 09/02/2016, per un periodo di cinque anni; che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, in data 04/01/2024, aveva emesso ordine di esecuzione ai sensi dell’art.656, comma 1, cod.proc.pen., essendo trascorso il periodo di sospensione e sussistendo le condizioni ostative previste dall’art.656, comma 9, cod.proc.pen., in relazione all’art.4 dell’Ordinamento penitenziario, rispetto al la sospensione dell’esecuzione della pena residua di anni tre e giorni diciassette di reclusione; che, in data 16/01/2024, il predetto ordine di carcerazione era stato revocato, tanto in quanto il suddetto periodo di sospensione previsto dall’art.90 T.U. stup. non costituiva un differimento della pena detentiva residua, essendo previsto che la mancata consumazione di reati non colposi nei cinque anni successivi desse luogo a estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. La Corte ha quindi osservato che, nel periodo di cinque anni previsto dall’art.93 T.U. stup., il condannato non aveva commesso alcun delitto non colposo, con la conseguenza che il ripristino della carcerazione – per il periodo compreso tra il 07/01/2024 e il 16/01/2024- era stato ingiustamente sofferto da parte dell’istante che, in quel momento, non era comunque detenuto per altra causa. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, ha tenuto come base di calcolo il criterio aritmetico fondato sulla somma di € 235,83 per ogni giorno di ingiusta detenzione subìta; esponendo che tale criterio non impediva una valutazione equitativa fondata su ulteriori elementi oggettivi personalizzanti, specificando però che – nel caso di specie – l’ammontare del ristoro doveva essere fondato esclusivamente sul criterio nummario, non essendo stati provati ulteriori elementi di danno; ha quindi liquidato l’indennizzo nella misura di € 20.000,00, corrispondenti al petitum formulat o dall’istante, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle f inanze, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione. Riassunte la scansioni processuali rilevanti inerenti alla domanda di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, esponeva –in premessa – che, ai sensi dell’art.93, comma 2-bis, T.U. stup., il quinquennio di sospensione dell’esecuzione non decorreva dall’emissione del provvedimento di scarcerazione disposto dal Tribunale di sorveglianza bensì dalla domanda presentata dal condannato ai sensi dell’art.91 e quindi, nel caso di specie, dal 30/08/2018. Con il primo motivo ha quindi dedotto –in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza e illogicità della motivazione o comunque la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Ha esposto che la decisione impugnata aveva espressamente rilevato che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, avrebbe dovuto tenersi conto del solo criterio aritmetico, di modo che non si giustificava l’accoglimento integrale della domanda del ricorrente, nella misura di € 20.000,00. In via subordinata, con ulteriore motivo, ha dedotto il vizio di violazione di legge relativa alla condanna al pagamento degli interessi. Ha esposto che gli interessi in misura legale, da qualificare come corrispettivi, potevano essere riconosciuti all’istante solo se espressamente richiesti e dalla data di irrevocabilità dell’ordinanza; ha quindi esposto che l’istante non aveva espresso alcuna specifica istanza sul punto, con la conseguenza che il capo della relativa decisione doveva ritenersi illegittimo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa del resistente ha fatto pervenire memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, pur avendo il Ministero ricorrente operato – in premessa – un rinvio alle deduzioni di merito spiegate di fronte alla Corte territoriale, il thema decidendum del presente giudizio, sulla base della univoca formulazione dei motivi, deve intendersi ristretto alle sole contestazioni sul quantumliquidato dalla Corte territoriale. 3. Il primo motivo, tendente a censurare il discostamento della Corte territoriale rispetto alla misura meramente aritmetica nella determinazione dell’indennizzo, è fondato, ravvisandosi un evidente vizio di contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dal Giudice della riparazione. A tale proposito, come peraltro dato atto nell’ordinanza impugnata, va evidenziato che il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di € 235,82 (€ 117,91 per gli arresti domiciliari, a propria volta derivante dalla misura massima riconoscibile di € 516.456,90), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta. Lo scostamento, peraltro, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita delsoggetto, che come alone di discredito sociale (Sez.4, n.21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237). Ne consegue che il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D’Elia, Rv. 269077; Sez. 3, n.29965 del 01/04/2014, Chaaj, Rv. 259940); il tutto sulla base del criterio in forza del quale il quantum dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259). Nel caso di specie, nel dare atto dei potenziali fattori causali idonei a determinare una personalizzazione dell’indennizzo, la Corte ha peraltro specificamente rilevato che l’istante non aveva fornito alcuna effettiva prova della sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello derivante dalla mera restrizione dello status libertatis, con conseguente necessità di tenere conto del solo criterio matematico. Ne consegue che, dati i giorni di detenzione illegittimamente subìta (dal 07/01/2024 al 16/01/2024), l’ammontare liquidato dalla Corte, corrispondente rispetto a quello richiesto in sede di petitum, è evidentemente errato in eccesso proprio in riferimento al richiamato criterio nummario. 4. Anche il secondo motivo, inerente al riconoscimento degli interessi corrispettivi sull’indennizzo liquidato, dalla pronuncia al saldo, è fondato. A tale proposito, per costante giurisprudenza di questa Sezione, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l'interessato abbiaproposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell’economia e delle finanze, Rv. 288270; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’economia e delle finanze, Rv. 265580). Nel caso di specie, mancando tale puntuale richiesta nell’ambito dell’originaria istanza, ne consegue la sussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione. 5. Sulla base delle predette considerazioni –non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.620, comma l), cod.proc.pen. –la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con rideterminazione dell’indennizzo nella misura di € 2.358,00 (€ 235,83 x 10 giorni di ingiustificata detenzione), senza riconoscimento degli interessi legali. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo che li
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