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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03492/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MOPRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., cosicché deve escludersi che alla data della pronuncia impugnata fosse già decorso il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti; ii) il secondo, terzo e quarto motivo sono costituiti da censure di merito, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen., nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1.,

4.2. e 4.3.), dovendosi in questa Sede aggiungere che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. era sufficiente il primo segmento della condotta, avvenuto sulla pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni (cfr. pagina 7); iii) il quinto motivo si risolve in un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda il punto 4.4.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MOPRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., cosicché deve escludersi che alla data della pronuncia impugnata fosse già decorso il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti; ii) il secondo, terzo e quarto motivo sono costituiti da censure di merito, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen., nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1., 4.2. e 4.3.), dovendosi in questa Sede aggiungere che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. era sufficiente il primo segmento della condotta, avvenuto sulla pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni (cfr. pagina 7); iii) il quinto motivo si risolve in un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda il punto 4.4.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio