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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 45883/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: la parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., rigettando la richiesta di rifusione delle spese, avanzata dalla costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente contesta la decisione con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta della parte civile di condannare l'imputata alla rifusione delle spese.

Sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza che l'accordo tra le parti fosse intervenuto prima dell'udienza preliminare precludesse alla parte civile la possibilità di chiedere, nell'ambito dell'udienza preliminare, la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

5. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l'unico motivo di ricorso.

Invero, «in tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio» (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293; Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518).

La mera esistenza di un accordo già siglato tra le parti prima dell'udienza preliminare, infatti, non assicura l'esito dell'udienza, ben potendo la proposta di patteggiamento non trovare accoglimento da parte del giudice; evenienza che comporta il prosieguo dell'udienza preliminare.La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile e rinvia al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: la parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., rigettando la richiesta di rifusione delle spese, avanzata dalla costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente contesta la decisione con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta della parte civile di condannare l'imputata alla rifusione delle spese. Sostiene che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza che l'accordo tra le parti fosse intervenuto prima dell'udienza preliminare precludesse alla parte civile la possibilità di chiedere, nell'ambito dell'udienza preliminare, la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 5. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l'unico motivo di ricorso. Invero, «in tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio» (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293; Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518). La mera esistenza di un accordo già siglato tra le parti prima dell'udienza preliminare, infatti, non assicura l'esito dell'udienza, ben potendo la proposta di patteggiamento non trovare accoglimento da parte del giudice; evenienza che comporta il prosieguo dell'udienza preliminare.La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile e rinvia al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto. Così
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