CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 29647/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata, il 20 dicembre 2022, dalla Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del 30 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., per essersi impossessato di una bicicletta di colore nero, sottratta al legittimo proprietario. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sostenendo che l'ordinanza sarebbe priva di fondamento ed «esagerata». 3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo preliminare è dirimente: il tema proposto nel ricorso risulta superato dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, il ricorso è redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato. Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d