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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 37401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA chiede l'annullamento con rinvio agli effetti civili dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 26.9.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 594 e 582, c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dichiarando, nel contempo, non doversi procedere nei confronti del Fiori per il reato di cui all'art. 582, c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente diminuzione dell'entità del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e conferma, nel resto, della sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Fiori, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 578 e 578 bis, c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel mantenere ferma la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ha fondato la sua decisione su di un giudizio di colpevolezza penale, senza accertare e contestualmente argomentate se fosse stata integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, vale a dire se la condotta di cui al reato prescritto sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ex art. 2043, c.c., senza tacere che la disposta riduzione dell'entità del danno da risarcire è stata non adeguatamente motivata, avendo il giudice di appello fatto riferimento esclusivamente all'intervenuta assoluzione del Fiori dal reato concorrente.

3. Con requisitoria scritta del 9.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. In via preliminare va rilevato che, pur trattandosi di un ricorso proposto ai soli effetti civili, resta ferma la competenza di questa sezione penale della Corte di Cassazione, pur a seguito della disposizione di nuovo conio di cui all'art. 573, co. 1.bis, c.p.p., per un duplice odine di motivi.

Da un lato, infatti, come affermato in una recente decisione della Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33 del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame) è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.

Igs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez.

U. 25/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]: 16076/2022); dall'altro, come si vedrà, l'inammissibilità del ricorso ne avrebbe impedito, alla luce della stessa disposizione normativa in precedenza indicata, il rinvio per la prosecuzione del giudizio innanzi alla sezione civile competente della Corte di Cassazione.

5. Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile, per assoluta genericità dei rilievi articolati.

Come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2021 ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, c.p.p., sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

In tale pronunzia si è chiarito che a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.).

Il giudice delle leggi ha, inoltre, precisato, che «con riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, evidenziato come «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328).

Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)».

Tanto premesso compito del giudice di appello nel caso che ci occupa era quello di verificare non già se risultavano accertati i profili di responsabilità del Fiori "al di là di ogni ragionevole dubbio" bensì di accertare la sussistenza di una condotta illecita fonte del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, secondo i criteri ermeneutici indicati dalla Corte Costituzionale (cfr., in questo senso, Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Rv. 283377).

Orbene non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale, nel ricostruire compiutamente i fatti da cui è sorto il procedimento penale a carico del Fiori, ha reso una decisione, fondata su prove dichiarative (le dichiarazioni della persona offesa e del brigadiere dei CC.

Ardara), nonché documentali (la documentazione sanitaria attestante la natura delle lesioni patite dal Vannucci), ritenute, con motivazione affatto carente o manifestamente illogica, né contraddittoria, tali da fissare in capo al Fiori, anche sotto il profilo dei criteri di valutazione tipici dell'illecito civile, sotto il duplice aspetto del nesso causale e dell'elemento soggettivo, la responsabilità per la lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno, conseguente all'aggressione fisica da lui perpetrata in danno del Vannucci in occasione di una lite insorta per motivi di viabilità stradale.

A fronte di ciò, nessun rilievo specifico è stato mosso dal ricorrente per contrastare la valutazione operata dalla corte territoriale, partendo dalla disamina del materiale probatorio acquisito, nemmeno in punto di riduzione dell'entità del risarcimento del danno, che coerentemente la corte territoriale ha fatto discendere dall'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 594, c.p.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA chiede l'annullamento con rinvio agli effetti civili dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 26.9.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 594 e 582, c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dichiarando, nel contempo, non doversi procedere nei confronti del Fiori per il reato di cui all'art. 582, c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente diminuzione dell'entità del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e conferma, nel resto, della sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Fiori, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 578 e 578 bis, c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel mantenere ferma la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ha fondato la sua decisione su di un giudizio di colpevolezza penale, senza accertare e contestualmente argomentate se fosse stata integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, vale a dire se la condotta di cui al reato prescritto sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ex art. 2043, c.c., senza tacere che la disposta riduzione dell'entità del danno da risarcire è stata non adeguatamente motivata, avendo il giudice di appello fatto riferimento esclusivamente all'intervenuta assoluzione del Fiori dal reato concorrente. 3. Con requisitoria scritta del 9.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. In via preliminare va rilevato che, pur trattandosi di un ricorso proposto ai soli effetti civili, resta ferma la competenza di questa sezione penale della Corte di Cassazione, pur a seguito della disposizione di nuovo conio di cui all'art. 573, co. 1.bis, c.p.p., per un duplice odine di motivi. Da un lato, infatti, come affermato in una recente decisione della Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame) è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. U. 25/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]: 16076/2022); dall'altro, come si vedrà, l'inammissibilità del ricorso ne avrebbe impedito, alla luce della stessa disposizione normativa in precedenza indicata, il rinvio per la prosecuzione del giudizio innanzi alla sezione civile competente della Corte di Cassazione. 5. Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile, per assoluta genericità dei rilievi articolati. Come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2021 ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, c.p.p., sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. In tale pronunzia si è chiarito che a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Il giudice delle leggi ha, inoltre, precisato, che «con riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». [OSCURATO:PERSONA] ha, peraltro, evidenziato come «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». Tanto premesso compito del giudice di appello nel caso che ci occupa era quello di verificare non già se risultavano accertati i profili di responsabilità del Fiori "al di là di ogni ragionevole dubbio" bensì di accertare la sussistenza di una condotta illecita fonte del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, secondo i criteri ermeneutici indicati dalla Corte Costituzionale (cfr., in questo senso, Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Rv. 283377). Orbene non appare revocabile in dubbio che la corte territoriale, nel ricostruire compiutamente i fatti da cui è sorto il procedimento penale a carico del Fiori, ha reso una decisione, fondata su prove dichiarative (le dichiarazioni della persona offesa e del brigadiere dei CC. Ardara), nonché documentali (la documentazione sanitaria attestante la natura delle lesioni patite dal Vannucci), ritenute, con motivazione affatto carente o manifestamente illogica, né contraddittoria, tali da fissare in capo al Fiori, anche sotto il profilo dei criteri di valutazione tipici dell'illecito civile, sotto il duplice aspetto del nesso causale e dell'elemento soggettivo, la responsabilità per la lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno, conseguente all'aggressione fisica da lui perpetrata in danno del Vannucci in occasione di una lite insorta per motivi di viabilità stradale. A fronte di ciò, nessun rilievo specifico è stato mosso dal ricorrente per contrastare la valutazione operata dalla corte territoriale, partendo dalla disamina del materiale probatorio acquisito, nemmeno in punto di riduzione dell'entità del risarcimento del danno, che coerentemente la corte territoriale ha fatto discendere dall'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 594, c.p. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
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