CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 01873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG con cui si è chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 settembre 2023, il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 dicembre 2021, da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 2615/2019, per avere Giorgi, dopo che il Giudice lo aveva invitato a produrre entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, "adeguata e completa documentazione delle sue condizioni di reddito, anche idonea a dare effettiva contezza delle fonti del suo sostentamento", prodotto solo l'attestazione ISEE 2022 e una autocertificazione sulla impossidenza mobiliare e immobiliare in Itala e all'estero. Il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, ha confermato il decreto di rigetto, rilevando che l'ISEE non era documento idoneo a comprovare il reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, in quanto ciò che rileva per l'accesso al beneficio è "il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito" ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002: Giorgi, dunque, non aveva prodotto documentazione ulteriore a dimostrazione di avere percepito nell'anno di riferimento, ovvero nel 2020, il reddito dichiarato di euro 6.892,00, ma si era limitato ad allegare in sede di opposizione gli atti in cui si era sviluppata l'interlocuzione con il primo giudice e a chiedere al Tribunale adito di disporre ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. cit "indagini fiscali utili a sondare il patrimonio immobiliare del richiedente consentendo all'istante di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che il Tribunale ritenesse utile o necessario". 2. Avverso l'ordinanza, Giorgi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nei procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 . Il difensore osserva che gli artt. 98 e 99 del d.P.R. n. 115/2002 prevedono rispettivamente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato venga trasmessa all'ufficio finanziario competente per territorio e che l'opposizione venga notificata all'ufficio finanziario che è parte del processo. Per ufficio finanziario deve intendersi l'Agenza delle Entrate, la quale verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio e chiede all'autorità giudiziaria procedente la revoca del decreto di ammissione qualora gli stessi non sussistano ab origine o vengano meno in corso di causa. Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 8516/2012) hanno confermato che nei giudizi ex art. 99 d.P.R. cit la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate unitamente al Ministero della Giustizia. Ne consegue che nel presente procedtnento il Ministero della Giustizia non poteva non possedere la legittimazione passiva e non poteva non rivestire la qualifica di parte resistente unitamente all'Agenzia delle Entrate. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata produzione della documentazione richiesta. Il difensore osserva che in calce alla prima pagine del decreto interlocutorio risultava manoscritta la seguente frase: "Attestazioni di familiari conviventi e/o Isee 2022 aggiornato; dichiarazione su beni mobili o immobili in Italia e/o all'estero e quanto altro utile a valutare le condizioni di reddito"; in calce alla seconda pagina del decreto era testualmente dattiloscritto "invita l'istante a fornire entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguata e completa documentazione sulle condizioni di reddito, anche idonea a dare effettiva contezza delle fonti di suo sostentamento, necessaria ad accertare la veridicità di quanto genericamente indicato nell'istanza medesima". Si tratta- prosegue il difensore- di un decreto standard, ovvero un provvedimento che viene utilizzato per qualsiasi procedimento i cui il magistrato giudicante ritenga necessaria una integrazione documentale ai fini del decidere, che si conclude con l' invito generico suindicato: la farse manoscritta a pagina 1 è oggettivamente interpretabile come precisa specificazione di quali siano i documenti integrativi richiesti all'istante, rispetto alla indicazione generica dattiloscritta contenuta a pag. 2. Proprio in ragione di ciò Giorgi aveva, dunque, prodotto a mezzo pec, nel termine richiesto, l'attestazione ISEE e l'autocertificazione con cui dichiarava di non essere proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati. Ciò nonostante il Giudice dell'opposizione aveva ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all'onero probatorio posto a suo carico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato.Sotto il primo profilo, si deve ribadire il principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fcsse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L'interesse deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Serafino; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Nel caso di specie nessun concreto interesse può essere configurato in capo al ricorrente rispetto alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia nei procedimento ex art. 99 cl.P.R. 115/2002, posto che si tratta di statuizione che non produce alcuna lesione della sua sfera giuridica. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al Ministero della Giustizia, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il Ministero medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura (Sez. 4, Sentenza n. 39024 del 20/09/2022, Aissani, Rv. 283585 - 01). Anche la Corte di C:assazione civile ha affermato che in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'[OSCURATO:PERSONA], in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. 3.1 Nel caso di specie il ricorrente espressamente censura il vizio di motivazione della ordinanza impugnata e rileva che il Tribunale, pur avendo dato atto che il provvedimento ex art. 79 u.c. d.IP.R. n. 115/2002 invitata il soggetto istante a produrre l'attestazione Isee, aveva, poi, in maniera contraddittoria confermato la pronuncia di inammissibilità della istanza di ammissione. Il motivo, dunque, non solo nominalmente, ma anche nel contenuto sostanziale, si incentra sul percorso argomentativo adottato nell'ordinanza impugnata e deduce, in tal modo, un vizio che non può essere fatto valere in sede di legittimità per espressa previsione normativa. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 5 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca