CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06622/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che MANTOVAN Sheila ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato alla stessa su richiesta una pena per più reati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in Verona e Fumane, in data anteriore al gennaio 2021) in continuazione con altra condanna, rideterminando la pena complessiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione quanto alla verifica delle condizioni di cui all'art. 129, cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), quanto alla terza censura evidenziandosi che la stessa è stata solo enunciata e neppure argomentata, oltre a risultare con tutta evidenza smentita dalla imputazione sulla quale è intervenuto l'accordo sulla pena (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01, in cui si è precisato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 E [OSCURATO:PERSONA] n Il Consigliere estensore D c \NcEl L12,1_\ [OSCURATO:PERSONA]