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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 1981

Cassazione n. 05511/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1981 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27733/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di Cianfriglia è inammissibile.

Va ribadito che la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando la gravità del fatto - pur nel quadro di una sua qualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. stup. - in considerazione della detenzione per la cessione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dell'inserimento in un circuito criminale, non emergendo, per altro verso, elementi di valutazione favorevole.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1981 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27733/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di Cianfriglia è inammissibile. Va ribadito che la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione adottato rimarcando la gravità del fatto - pur nel quadro di una sua qualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. stup. - in considerazione della detenzione per la cessione di due diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dell'inserimento in un circuito criminale, non emergendo, per altro verso, elementi di valutazione favorevole. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore DEPOSITATA
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