CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 agosto 2025
Cassazione n. 29577/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 999/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15430/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 648 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29577/2025 Roma, lì, 19/08/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in qualità di legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, al fine di trarne profitto, avrebbe acquistato o comunque ricevuto e poi detenuto per la vendita n. 69.300 paia di scarpe recanti marchi e segni distintivi contraffatti; nello specifico quelli riconducibili alla “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che, «dall'intero carteggio documentale in atti», non emergerebbe «alcuna prova da cui possa desumersi con assoluta certezza la capacità distintiva del marchio presumibilmente contraffatto». Non si potrebbe, pertanto, «pervenire a una condanna per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., che … richiede la contraffazione di un marchio davvero distintivo». La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe fondato il proprio convincimento su una «conclusione travisata», essendo «possibile» che abbia «dato per certo un fatto invece riconducibile ad un altro caso giudiziale…, così incorrendo nel menzionato travisamento delle risultanze probatorie». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Concina, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione precisa e coerente, evidenziando che: in atti vi era la prova documentale della registrazione del marchio in questione; la contraffazione del marchio risultava provata dalle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero; dalla visione diretta delle foto, si poteva apprezzare direttamente la presenza sulle scarpe in sequestro del marchio contraffatto. La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che il marchio in questione presentava chiari elementi distintivi, consistenti «in elementi decorativi, quali le due strisce nella parte mediana, la punta delimitata da una linea trasversale, il disegno del puntale paracolpi multistrato che delinea motivi decorativi a diamanti e a linee, …» (cfr. seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata). Deve essere, poi, escluso qualsiasi travisamento di prova, che, in ogni caso, non risulta neppure correttamente dedotto dal ricorrente. Al riguardo, va ricordato che il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio in questione, invero, «vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato, infine, deve assumere portata decisiva. Ebbene, nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuna delle tre “patologie” sopra delineate, ma ha, in maniera anche poco lineare, fatto riferimento a conclusioni travisate e a presunti travisamenti «delle risultanze probatorie». 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 1.797,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.797,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]