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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34855/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni rese della persona offesa e dai testimoni), mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è contestato il giudizio sulla pena, in ordine alla ritenuta eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto; che con riferimento al mancato riconoscimento delle suddette diminuenti deve sottolinearsi che, per consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6, ove si è sottolineata la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni rese della persona offesa e dai testimoni), mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è contestato il giudizio sulla pena, in ordine alla ritenuta eccessività della stessa e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto; che con riferimento al mancato riconoscimento delle suddette diminuenti deve sottolinearsi che, per consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6, ove si è sottolineata la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn
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