CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29501/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5190-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contro.ticorrente- avverso la sentenza n. 245/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05190 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n.5190/2021 (1423) RILEVATO che D'ATRI Roberto propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP Roma, che aveva dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il suo ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo; CONSIDERATO che il ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimata Agenzia delle entrate, in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in caso di mancato deposito del medesimo, qualora, come nella specie in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass.n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimata Agenzia delle entrate vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo; che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata Agenzia delle entrate, liquidate in C 2.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. I