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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 25314/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18440/16 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2634/16, depositata in data 6maggio 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. V alter Gia vazzi conveniva in giudi zio avanti il T ribunale di Milano, il M inistero dell' E conomia e delle F inanze , chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 461.491,85 oltre Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Indennità esproprio 2009 rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di residuo di indennità di espropriazione e di occupazion e di € 2.307.459,27 , come riconosciutae depositata da [OSCURATO:PERSONA] I taliana per l'esproprio di aree di sua proprietà destinate alla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Milano - Torino ; lamentava, invero, di aver subìto l’esproprio di un capannone, di uffici e relativa area pertinenziale.

2. Nella costituzione dell'Amministrazione intimata, con sentenza n. 12688/2013 del 15/12/2012 , il T ribu nale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice tributario assegnando all a parte il termine per la riassunzione dinanzi algiudice titolare della giurisdizione.

3. Riassunto il giudizio innanzi la C.t.p. di Milano da [OSCURATO:PERSONA], la medesima C.t.p., con la costituzione del Ministero,con sentenza depositata in data 15/09/2014, accoglie va il ricorso e ordinava il rimborso a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 461.491,45, oltre interessi.

4. Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia che, con sentenza n. 2634/20 16 , depositata in data 06/05/2016 , accoglieva l'appello del Ministero e confermava la legittimità della trattenuta operata.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Si è costituita in giudizio con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Tardività dell’appello; violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 3 e 5, cod. proc. civ.». 1.2 Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, quinto comma, legge 30 dicembre 1991, n. 413 (ora art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n.327), in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 1 e 3 cod. proc. civ.». 1.3 Con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: violazione del principio tra chiesto e pronunciato, per ultrapetizione rispetto alla domanda di accertamento e condanna al pagamento della somma trattenuta in favore del signore [OSCURATO:PERSONA] (contribuente privato)». 1.4 Con il quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Con esso, il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tempestivo l’appello laddove il giudizio instaurato nel 2013 dinanzi alla C.t.p. è stato riassunto a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione intervenuta con la sentenza depositata il 16/11/2012 ciò in considerazione della successiva entrata in vigore del rito (4 luglio 2009) che ha ridotto i termini per l’impugnazione da un anno a sei mesi.

Come correttamente rilevato dalla C.t.r., atteso che il giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Milano in data 20/03/2009 per poi essere riassunto, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione dinanzi alla C.t.r. della Lombardia , il termine decadenzialeapplicabile al caso di specie non è quello di sei mesi bensì quello di un anno.

Invero, l’art. 58, comma 1 , legge 18 giugno 2009 , n. 69 dispone che «le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore».

Ne consegue che, essendo stato il giudizio introdotto prima del luglio 2009, si applica il termine di impugnazione annuale e l'appello va considerato tempestivo.

Tanto è confermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «in tema di impugnazioni, l a modifica dell'art . 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009 , che ha sostituito il termine decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile , ai sensi dell'art. 58 , comma 1 , legge n . 6 9 del 2009 ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e quindi dal 4 luglio 2009 , restando rilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio»(Cass. 23/02/2016, n . 3549 ).

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sostanzialmente tenuto conto che i beni ablati erano costituiti da unità immobiliare suscettibili di utilizzazione edificatoria e che l’art. 11, comma 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413 - in base al quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di trattenere il 20% dell’indennità di esproprio -era inapplicabile al caso di specie.

Sul punto la C.t.r. ha correttamente motivato argomentando nel senso che, in tema di imposte dirette sui redditi, in base all’art. 11, comma 5,legge n. 413 del 1991, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza conseguito dopo la sua entrata in vigore in dipenden za di procedimenti espropriativi èassoggettato a tassazione.

Invero, la normativa citata prescrive che « per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 a prile 1968 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del TUIR approvato con d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo».

Sul punto, l’orientamento pacifico che la Corte ha avuto modo di affermare è quello secondo cui « in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell’art. 11legge n. 413 del 1991, ogni pagamento, conseguito dopo la sua entrata in vigore, che realizza una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore alla data del 1°gennaio 19 89, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 9, legge 413 del 1991 (che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola però al fatto che , nel triennio successivo al 31 dicembre 1988,siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma) non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge; e, per altro verso, il comma1, lett. f) che allarga la previsione deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, e che equipara l’espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso dello stesso art. 11 dispongono per l’avvenire, e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione.

Ne cons egue che le somme percepite dal proprietario espropriato a titolo di indennità di espropriazione debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20%, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore dellalegge n. 413 del 1991, in applicazione del criterio c.d. di cassa, in armonia invero con il principio della capacitàcontributiva» (Cass. 20/05/2010, n. 10811).

4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) in quanto avrebbe ritenuto inapplicabile l'articolo 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , bas andosi esclusivamente sul presupposto che egli non aveva la qualifica di imprenditore.

Nel caso di specie, chiarito che tra i presupposti di operatività dell'art. 35 d.P.R. n. 327 del 2001 vi è quello per cui il soggetto espropriato non deve essere un imprenditore e che la C.t.p. di Milano aveva basato la propria decisione sul l'assenza di questo presupposto, la C.t.r. lombarda ha approfondito la possibilità di qualificare ricorrente come imp renditore e ciò perché, se fosse risultato provato che egli rivestiva tale qualifica,non poteva trovare applicazione l'art. 35 d.P.R. n. 327 del 2001.

E’ vero, invece, che la C.t.r. si è pronunciata esclusivamente sul thema decidendumdelineato dalle domande ed eccezioni delle parti laddove, dopo aver verificato che mancava la prova del fatto che l’espropriato fosse imprenditore, ha proceduto ad esaminare gli altri elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità dell'articolo 35d.P.R. n. 32 7 del 2001 affermando che , in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art.11, comma 5 , legge n . 413 del 1991, ogni pagamento che realizza una plusvalenza , conseguito dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi,è assoggettato a tassazione.

In tal modo ha correttamente argomentato la sussistenza sia del dato della non imprenditorialità dell’espropriato sia di tutti gli atti presupposti applicativi dell'art. 11 , comma 5 , legge n. 413 del 1991, ritenendo così l’assoggettamento a tassazione.

5. Infine, è infondato anche il quarto motivo di ricorso.

Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato alle spese di giudizio il ricorrente senza tener conto della complessità della materia.

Èevidente che la C.t.r., nell’applicare la regola della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., non ha violato alcuna norma ma anzi ha applicato la regola della soccombenza con la pronuncia sulle spese di lite poste a carico della parte soccombente.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Condanna ilricorrente a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese processuali che si liquidano in € 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18440/16 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2634/16, depositata in data 6maggio 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. V alter Gia vazzi conveniva in giudi zio avanti il T ribunale di Milano, il M inistero dell' E conomia e delle F inanze , chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 461.491,85 oltre Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Indennità esproprio 2009 rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di residuo di indennità di espropriazione e di occupazion e di € 2.307.459,27 , come riconosciutae depositata da [OSCURATO:PERSONA] I taliana per l'esproprio di aree di sua proprietà destinate alla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Milano - Torino ; lamentava, invero, di aver subìto l’esproprio di un capannone, di uffici e relativa area pertinenziale. 2. Nella costituzione dell'Amministrazione intimata, con sentenza n. 12688/2013 del 15/12/2012 , il T ribu nale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice tributario assegnando all a parte il termine per la riassunzione dinanzi algiudice titolare della giurisdizione. 3. Riassunto il giudizio innanzi la C.t.p. di Milano da [OSCURATO:PERSONA], la medesima C.t.p., con la costituzione del Ministero,con sentenza depositata in data 15/09/2014, accoglie va il ricorso e ordinava il rimborso a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 461.491,45, oltre interessi. 4. Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia che, con sentenza n. 2634/20 16 , depositata in data 06/05/2016 , accoglieva l'appello del Ministero e confermava la legittimità della trattenuta operata. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Tardività dell’appello; violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 3 e 5, cod. proc. civ.». 1.2 Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, quinto comma, legge 30 dicembre 1991, n. 413 (ora art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n.327), in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 1 e 3 cod. proc. civ.». 1.3 Con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta: «In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: violazione del principio tra chiesto e pronunciato, per ultrapetizione rispetto alla domanda di accertamento e condanna al pagamento della somma trattenuta in favore del signore [OSCURATO:PERSONA] (contribuente privato)». 1.4 Con il quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con esso, il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tempestivo l’appello laddove il giudizio instaurato nel 2013 dinanzi alla C.t.p. è stato riassunto a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione intervenuta con la sentenza depositata il 16/11/2012 ciò in considerazione della successiva entrata in vigore del rito (4 luglio 2009) che ha ridotto i termini per l’impugnazione da un anno a sei mesi. Come correttamente rilevato dalla C.t.r., atteso che il giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Milano in data 20/03/2009 per poi essere riassunto, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione dinanzi alla C.t.r. della Lombardia , il termine decadenzialeapplicabile al caso di specie non è quello di sei mesi bensì quello di un anno. Invero, l’art. 58, comma 1 , legge 18 giugno 2009 , n. 69 dispone che «le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore». Ne consegue che, essendo stato il giudizio introdotto prima del luglio 2009, si applica il termine di impugnazione annuale e l'appello va considerato tempestivo. Tanto è confermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «in tema di impugnazioni, l a modifica dell'art . 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009 , che ha sostituito il termine decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile , ai sensi dell'art. 58 , comma 1 , legge n . 6 9 del 2009 ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e quindi dal 4 luglio 2009 , restando rilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio»(Cass. 23/02/2016, n . 3549 ). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sostanzialmente tenuto conto che i beni ablati erano costituiti da unità immobiliare suscettibili di utilizzazione edificatoria e che l’art. 11, comma 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413 - in base al quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di trattenere il 20% dell’indennità di esproprio -era inapplicabile al caso di specie. Sul punto la C.t.r. ha correttamente motivato argomentando nel senso che, in tema di imposte dirette sui redditi, in base all’art. 11, comma 5,legge n. 413 del 1991, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza conseguito dopo la sua entrata in vigore in dipenden za di procedimenti espropriativi èassoggettato a tassazione. Invero, la normativa citata prescrive che « per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 a prile 1968 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del TUIR approvato con d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo». Sul punto, l’orientamento pacifico che la Corte ha avuto modo di affermare è quello secondo cui « in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell’art. 11legge n. 413 del 1991, ogni pagamento, conseguito dopo la sua entrata in vigore, che realizza una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore alla data del 1°gennaio 19 89, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 9, legge 413 del 1991 (che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola però al fatto che , nel triennio successivo al 31 dicembre 1988,siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma) non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge; e, per altro verso, il comma1, lett. f) che allarga la previsione deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, e che equipara l’espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso dello stesso art. 11 dispongono per l’avvenire, e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Ne cons egue che le somme percepite dal proprietario espropriato a titolo di indennità di espropriazione debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20%, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore dellalegge n. 413 del 1991, in applicazione del criterio c.d. di cassa, in armonia invero con il principio della capacitàcontributiva» (Cass. 20/05/2010, n. 10811). 4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) in quanto avrebbe ritenuto inapplicabile l'articolo 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , bas andosi esclusivamente sul presupposto che egli non aveva la qualifica di imprenditore. Nel caso di specie, chiarito che tra i presupposti di operatività dell'art. 35 d.P.R. n. 327 del 2001 vi è quello per cui il soggetto espropriato non deve essere un imprenditore e che la C.t.p. di Milano aveva basato la propria decisione sul l'assenza di questo presupposto, la C.t.r. lombarda ha approfondito la possibilità di qualificare ricorrente come imp renditore e ciò perché, se fosse risultato provato che egli rivestiva tale qualifica,non poteva trovare applicazione l'art. 35 d.P.R. n. 327 del 2001. E’ vero, invece, che la C.t.r. si è pronunciata esclusivamente sul thema decidendumdelineato dalle domande ed eccezioni delle parti laddove, dopo aver verificato che mancava la prova del fatto che l’espropriato fosse imprenditore, ha proceduto ad esaminare gli altri elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità dell'articolo 35d.P.R. n. 32 7 del 2001 affermando che , in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art.11, comma 5 , legge n . 413 del 1991, ogni pagamento che realizza una plusvalenza , conseguito dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi,è assoggettato a tassazione. In tal modo ha correttamente argomentato la sussistenza sia del dato della non imprenditorialità dell’espropriato sia di tutti gli atti presupposti applicativi dell'art. 11 , comma 5 , legge n. 413 del 1991, ritenendo così l’assoggettamento a tassazione. 5. Infine, è infondato anche il quarto motivo di ricorso. Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato alle spese di giudizio il ricorrente senza tener conto della complessità della materia. Èevidente che la C.t.r., nell’applicare la regola della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., non ha violato alcuna norma ma anzi ha applicato la regola della soccombenza con la pronuncia sulle spese di lite poste a carico della parte soccombente. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Condanna ilricorrente a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese processuali che si liquidano in € 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore i
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