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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 16528/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ha concluso chiedendo cSU..1.1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 480 493 cp.

Fatto del 19.7.2015.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo ha dedotto la mancanza o apparenza di motivazione,rappresentando che l'appello proposto era strutturato su tre motivi specifici relativi : alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; alla carenza di motivazione sul contributo causale dell'imputato; all'applicazione dell'art 131 bis cp. 2.Col secondo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni processuali ex art 581 e 591/1 lett c) cpp, osservando che l'atto di appello non era generico ma specifico, avendo precisato i motivi di dissenso rispetto alla motivazione impugnata e l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice dell'impugnazione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Tuttavia,i1 sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Va, peraltro, evidenziato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778); sicché, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27471902).

Tanto premesso, va in primis, rilevato che i motivi di ricorso sono del tutto generici, limitandosi la difesa in definitiva a formulare e ripetere la proposizione che - a suo parere - l'impugnazione di merito fosse ammissibile in quanto specifica.

Dalla sentenza impugnata, che ha dato ampiamente conto del congruo percorso argomentativo seguito dal Tribunale quanto alla pronunzia di responsabilità del'attuale ricorrente, incentrata sull'interesse alla falsificazione del documento per poter circolare con l'auto acquistata, emerge che l'atto di appello proposto era effettivamente generico.

La difesa, infatti, si era limitata a censurare l'assoluzione del coimputato,giudicata erronea, determinazione riguardo alla quale è stato correttamente osservato che il ricorrente non aveva interresse e per altro verso è stato esattamente ritenuto che da tale pronunzia liberatoria non derivava alcuna violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza.

Infine, invocando con motivo di appello la causa di non punibilità ex art 131 bis cp, la difesa ha trascurato di confrontarsi con l'adeguata argomentazione sviluppata dal Giudice di primo grado a sostegno del suo rifiuto - riportata nella sentenza di appello - circa l'abitualità di condotte illecite ricavabile dai numerosi precedenti penali, abitualità ostativa alla applicazione della causa di non punibilità.

La Corte territoriale, ha, quindi, dato ampiamente conto della mancanza di correlazione tra i motivi di appello e la motivazione del primo Giudice, ricavandone razionalmente un coerente giudizio circa l'inidoneità dell'atto di appello a confutare e sovvertire sul piano strutturale e logico le valutazioni del Tribunale.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore cassa ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso, 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ha concluso chiedendo cSU..1.1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 480 493 cp. Fatto del 19.7.2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo ha dedotto la mancanza o apparenza di motivazione,rappresentando che l'appello proposto era strutturato su tre motivi specifici relativi : alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; alla carenza di motivazione sul contributo causale dell'imputato; all'applicazione dell'art 131 bis cp. 2.Col secondo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni processuali ex art 581 e 591/1 lett c) cpp, osservando che l'atto di appello non era generico ma specifico, avendo precisato i motivi di dissenso rispetto alla motivazione impugnata e l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice dell'impugnazione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Tuttavia,i1 sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Va, peraltro, evidenziato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778); sicché, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27471902). Tanto premesso, va in primis, rilevato che i motivi di ricorso sono del tutto generici, limitandosi la difesa in definitiva a formulare e ripetere la proposizione che - a suo parere - l'impugnazione di merito fosse ammissibile in quanto specifica. Dalla sentenza impugnata, che ha dato ampiamente conto del congruo percorso argomentativo seguito dal Tribunale quanto alla pronunzia di responsabilità del'attuale ricorrente, incentrata sull'interesse alla falsificazione del documento per poter circolare con l'auto acquistata, emerge che l'atto di appello proposto era effettivamente generico. La difesa, infatti, si era limitata a censurare l'assoluzione del coimputato,giudicata erronea, determinazione riguardo alla quale è stato correttamente osservato che il ricorrente non aveva interresse e per altro verso è stato esattamente ritenuto che da tale pronunzia liberatoria non derivava alcuna violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza. Infine, invocando con motivo di appello la causa di non punibilità ex art 131 bis cp, la difesa ha trascurato di confrontarsi con l'adeguata argomentazione sviluppata dal Giudice di primo grado a sostegno del suo rifiuto - riportata nella sentenza di appello - circa l'abitualità di condotte illecite ricavabile dai numerosi precedenti penali, abitualità ostativa alla applicazione della causa di non punibilità. La Corte territoriale, ha, quindi, dato ampiamente conto della mancanza di correlazione tra i motivi di appello e la motivazione del primo Giudice, ricavandone razionalmente un coerente giudizio circa l'inidoneità dell'atto di appello a confutare e sovvertire sul piano strutturale e logico le valutazioni del Tribunale. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore cassa ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso, 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ar
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