CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 50532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17825/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso relativo alla utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nell'atto di denuncia; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato in alcun modo chiarita la ragione per cui al momento in cui fu presentata la denuncia sarebbero sussistiti indizi di reità in capo al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.