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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24651/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è indeducibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già sollevati con i motivi di appello e puntualmente vagliati dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche con le quali la difesa non si confronta (pag. 5 della sentenza impugnata) e perché postula una rilettura degli elementi probatori, attività estranea al sindacato di legittimità e riservata in via esclusiva al giudice di merito; - che il secondo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze - è indeducibile atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],wico Vi torio [OSCURATO:PERSONA] dtg CANdEULL:Néh 202

6. ro Funzio‘oreo [OSCURATO:PERSONA]...trotti"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è indeducibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già sollevati con i motivi di appello e puntualmente vagliati dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche con le quali la difesa non si confronta (pag. 5 della sentenza impugnata) e perché postula una rilettura degli elementi probatori, attività estranea al sindacato di legittimità e riservata in via esclusiva al giudice di merito; - che il secondo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze - è indeducibile atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],wico Vi torio [OSCURATO:PERSONA] dtg CANdEULL:Néh 202 6. ro Funzio‘oreo [OSCURATO:PERSONA]...trotti"
Sentenza Cassazione n. 24651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris