CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della semilibertà per essersi il condannato reso protagonista di gravi condotte di furto, tentato e consumato, nelle date del 3 e del 6 ottobre 2020; che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente ritenuto il fallimento dell'azione rieducativa in ragione del grave vulnus arrecato da Spinelli, con il suo comportamento, al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, in carenza del quale la misura alternativa non può trovare attuazione e, se disposta, deve essere revocata ai sensi dell'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così, in giurisprudenza, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). che Spinelli si limita a proporre una diversa ricostruzione della due vicende che non si giova di adeguati riscontri sul piano probatorio, laddove il provvedimento impugnato trae spunto dalle informazioni trasmesse, rispettivamente, dalla Direzione della Casa circondariale di Pescara e dai Carabinieri della Stazione di Bomba, cui ha correttamente riconosciuto, ai fini considerati, fede privilegiata; che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture deficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]