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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Romania) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, che ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cuneo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 1410/18 del 30 novembre 2018 del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata al predetto la pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro duemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett a), e 3, in relazione all'art. 182, comma 2, lett. b), e 2-sexies, Codice della Strada.

1.1. Il Tribunale aveva sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità per 336 ore, da eseguirsi presso il Comune di Racconigi, sanzione revocata dal giudice dell'esecuzione sulla base di una nota, del 16 giugno 2021, dell'UEPE, secondo la quale sarebbe stato lo stesso condannato a comunicare, nell'autunno 2019, al citato Comune di non essere più interessato a svolgere i lavori. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

L. Vineis, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

2.1. Secondo il ricorrente l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, relativo all'esecuzione della sanzione sostitutiva non era mai stato notificato al condannato, né di questo si fa menzione nell'ordinanza impugnata o si reperisce in atti.

Si riportano precedenti di legittimità che affermano che non può essere il condannato, in caso di guida in stato di ebbrezza, ad attivarsi per avviare il procedimento per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità essendo, questa iniziativa, rimessa al Pubblico ministero, riportando per esteso brani di precedente di questa Corte indicata come in termini (Sez. 1, n. 39330 del 9/06/2021).

Non vi sarebbe stato, nel caso al vaglio, alcun invito da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo per prestare la sanzione sostitutiva, mentre era stato soltanto il condannato che, verbalmente, aveva preso contatti con l'ente, per concordare giorni e orario per svolgere i lavori socialmente utili cui sarebbe stato assegnato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

L'udienza fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione non era stata preceduta da valido avviso per il condannato: l'avviso, infatti, non è stato consegnato per irreperibilità presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione.

Invece, nell'ambito del giudizio di esecuzione, a fronte dell'accertata irreperibilità, si assume che devono essere attivate le ricerche del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., non potendo valere in tale sede, dichiarazione di domicilio relativa al giudizio di cognizione e, dunque, dovendo considerarsi non valida la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., riportando precedenti di questa Corte anche a Sezioni unite, indicati come in termini. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Odello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2.

L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della sostituzione disposta, sulla base della nota dell'Ufficio preposto, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione sostitutiva, ma muovendo dal presupposto che sarebbe stato proprio il condannato, di sua iniziativa, a comunicare all'ente di non essere più interessato allo svolgimento dei lavori.

2.1. In tal modo il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione dell'istituto che demanda al giudice della cognizione il potere di applicare la sanzione sostitutiva, di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare il potere del giudice all'assunzione di tale decisione o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524).

2.2. Questa Corte, poi, ha anche affermato che sull'obbligato non grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata.

Nel vigente sistema processuale l'atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero, organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), formulando al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. citato, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la v regolare prestazione del lavoro. 3.In ogni caso, con rilievo preliminare, si osserva, in ordine al secondo motivo di ricorso, che è condivisibile il principio interpretativo indicato da questa Corte di legittimità, secondo il quale la dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione (Sez. 1, n. 11522 del 03/02/2005, Procopio, Rv. 231268: caso in cui questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto rituale la notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione effettuato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione).

3.1. Si deve, poi, più in generale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo la quale la nullità deve ritenersi insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., quando la notificazione eseguita in una forma diversa da quella prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, risulti in concreto inidonea a tal fine [...].Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).

Pertanto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare, occorre comunque verificare se la stessa ha prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio.

Si tratta di percorso valutativo che deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio dichiarato o eletto.

Per considerare legittima tale notifica mediata si impone la rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla, regolarmente, presso il domicilio dichiarato o eletto; nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di accertare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece; il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto o dichiarato imponga piuttosto di ritenere la notifica come del tutto omessa.

Parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che è affetta da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425; Sez. 6, n. 4 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700).

Altro indirizzo ha affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio dichiarato o eletto è d'ordine generale a regime intermedio, posto che la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613) quest'ultima nel senso che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore).

In ogni caso, deve essere sottolineato che, nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen.„ la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'interessato che, con l'atto di dichiarazione o elezione, si assume la responsabilità dell'idoneità del luogo indicato e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo indicato per le notificazioni non risulti idoneo.

In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione.

Va, poi, da ultimo rilevato che questa Corte ha affermato nella sua più autorevole composizione che la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio dichiarato o eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio (Sez.

U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120). 3.2.Ciò premesso si osserva che, all'udienza fissata nel contraddittorio delle parti per la quale si assume la mancanza di una valida notifica per il condannato e, dunque, l'omessa notifica con nullità assoluta derivata anche dell'ordinanza che si impugna, come si rileva dalla lettura del verbale di udienza e degli atti, doverosa in ragione del tipo di eccezione formulata (cfr. accertamento della irreperibilità del destinatario in data 22 settembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 di Cavallegermaggiore), la notifica è stata effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. perché non risulta reperito il destinatario presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione.

Dunque, non è possibile concludere nel senso della mera irregolarità della notificazione, pur nell'acclarata inidoneità del domicilio dichiarato ove il destinatario dell'atto era risultato irreperibile, posto che la stessa è stata tentata sulla base di una dichiarazione di domicilio svolta nel procedimento di cognizione non anche in quello instaurato dinanzi al giudice dell'esecuzione, dunque, senza che vi sia certezza che la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero quello della conoscenza effettiva del destinatario dell'atto introduttivo del procedimento di esecuzione.

Sicché, nonostante il rilevato silenzio del difensore, peraltro nominato in sostituzione di quello di fiducia ai sensi dell'art. 94, comma 4, cod. proc. pen., circa la validità della prima notifica tentata presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione, non può reputarsi sanata la nullità della notificazione. 3.Consegue, da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Romania) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, che ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cuneo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 1410/18 del 30 novembre 2018 del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata al predetto la pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro duemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett a), e 3, in relazione all'art. 182, comma 2, lett. b), e 2-sexies, Codice della Strada. 1.1. Il Tribunale aveva sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità per 336 ore, da eseguirsi presso il Comune di Racconigi, sanzione revocata dal giudice dell'esecuzione sulla base di una nota, del 16 giugno 2021, dell'UEPE, secondo la quale sarebbe stato lo stesso condannato a comunicare, nell'autunno 2019, al citato Comune di non essere più interessato a svolgere i lavori. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. L. Vineis, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. 2.1. Secondo il ricorrente l'ordine di esecuzione del pubblico ministero, relativo all'esecuzione della sanzione sostitutiva non era mai stato notificato al condannato, né di questo si fa menzione nell'ordinanza impugnata o si reperisce in atti. Si riportano precedenti di legittimità che affermano che non può essere il condannato, in caso di guida in stato di ebbrezza, ad attivarsi per avviare il procedimento per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità essendo, questa iniziativa, rimessa al Pubblico ministero, riportando per esteso brani di precedente di questa Corte indicata come in termini (Sez. 1, n. 39330 del 9/06/2021). Non vi sarebbe stato, nel caso al vaglio, alcun invito da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo per prestare la sanzione sostitutiva, mentre era stato soltanto il condannato che, verbalmente, aveva preso contatti con l'ente, per concordare giorni e orario per svolgere i lavori socialmente utili cui sarebbe stato assegnato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. L'udienza fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione non era stata preceduta da valido avviso per il condannato: l'avviso, infatti, non è stato consegnato per irreperibilità presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione. Invece, nell'ambito del giudizio di esecuzione, a fronte dell'accertata irreperibilità, si assume che devono essere attivate le ricerche del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., non potendo valere in tale sede, dichiarazione di domicilio relativa al giudizio di cognizione e, dunque, dovendo considerarsi non valida la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., riportando precedenti di questa Corte anche a Sezioni unite, indicati come in termini. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Odello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2. L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della sostituzione disposta, sulla base della nota dell'Ufficio preposto, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione sostitutiva, ma muovendo dal presupposto che sarebbe stato proprio il condannato, di sua iniziativa, a comunicare all'ente di non essere più interessato allo svolgimento dei lavori. 2.1. In tal modo il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione dell'istituto che demanda al giudice della cognizione il potere di applicare la sanzione sostitutiva, di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare il potere del giudice all'assunzione di tale decisione o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524). 2.2. Questa Corte, poi, ha anche affermato che sull'obbligato non grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata. Nel vigente sistema processuale l'atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero, organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), formulando al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. citato, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la v regolare prestazione del lavoro. 3.In ogni caso, con rilievo preliminare, si osserva, in ordine al secondo motivo di ricorso, che è condivisibile il principio interpretativo indicato da questa Corte di legittimità, secondo il quale la dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione (Sez. 1, n. 11522 del 03/02/2005, Procopio, Rv. 231268: caso in cui questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto rituale la notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione effettuato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione). 3.1. Si deve, poi, più in generale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo la quale la nullità deve ritenersi insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., quando la notificazione eseguita in una forma diversa da quella prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, risulti in concreto inidonea a tal fine [...].Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Pertanto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare, occorre comunque verificare se la stessa ha prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio. Si tratta di percorso valutativo che deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio dichiarato o eletto. Per considerare legittima tale notifica mediata si impone la rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla, regolarmente, presso il domicilio dichiarato o eletto; nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di accertare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece; il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto o dichiarato imponga piuttosto di ritenere la notifica come del tutto omessa. Parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che è affetta da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425; Sez. 6, n. 4 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Altro indirizzo ha affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio dichiarato o eletto è d'ordine generale a regime intermedio, posto che la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613) quest'ultima nel senso che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore). In ogni caso, deve essere sottolineato che, nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen.„ la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'interessato che, con l'atto di dichiarazione o elezione, si assume la responsabilità dell'idoneità del luogo indicato e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo indicato per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Va, poi, da ultimo rilevato che questa Corte ha affermato nella sua più autorevole composizione che la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio dichiarato o eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120). 3.2.Ciò premesso si osserva che, all'udienza fissata nel contraddittorio delle parti per la quale si assume la mancanza di una valida notifica per il condannato e, dunque, l'omessa notifica con nullità assoluta derivata anche dell'ordinanza che si impugna, come si rileva dalla lettura del verbale di udienza e degli atti, doverosa in ragione del tipo di eccezione formulata (cfr. accertamento della irreperibilità del destinatario in data 22 settembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 di Cavallegermaggiore), la notifica è stata effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. perché non risulta reperito il destinatario presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione. Dunque, non è possibile concludere nel senso della mera irregolarità della notificazione, pur nell'acclarata inidoneità del domicilio dichiarato ove il destinatario dell'atto era risultato irreperibile, posto che la stessa è stata tentata sulla base di una dichiarazione di domicilio svolta nel procedimento di cognizione non anche in quello instaurato dinanzi al giudice dell'esecuzione, dunque, senza che vi sia certezza che la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero quello della conoscenza effettiva del destinatario dell'atto introduttivo del procedimento di esecuzione. Sicché, nonostante il rilevato silenzio del difensore, peraltro nominato in sostituzione di quello di fiducia ai sensi dell'art. 94, comma 4, cod. proc. pen., circa la validità della prima notifica tentata presso il domicilio dichiarato nel giudizio di cognizione, non può reputarsi sanata la nullità della notificazione. 3.Consegue, da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 46895/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris