CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pistoia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 15/7/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.I. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pistoia in data 23/6/2015, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di ricettazione ascritto al capo A) e rideterminava in anni 4 di reclusione ed euro 3mila di multa la pena per il residuo delitto di riciclaggio. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1 ah-, 2.1 il vizio di motivazione in relazione al mancato ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 603 cod.proc.pen. 2.2 il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio 2.3 la violazione degli artt. 192,194, 530 cod.proc.pen. 2.4 la violazione dell'art. 648 cod.pen. 2.5 l'erronea applicazione degli artt. 62 e 133 cod.pen. Con un unico articolato motivo la difesa del ricorrente argomenta le violazioni in epigrafe richiamate, segnalando che già nel giudizio di primo grado aveva richiesto ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. l'esame della teste [OSCURATO:PERSONA], accertamenti su [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione del decreto di citazione a giudizio del ricorrente avanti il Tribunale monocratico al fine di rispondere del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla macchina agricola Lamborghini tg PT 5899, oggetto di imputazione ex art. 648 cod.pen. Aggiunge il difensore che siffatte richieste, reiterate in appello, sono di perdurante interesse per l'imputato nonostante la declaratoria di estinzione pronunziata per il capo A) in quanto idonee a provare la probabile commissione o il concorso nella commissione dei reati presupposti da parte del ricorrente. Lamenta che le richieste di integrazione probatoria sono state disattese con motivazione incongrua e carente che dimostra l'omessa valutazione delle censure proposte con l'atto d'appello, avendo la difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sollecitato i poteri del primo giudice ex art. 507 cod.proc.pen. a riscontro delle dichiarazioni del Matteoni circa la disponibilità di danaro proveniente da lavori in nero e circa lo svolgimento di attività lavorativa che richiedeva l'utilizzo di macchine agricole quali quelle rinvenute nella sua disponibilità. Il ricorrente aggiunge che la motivazione reiettiva dei giudici d'appello è del tutto inadeguata rispetto alle specifiche devoluzioni operate dalla difesa, anche alla luce delle superficiali indagini volte a rintracciare [OSCURATO:PERSONA], limitate al Comune di residenza e non estese al datore di lavoro, pure indicato dal prevenuto. Quanto alla condotta di riciclaggio,la motivazione reiettiva del gravame è intrinsecamente illogica e carente in quanto l'asserita malafede del Matteoni è contraddetta dalla consegna da parte del medesimo, sia pure attraverso la compagna, dei documenti di circolazione dei mezzi ai CC nonché dal deposito delle macchine a breve distanza dall'abitazione del ricorrente mentre lo svolgimento di attività nel settore del giardinaggio e dei lavori agricoli, con ben due società, è stata riferita dal teste di P.g. Paladini e trova riscontro nel verbale di sequestro in atti. La Corte territoriale ha ritenuto non provata l'attività lavorativa del prevenuto in contrasto con le emergenze acquisite ed ha formulato un giudizio di inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato pur in presenza di allegazioni atte a corroborarle. 2 ek Il difensore deduce, altresì, che risulta erronea la valutazione dei giudici d'appello circa l'assenza di elementi a conforto della tesi di un coinvolgimento nei reati presupposti trascurando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], l'addebito di truffa mosso al Matteoni in relazione ad uno dei mezzi asseritamente ricettati, la contiguità temporale dei furti delle varie macchine operatrici, tutti avvenuti nel settembre 2010. La Corte, secondo la prospettazione difensiva, ha erroneamente applicato i principi in tema di valutazione della prova indiziaria, articolando un ragionamento probatorio incongruo e privo di logicità a fronte di indizi privi del connotato della pluralità e convergenza. Osserva in particolare il ricorrente che l'apposizione di targhe false solo su due dei mezzi illecitamente ricevuti costituisce un elemento equivoco a fronte dell'affermata consapevolezza della provenienza illecita di tutto il compendio sequestrato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena la difesa contesta la ritenuta assenza di elementi a supporto, avendo la Corte di merito trascurato il comportamento collaborativo tenuto dal prevenuto nella fase delle indagini e le non allarmanti modalità esecutive della condotta. 2.6 la violazione degli artt. 179 e 161 cod.proc.pen. e conseguente nullità della sentenza. Il difensore da ultimo eccepisce che l'imputato non ha ricevuto alcuna notifica della citazione per il giudizio d'appello, dovendosi considerare "irregolare" quella effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., non avendo l'organo notificatore accertato il trasferimento della residenza o altra causa che rendeva impossibile il recapito dell'atto. Aggiunge che l'eccezione sollevata in sede di conclusioni scritte concerneva all'evidenza l'instaurazione del giudizio d'appello poiché in primo grado il Matteoni era comparso ed aveva reso l'esame sicché la motivazione reiettiva resa dalla Corte di merito risulta incongrua e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Carattere preliminare riveste l'eccezione processuale relativa all'omessa citazione dell'imputato per il giudizio d'appello. Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della doglianza consta che -con decreto del 7/5/2020- l'imputato, residente in Capraia e Limite, Lungarno della Mollaia n.17, veniva citato a comparire per l'udienza del 15/7/21. La notifica veniva tentata a mezzo posta e, stante la temporanea assenza del destinatario, il plico veniva depositato presso l'ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con spedizione di raccomandata in pari data. Alla stessa non faceva seguito il ritiro dell'atto da parte dell'interessato. All'udienza del 15 luglio 2021, tenutasi ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, il presidente del Collegio dava atto del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. 1.1 Nel procedimento a giudizio non risulta che l'imputato abbia dichiarato o eletto il domicilio al fine delle notificazioni ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod.proc.pen. Tuttavia, l'esito positivo delle notifiche relative al primo grado presso il luogo di residenza comporta che lo stesso debba essere considerato quale domicilio "determinato" ai sensi della stessa disposizione, con la conseguenza che le successive notificazioni, se divenute impossibili da eseguire in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore ai sensi del comma 4 della medesima disposizione (Sez. 3, n. 39960 del 12/06/2019, Rv. 276890-01; Sez. 5, n. 20742 del 18/04/2014, Rv. 259859-01). A tanto consegue l'infondatezza dell'eccezione difensiva. 1.2 Deve ulteriormente rilevarsi che il motivo difetta, comunque, di specificità laddove deduce la nullità della notifica della citazione in quanto effettuata presso il difensore di fiducia e non personalmente all'imputato, non avendo il legale indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101-01) in un sistema che espressamente prevede in caso di mancanza di domicilio eletto o dichiarato che le notificazioni successive alla prima (nella specie correttamente effettuata con presenza del prevenuto in dibattimento) siano eseguite a mani del difensore di fiducia a norma dell'art. 157, comma 8 bis, cod.proc.pen., a meno che il medesimo non ne abbia previamente ricusato l'accettazione, evenienza che nella specie non è dato ravvisare. 2. Quanto al delitto ex art. 648 cod.pen., in ordine al quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, la difesa lamenta la mancata integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc.pen. da parte del primo giudice e il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in sede di appello, affermando la sussistenza di un concreto interesse alla decisione nonostante la declaratoria estintiva, in quanto le fonti addotte, di natura dichiarativa e documentale, avrebbero potuto provare il concorso del prevenuto nella commissione dei delitti presupposti ovvero la fondatezza della tesi difensiva. Al di là del carattere generico ed esplorativo delle richieste e della loro intrinseca contraddittorietà, propugnando due tesi tra loro inconciliabili: la buona fede nell'acquisto dei beni ovvero il concorso nei reati presupposti, la Corte territoriale ha evidenziato che le dichiarazioni della convivente del ricorrente sono state versate in atti tramite annotazione di servizio dei CC, acquisita con il consenso delle parti, da cui risulta che la teste non era stata in grado di fornire specifiche indicazioni circa le modalità d'acquisto dei beni incriminati, segnalando -altresì- che il teste di P.g. Paladini aveva riferito in dibattimento circa gli accertamenti effettuati al fine di rintracciare [OSCURATO:PERSONA], indicato dal Matteoni come intermediario della cessione in blocco delle macchine operatrici di provenienza illecita, precisando che trattavasi di soggetto non iscritto all'anagrafe di Casalguidi e sconosciuto nella piccola cittadina. 2.1 Con riguardo alla mancata acquisizione della citazione diretta a giudizio per il delitto di truffa nei confronti dell'imputato con riguardo alla macchina agricola Lamborghini, oggetto di contestazione ex art. 648 cod.pen. al capo A) sub 1), deve convenirsi che l'atto aveva 4 1:ciZ& sicura rilevanza in quanto idoneo ad attestare il coinvolgimento del prevenuto in uno dei delitti presupposti, con conseguente impossibilità di configurare l'illecito contestato in forza della clausola di riserva. Nondimeno, a fronte della pronunzia estintiva e della unitarietà della contestazione ex art. 648 cod.pen., che comprende, oltre il bene in questione, anche una trincia Falck e una macchina agricola Same, deve ritenersi la carenza d'interesse della difesa alla deduzione in quanto alcun concreto ed attuale vantaggio può essere attinto per effetto e in conseguenza della rimozione dell'errore valutativo dei giudici d'appello. 3.Le censure che concernono l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio sono anch'esse nel complesso infondate, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. Infatti, esulano dal perimetro del sindacato di legittimità riservato alla Corte adita i rilievi circa la svalutazione delle doglianze formulate nell'atto d'appello e la conseguente denunzia di lacune motivazionali che non si siano tradotte nell'omessa valutazione di argomenti decisivi, in fatto o in diritto, come tali idonei a rendere il percorso giustificativo della sentenza impugnata inidoneo a supportare il giudizio di colpevolezza. Nella specie la tesi difensiva circa la buona fede del ricorrente riposa sulla lettura alternativa di elementi di fatto (la consegna postuma dei documenti di circolazione delle macchine, l'allocazione delle stesse nel piazzale antistante l'abitazione, l'indicazione del mediatore per l'acquisto, l'asserita disponibilità di ingenti disponibilità di contante usate per regolare la cessione dei beni) tutti adeguatamente valutati già in primo grado e disattesi con argomenti logicamente congruenti e intrinsecamente persuasivi. Infatti, il Tribunale a pag. 3 ha sottolineato l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva, evidenziando le dichiarazioni del Luog. Paladini circa i vani tentativi di rintraccio di [OSCURATO:PERSONA], le anomale modalità di acquisto di beni in blocco tramite un mediatore senza alcuna previa visione degli stessi, dei relativi documenti e senza contatti con il venditore, l'ingiustificata disponibilità della somma contante di euro 35mila, asseritamente utilizzata per l'acquisto, nonostante il prevenuto avesse subito poco tempo prima una procedura fallimentare, elementi ritenuti dimostrativi della sussistenza del dolo con valutazione aderente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in proposito ( tra molte, Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666-01;in tema di dolo eventuale, Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273185-01). 3.1 Quanto all'attitudine dissimulatoria dell'apposizione di targhe posticce su due delle macchine agricole oggetto di contestazione sub B), già in imputazione si è evidenziato che si tratta di targhe simili alle originali e riproducenti dati riferibili ad altri veicoli effettivamente esistenti, come riscontrato in sede dibattimentale. I giudici di merito hanno, inoltre, rimarcato che in sede di perquisizione sono state rinvenute nella disponibilità del ricorrente molteplici altre targhe in lamiera con impressi codici non censiti nelle banche dati della motorizzazione civile. La valutazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'illecito è rispettosa dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Rv. 257059; n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899-01). Le ragioni per cui la sostituzione ha interessato solo due dei mezzi contestati concernono il merito, non potendo trovare ingresso in questa sede le ipotesi evocate dalla difesa, la quale trascura la congiunta contestazione dell'ulteriore attività dissimulatoria consistita nell'occultamento del corredo documentale dei beni e la contestazione in forma unitaria dell'illecito. 4.Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato la reiezione della richiesta difensiva, evidenziando l'assenza di allegazioni a sostegno e la gravità del fatto, desunta dalle caratteristiche dei mezzi oggetto dell'illecito, con giudizio aderente agli esiti processuali e insuscettibile di rilievi in questa sede. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett