CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente alla causa di improcedibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché versato interamente in fatto. Alla sentenza impugnata che ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato, oltre al coltello a scatto, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e con caricatore inserito rifornito con quattro colpi utilizzabili anche contro le persone, il ricorrente oppone una diversa valutazione fondata sull'irrilevanza della contestuale detenzione del coltello e della pistola a causa dell'asserita mancanza di offensività di quest'ultima. In tal modo, però, finisce per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202