CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dello Sparacino per due furti in abitazione avvinti dal vincolo della continuazione; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente lamenta che la sua responsabilità penale è stata affermata, in modo incongruo, solo in forza delle risultanze delle intercettazioni con il padre; [OSCURATO:PERSONA] il motivo generico poiché non si confronta con le congrue argomentazioni della decisione impugnata, ossia, quanto all'intercettazione, con l'affermata chiarezza della stessa per la dettagliata descrizione di uno dei furti e non solo per l'ammissione dello Sparacino di esserne stato l'autore e, rispettoall'altro furto, per la coincidenza delle impronte papillari rinvenute nell'abitazione della persona offesa dopo il fatto di reato con quelle dell'imputato; pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con [OSCURATO:PERSONA], la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore C Eg lbe [OSCURATO:PERSONA] jusee 2