CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22234/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dei delitti di falsa testimonianza e autocalunnia sul presupposto che le dichiarazioni fossero state rese per sottrarsi, ex art. 384 cod. pen., al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia precedentemente commesso, è questione non dedotta nei motivi di gravame, sede in cui si sosteneva, la tesi contraria a mente della quale la dichiarazione nel processo resa in ordine al possesso dello stupefacente (che si sosteneva fosse propria e che avesse accusato falsamente altro soggetto per paura dei militari) in realtà fosse genuina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/