Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:396
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]1/06
[OSCURATO:PERSONA]- und Import GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Agricoltura — Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Produzione della prova dell’esportazione dei prodotti — Produzione della prova equivalente — Art. 47, n. 3 — Riconoscimento d’ufficio come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento
dell’equivalenza — Mancata applicazione all’esportazione diretta — Modalità procedurali nazionali — Obblighi che incombono alle autorità nazionali competenti»
Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 6 marzo 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94, art. 47, nn. 2 e 3)
L’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2955/94, il quale prevede che l’esportatore possa presentare all’organismo
competente una domanda motivata di equivalenza qualora l’esemplare di controllo di cui all’art. 6 del medesimo regolamento
non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili
all’esportatore, non si applica all’esportazione diretta di prodotti.
Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento,
tener conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate mediante comportamento
concludente. Tali mezzi di prova devono comunque essere altrettanto soddisfacenti riguardo al controllo effettuato secondo
le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti,
queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento
n. 3665/87.
(v. punti 32, 51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 giugno 2007 (
*
)
«Agricoltura − Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli − Regolamento (CEE) n. 3665/87 − Produzione
della prova dell’esportazione dei prodotti − Produzione della prova equivalente − Art. 47, n. 3 − Riconoscimento d’ufficio
come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento dell’equivalenza
− Mancata applicazione all’esportazione diretta − Modalità procedurali nazionali − Obblighi che incombono alle autorità nazionali
competenti»
Nel procedimento C-1/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con ordinanza 15 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA]- und Import GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla
sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 novembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA]‑ und Import GmbH, dal sig. K. Landry, Rechtsanwalt;
– per lo [OSCURATO:PERSONA]‑Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dai sig. I. Chalkias e sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA]
27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti
agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312 pag. 5;
in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]‑ und Import GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA]‑Jonas (ufficio doganale centrale di Amburgo‑Jonas; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»),
riguardante il rimborso delle restituzioni all’esportazione preteso da quest’ultimo.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Regolamento (CEE) n. 3566/92
3 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1992, n. 3566, relativo ai documenti da utilizzare
ai fini dell’applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione delle
merci (GU L 362, pag. 11):
«Quando l’applicazione di una misura adottata in materia di importazione o esportazione o circolazione di merci nella Comunità
è subordinata alla prova che le merci in oggetto hanno ricevuto l’utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte
dalla predetta misura, detta prova è costituita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5. (…)».
Regolamento n. 3665/87
4 Risulta dal quarantottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 (il cinquantesimo ‘considerando’ nella versione tedesca):
«(…) che, in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore, può darsi che l’esemplare di controllo non possa essere
presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare;
che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti».
5 L’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 è formulato come segue:
«Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari
per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare
la restituzione;
c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale
composizione.
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche
le indicazioni suddette nonché la dicitura “Codice restituzione”».
6 Ai termini dell’art. 4, n. 1, di detto regolamento:
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova
che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da
tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».
7 L’art. 6 del citato regolamento stabilisce che se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità un prodotto per
il quale è stata accettata la dichiarazione d’esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro
nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della
Comunità viene fornita mediante presentazione dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5 di cui all’art. 2
del regolamento n. 3566/92.
8 L’art. 18, n. 1, del detto regolamento prevede quanto segue:
«La prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita:
a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia; (…)
o
b) [da un] attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in
materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta da uno Stato membro. L’attestato reca la data e il numero del documento
doganale di immissione in consumo.
o
c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti
ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo».
9 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è
stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un modulo speciale;
b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti e previo riconoscimento
da parte della [OSCURATO:PERSONA].
(…)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore,
entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione.
3. Qualora l’esemplare di controllo T 5 di cui all’articolo 6 non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale
entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, quest’ultimo può presentare all’organismo
competente una domanda motivata di equivalenza.
I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda comprendono:
a) se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della
Comunità:
– il documento di trasporto, e
– un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più
dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4;
(…)
Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.
4. Se i documenti richiesti ai sensi dell’articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo
2, sebbene l’esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso
possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dai documenti giustificativi, e la domanda di concessione
di termini supplementari di cui al paragrafo 4 devono venir presentate entro i termini fissati al paragrafo 2.
(…)».
Regolamento (CE) n. 800/1999
10 Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 aprile 1999, n. 800, recante
modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).
Quest’ultimo regolamento è entrato in vigore il 24 aprile 1999 ed è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999. In virtù,
tuttavia, dell’art. 54, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 800/1999, il regolamento n. 3665/87 continua ad applicarsi
alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d’esportazione sono state accettate prima del 1º luglio 1999.
La normativa nazionale
11 Nell’ordinamento tedesco le disposizioni comunitarie relative alla restituzione all’esportazione sono recepite dal regolamento
24 maggio 1996 (Ausfuhrerstattungsverordnung) sulle restituzioni all’esportazione (BGBl. 1996 I, pag. 766; in prosieguo: l’«AEVO»).
12 L’art. 3 dell’AEVO dispone che come documento ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 dev’essere utilizzato
il modulo unico stabilito dal Ministero federale delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Ministero federale
delle Finanze (Bundesfinanzverwaltung) alla voce «Dichiarazione di esportazione (foglio supplementare) per restituzioni comunitarie
all’esportazione» (dichiarazione di esportazione a fini di restituzione).
13 L’art. 4 dell’AEVO è redatto come segue:
«(1.) La conferma dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità (conferma di uscita delle merci) è segnalata
ai fini delle restituzioni dall’ufficio doganale di uscita (…) nella dichiarazione di esportazione per il territorio sul quale
si applica il presente regolamento.
(2.) Nel caso di spedizioni di merci per le quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata in un altro Stato membro
dell’Unione europea, la conferma di uscita viene rilasciata, nell’esemplare di controllo T 5, dall’ufficio doganale competente
nell’ambito di applicazione del presente regolamento».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
14 Nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha direttamente esportato, dalla Germania alla Russia, carne di manzo dopo averla previamente sottoposta
a regime di deposito doganale, ottenendo, su sua richiesta, il pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione.
15 Dopo aver presentato, l’8 aprile 1998, la dichiarazione di esportazione allo [OSCURATO:PERSONA] di Brema, il 13 luglio 1998, la
[OSCURATO:PERSONA] ha inviato allo [OSCURATO:PERSONA] il documento di trasporto munito di una conferma di sdoganamento datata 9 aprile
1998 da parte della stazione di spedizione e il documento russo di importazione, che riporta il 20 maggio 1998 come data di
immissione in libera pratica. [OSCURATO:PERSONA] ha contestualmente richiesto lo svincolo delle cauzioni.
16 Dopo aver informato telefonicamente la [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio e il 18 novembre 1999 del mancato ricevimento della dichiarazione
di esportazione provvista della relativa conferma rilasciata dall’ufficio di uscita, lo [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato, mediante
quattro ingiunzioni del 23 giungo 2000, il rimborso delle restituzioni all’esportazione versate in anticipo alla ricorrente
nella causa principale, maggiorate del 20%, motivando che la ricorrente nella causa principale non aveva provato, mediante
la dichiarazione di esportazione munita della relativa conferma, l’esportazione della merce al di fuori del territorio doganale
della Comunità entro il termine di sessanta giorni previsto all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87.
17 Nell’ambito del procedimento di opposizione diretto all’annullamento di dette decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere,
in particolare, che la dichiarazione di esportazione veniva automaticamente trasmessa allo [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’amministrazione
doganale. Il regolamento n. 3665/87 non fisserebbe alcun obbligo a carico dell’esportatore di far pervenire la dichiarazione
di esportazione a quest’ultimo organismo. [OSCURATO:PERSONA], ad ogni modo, ha fatto valere una lettera dello [OSCURATO:PERSONA] di
Stralsund del 2 novembre 2000, secondo la quale la copia della dichiarazione di esportazione destinata allo [OSCURATO:PERSONA] era
stata spedita per posta dallo Zollamt di Mukran.
18 Sulla base delle informazioni fornite alla Corte nel corso della fase orale, tale copia della dichiarazione di esportazione
è stata inviata allo [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di dodici mesi previsto all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87.
Detto documento non si trova, tuttavia, nel fascicolo amministrativo dello [OSCURATO:PERSONA] o perché quest’ultimo non l’ha ricevuto
oppure perché l’ha perso.
19 Con lettera del 2 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che aveva trasmesso allo [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 13 luglio
1998, e quindi entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, il documento di trasporto
e il documento russo di importazione. La ricorrente sottolinea che la presentazione di detti documenti costituiva, nell’ipotesi
in cui la dichiarazione di esportazione non fosse stata acclusa alla documentazione detenuta dallo [OSCURATO:PERSONA], una domanda
mediante comportamento concludente diretta a far riconoscere tali documenti come prova dell’esportazione delle merci al di
fuori del territorio doganale della Comunità.
20 Nella detta lettera del 2 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha anche richiesto, questa volta in modo esplicito, che il documento
di trasporto e il documento russo di importazione che aveva spedito allo [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 13 luglio 1998 fossero
riconosciuti equivalenti, in conformità all’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87.
21 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda con decisione 13 dicembre 2001, giudicandola tardiva ai sensi dell’art. 47, n. 5,
del regolamento n. 3665/87. Il detto ufficio ha inoltre chiarito che la lettera della ricorrente datata 13 luglio 1998 non
poteva essere considerata alla stregua di una domanda diretta all’equivalenza dei documenti trasmessi poiché a tal fine era
necessaria una domanda espressa e lo [OSCURATO:PERSONA] non era autorizzato a procedere d’ufficio al riconoscimento dell’asserita
equivalenza dei documenti.
22 Il 20 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale fiscale di Amburgo) contro
le decisioni dello [OSCURATO:PERSONA] che respingono i suoi reclami.
23 Il giudice del rinvio constata che, quando un prodotto per il quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata attraversa,
prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, territori comunitari diversi da quello dello Stato membro sul territorio
del quale è stata accettata tale dichiarazione, l’art. 6 del regolamento n. 3665/87 prevede che la prova dell’esportazione
di detto prodotto dal territorio doganale della Comunità venga fornita mediante presentazione dell’originale debitamente annotato
dell’esemplare di controllo T 5. Il detto giudice osserva, in compenso, che in caso di esportazione diretta, come nella controversia
principale, il legislatore non ha previsto in che modo debba essere prodotta la prova dell’esportazione delle merci dal territorio
doganale della Comunità, di modo che dev’essere applicata la normativa nazionale, nella fattispecie l’art. 4, n. 1, dell’AEVO.
24 A questo proposito, il giudice del rinvio ricorda che, in conformità all’art. 49, n. 3, primo comma, del regolamento n. 800/1999,
che ha sostituito il regolamento n. 3665/87, l’esportatore può presentare all’organismo competente una domanda motivata di
equivalenza qualora l’esemplare di controllo T 5 o, eventualmente, il documento nazionale comprovante l’uscita dal territorio
doganale della Comunità non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio
per cause non imputabili all’esportatore. Alla luce del fatto che il regolamento n. 800/1999 si limita a riformulare l’art. 47,
n. 3, del regolamento n. 3665/87, secondo il giudice del rinvio non occorre dar peso alla circostanza che quest’ultima disposizione
menziona solo l’esemplare di controllo T 5 e non il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale
della Comunità.
25 Il giudice del rinvio rileva che la controversia nella causa principale è caratterizzata dal fatto che, anche se la dichiarazione
di esportazione prevista all’art. 4 del regolamento n. 3665/87 non è giunta allo [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di dodici mesi
prescritto all’art. 47, n. 2, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia trasmesso allo [OSCURATO:PERSONA] entro il detto
termine il documento di trasporto e il documento russo di importazione. Tali documenti costituiscono prove equivalenti ai
sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87. Il giudice del rinvio ritiene che, in presenza di determinate specifiche
circostanze da precisare, l’amministrazione competente possa procedere d’ufficio al riconoscimento dell’equivalenza di documenti.
Il fatto che, secondo i ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87, l’art. 47, n. 3, è stato adottato nell’interesse degli
esportatori darebbe credito a questa interpretazione. Sarebbe difficilmente compatibile con le finalità dell’organizzazione
comune di mercato rifiutare il versamento di restituzioni ovvero lo svincolo di cauzioni per il mancato rispetto di una mera
formalità, vale a dire una domanda espressa di equivalenza.
26 Quanto alla questione se una domanda di equivalenza possa essere presentata per fatti concludenti ovvero in via cautelativa,
il giudice del rinvio riconosce che l’obbligo di presentare una domanda espressa agevola il controllo del rispetto del termine
da parte dell’amministrazione competente. Tuttavia, la puntualità di una domanda di equivalenza può essere esaminata anche
in caso di presentazione incidente o per fatti concludenti, dal momento che l’esportatore deve potersi rivolgere all’amministrazione
competente perché esamini la sua domanda di equivalenza sotto una qualsiasi forma. Occorre solo stabilire se la volontà dell’esportatore
di provare l’avvenuta esportazione della merce dal territorio doganale della Comunità emerga chiaramente dalle circostanze
dei singoli casi di specie previsti.
27 Ritenendo che la controversia della quale è stato investito sollevi questioni di interpretazione del diritto comunitario,
il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali
seguenti:
«1) Se, ai sensi dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, l’organismo competente sia autorizzato e obbligato a riconoscere
l’equivalenza anche d’ufficio.
2) Se la domanda di riconoscimento dell’equivalenza di cui all’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 possa essere presentata
anche in via cautelativa e mediante comportamento concludente».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione possa o debba riconoscere d’ufficio l’equivalenza di documenti ai sensi
dell’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 e se una domanda di equivalenza presentata in applicazione di detta disposizione
possa essere proposta mediante comportamento concludente.
29 Il regolamento n. 3665/87, che ha fra i suoi obiettivi quello di combattere le irregolarità e le frodi constatate in materia
di restituzioni all’esportazione, contiene disposizioni sostanziali e procedurali relative al versamento delle restituzioni
all’esportazione (v. sentenze 11 luglio 2002, causa C‑210/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6453, punto 60,
e 14 aprile 2005, causa C‑385/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2997, punto 26).
30 La disposizione sostanziale che figura all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della restituzione
è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione
hanno, entro il termine massimo di sessanta giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità.
In mancanza di questa prova, la restituzione non è versata.
31 L’art. 47 del regolamento n. 3665/87, che figura al titolo 4, intitolato «Procedura di versamento della restituzione», elenca
le disposizioni procedurali alle quali l’esportatore deve adempiere per ottenere il versamento della restituzione.
32 Il n. 3 di questa disposizione prevede che qualora l’esemplare di controllo T 5 di cui all’art. 6 dello stesso regolamento
non venga restituito all’ufficio di partenza o all’organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non
imputabili all’esportatore, quest’ultimo può presentare all’organismo competente una domanda motivata di equivalenza. Mediante
detta domanda, l’esportatore presenta prove equivalenti per attestare che i prodotti in questione hanno lasciato il territorio
doganale della Comunità, così come richiesto dall’art. 4 del regolamento n. 3665/87.
33 Tuttavia, emerge dal tenore letterale dell’art. 6 del regolamento n. 3665/87, richiamato dall’art. 47, n. 3, di questo stesso
regolamento, che se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto attraversa territori diversi da
quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova dell’esportazione del prodotto
dal territorio doganale della Comunità viene fornita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T 5.
34 Ne consegue che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non è applicabile
all’esportazione diretta di prodotti quale quella della controversia principale. Detta disposizione non riguarda le domande
di equivalenza presentate a causa della perdita del documento nazionale comprovante, in caso di esportazione diretta, che
i prodotti in questione hanno abbandonato il territorio doganale della Comunità.
35 Tale disposizione del regolamento n. 3665/87 si riferisce esclusivamente alle esportazioni indirette oggetto dell’art. 6 del
citato regolamento. È il regolamento n. 800/1999 a prevedere esplicitamente che una domanda di equivalenza può essere presentata
quando l’esemplare di controllo T 5 utilizzato in caso di esportazione indiretta o, all’occorrenza, il documento nazionale
comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità in caso di esportazione diretta non è giunto all’ufficio
di partenza o all’ufficio centrale entro un termine di tre mesi dal suo rilascio.
36 Questo regolamento, tuttavia, è applicabile soltanto dal 1° luglio 1999, di modo che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87
rimane applicabile alle esportazioni, quali quelle della controversia principale, per le quali le dichiarazioni di esportazione
sono state accettate prima di detta data.
37 In mancanza di una normativa comunitaria che precisi, nel caso di esportazioni dirette, quale documento l’esportatore deve
presentare per provare che i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata hanno effettivamente
lasciato il territorio doganale della Comunità, spetta agli Stati membri specificare quale documento deve presentare l’esportatore
a sostegno della domanda di pagamento della restituzione.
38 Emerge dagli atti depositati dinanzi alla Corte che nell’ordinamento tedesco, in virtù dell’art. 4, n. 1, dell’AEVO, la conferma
dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità è indicata, ai fini delle restituzioni da parte dell’ufficio
doganale di uscita, nella dichiarazione di esportazione per il territorio nel quale si applica il detto regolamento.
39 Secondo le informazioni a disposizione della Corte, questa normativa non prevede, per lo meno esplicitamente, la possibilità
in capo all’esportatore di presentare prove equivalenti al fine di ricevere il versamento della restituzione.
40 Tuttavia, l’esigenza di buon funzionamento del sistema comunitario di pagamenti della restituzione non può consentire agli
Stati membri di compromettere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, né i principi di diritto comunitario, in
particolare il principio di proporzionalità.
41 Anche in caso di esportazione diretta e in mancanza di normativa comunitaria nel settore, le modalità procedurali miranti
ad assicurare la salvaguardia dei diritti che le parti ricavano dal diritto comunitario attengono all’ordinamento giuridico
interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia
meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio
di effettività) (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C-431/93, [OSCURATO:PERSONA] e van [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4705, punto 17, e 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7213, punto 52).
42 Alla luce delle suddette considerazioni, l’organismo nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione investito
di una causa quale quella principale, nella quale il documento nazionale che attesta l’uscita dei prodotti dal territorio
doganale della Comunità non può essere presentato per ragioni non imputabili all’esportatore, deve tuttavia valutare d’ufficio
se le informazioni o i documenti prodotti dall’esportatore siano sufficienti alla luce all’economia nonché come dello spirito
e della finalità del regolamento n. 3665/87.
43 Per quanto riguarda la finalità del detto regolamento, come emerge al suo quarantottesimo ‘considerando’ (cinquantesimo nella
versione tedesca) e al suo art. 47, n. 3, è evidente che il legislatore comunitario ha voluto riconoscere all’esportatore,
in determinate circostanze, la possibilità di dimostrare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità mediante
prove equivalenti.
44 Prevedendo una certa flessibilità nell’applicare le norme procedurali in materia di presentazione delle prove che l’esportatore
deve fornire per ottenere il versamento della restituzione, il regolamento n. 3665/87 tiene conto del fatto che gli esportatori
rischiano di incontrare difficoltà per ottenere i documenti doganali dalle autorità competenti, sulle quali non dispongono
di alcun mezzo di pressione (v., in tal senso, sentenza 19 giugno 2003, causa C‑467/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. I‑6471, punto 41),
così come del fatto che, talvolta, la perdita o la scomparsa dei documenti richiesti da detto regolamento per beneficiare
della restituzione sono imputabili a tali autorità.
45 È pacifico, come risulta al punto 18 della presente sentenza, che la perdita o la scomparsa della dichiarazione di esportazione
pretesa dalla normativa tedesca per accertare l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non
sono imputabili alla [OSCURATO:PERSONA].
46 Risulta anche dall’economia e dallo spirito del regolamento n. 3665/87, in particolare dalle disposizioni del suo art. 47,
che quest’ultimo cerca di non privare automaticamente l’esportatore diligente delle restituzioni previste dalla normativa
comunitaria, quando detto esportatore, pur avendo ottemperato ad ogni obbligo che gli incombeva , si trova nell’impossibilità
di presentare i documenti richiesti per il pagamento della restituzione a causa della perdita di questi documenti in seguito
a circostanze che non gli sono imputabili (v., per analogia, per quanto riguarda l’art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87,
sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑35, punto 148).
47 Pertanto, qualora una domanda di pagamento della restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento
n. 3665/87 sia stata presentata e, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione
comprovante l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità
nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento
n. 3665/87, tenere conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate mediante
comportamento concludente.
48 Tali mezzi di prova, che, come prevede l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87, possono ricomprendere tanto il documento
di trasporto quanto il documento di importazione di uno Stato terzo dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controversia principale,
devono comunque essere altrettanto soddisfacenti riguardo al controllo effettuato secondo le modalità definite dal diritto
nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario [v., in tal senso, per quanto riguarda
il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto
forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle
restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5), nella sua versione risultante
dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 febbraio 1996, n. 229 (GU L 30, pag. 24), sentenza 9 novembre 2006, causa C‑120/05,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10717, punto 26].
49 Occorre anche ricordare che, in generale, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, tali mezzi di prova equivalenti,
analogamente ad ogni altro elemento del fascicolo costituito per ottenere il pagamento della restituzione o lo svincolo della
cauzione, devono essere depositati, salvo casi di forza maggiore, entro i dodici mesi seguenti la data di accettazione della
dichiarazione di esportazione.
50 Tuttavia, qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali
competenti, essendo stato perso o essendo scomparso il documento nazionale comprovante l’uscita dei prodotti dal territorio
doganale della Comunità a causa delle stesse autorità, queste ultime non possono opporre tale termine di dodici mesi all’esportatore
diligente.
51 Considerato quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali che l’art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87
non si applica all’esportazione diretta di prodotti.
Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87,
tener conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate mediante comportamento
concludente. Tali mezzi di prova devono comunque essere altrettanto soddisfacenti riguardo al controllo effettuato secondo
le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l’efficacia del diritto comunitario.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti,
queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento
n. 3665/87.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
5 dicembre 1994, n. 2955, non si applica all’esportazione diretta di prodotti.
Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all’esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante
l’uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l’autorità nazionale
competente in materia di restituzioni all’esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87,
come modificato dal regolamento n. 2955/94, tener conto d’ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di
equivalenza presentate mediante comportamento concludente. Tali mezzi di prova devono comunque essere altrettanto soddisfacenti
riguardo al controllo effettuato secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e
l’efficacia del diritto comunitario.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti,
queste ultime non possono opporre all’esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall’art. 47, n. 2, del regolamento
n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.