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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44532/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca di una sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza.

Secondo il richiedente, la pena inflitta era illegale in quanto il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la questione fosse coperta dal giudicato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il riconoscimento della recidiva in sede di cognizione, come esattamente rilevato dal Giudice, è coperto dal giudicato: un eventuale errore doveva, infatti, essere fatto valere con i mezzi di impugnazione.

Non basta: come si evince dalla sentenza n. 55854 del 2018 pronunciata da questa Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la questione della recidiva era stata posta prima in sede di appello e poi davanti alla Corte di Cassazione: ma il relativo motivo di ricorso fu motivatamente rigettato.

Non vi era, quindi, alcuno spazio per un intervento del giudice dell'esecuzione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'irrogazione di una pena illegale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca di una sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza. Secondo il richiedente, la pena inflitta era illegale in quanto il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la questione fosse coperta dal giudicato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il riconoscimento della recidiva in sede di cognizione, come esattamente rilevato dal Giudice, è coperto dal giudicato: un eventuale errore doveva, infatti, essere fatto valere con i mezzi di impugnazione. Non basta: come si evince dalla sentenza n. 55854 del 2018 pronunciata da questa Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la questione della recidiva era stata posta prima in sede di appello e poi davanti alla Corte di Cassazione: ma il relativo motivo di ricorso fu motivatamente rigettato. Non vi era, quindi, alcuno spazio per un intervento del giudice dell'esecuzione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'irrogazione di una pena illegale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 44532/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris