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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04673/2023

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""c ORDINANZA sul ricorso 36678/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di erede beneficiato, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede beneficiato, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma V.le [OSCURATO:PERSONA] 142 Pec: [OSCURATO:EMAIL] Avv,p1mnísi@pec.studiolegalepennisi.it -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dil mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Consigliere delegato, rappresentata e difese] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] SpA, creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] SpA, chiese emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 8.454.245,31, quale saldo debitore della dilazione a mezzo operazione a medio termine stipulata in favore della società; a seguito di emissione del decreto ingiuntivo i fideiussori proposero opposizione deducendo che la fideiussione era inesistente perché illimitata e comunque estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c. perché essi fideiussori non erano stati avvertiti che il creditore aveva stipulato un ulteriore rapporto di credito con il debitore; che nelle more il debito era stato integralmente soddisfatto e che il credito era in ogni caso prescritto; Tribunale di Catania, nel contraddittorio delle parti, disposta una CrU per la quantificazione del credito al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, tenendo conto dei pagamenti effettuati, revocò il decreto accertando che la situazione debitoria si era ridotta ad C 1526,855,01 oltre interessi e, riconosciuta la validità della fideiussione e l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., condannò gli opponenti a pagare la minor somma in favore dell'opposta e, per essa, del suo successore a titolo particolare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intervenuto in giudizio, di cui riconobbe la legittimazione attiva per essere succeduta a titolo particolare nel credito; germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero appello rilevando che il giudice di prime cure non aveva rideterminato il credito depurandolo degli interessi usurari e anatocistici nel frattempo maturati e non aveva accertato l'intervenuta prescrizione sulla domanda di interessi; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, quale ulteriore cessionaria del credito; 'a Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 960 del 30/4/2019, ha rigettato l'appello condannando gli appellanti alla refusione delle spese del grado; oer quanto è ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha ritenuto che i Finocchiaro non avessero mai contestato la relazione tra il conto corrente originario e la novazione effettuata con la dilazione di pagamento; che non fosse applicabile la disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. a sostegno della prescrizione del credito per interessi; che le eccezioni sollevate sulla legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero infondate essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco nella [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza i germani Finocchiaro hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi; ia resistito la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con controricorso;ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ttzzr estrp:~cessuali; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 77, 83 e 182, co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-i ricorrenti contestano la legittimazione ad agire di Tiberius S.P.V. che non avrebbe depositato l'atto con cui era stato conferito il mandato ad agire alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rilasciato la procura alle liti solo nel giudizio di appello; i primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che non fornisce l'indicazione specifica degli atti su cui si fonda, né sotto il profilo della riproduzione diretta od almeno indiretta del contenuto (in questo secondo caso con riferimento alla parte dell'atto corrispondente all'indiretta riproduzione), né sotto quello della localizzazione in questo giudizio di legittimità.

In tal modo, la Corte non è messa in grado di esaminare gli atti su cui il mol:ivo si fonda.

In particolare l'atto che risulta non riprodotto né localizzato nel presente giudiz,o di legittimità è quello con cui la Tiberius S.P.V. avrebbe conferito il mandato ad agire alla [OSCURATO:PERSONA]; si osserva, ancora, che parte ricorrente, al fine di esentarsi dall'onere di produzione diretta di cui all'art. 369, secondo comma, n.4 c.p.c., non ha nemmeno, al fine della localizzazione, come consente il principio di diritto di cui a Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011, dichiarato di voler fare riferimento alla presenza degli atti nel fascicolo d'ufficio o della controparte; con il secondo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt, 58 T.U.B. nonché degli artt. 1260, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti assumono che, pur in presenza di una norma speciale che prevede l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto con la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe mancata la prova che il credito controverso fosse ricompreso tra quelli ceduti in blocco, così pronunciando il giudice di merito due sentenze, di primo grado e d'appello, entrambe viziate sotto il profilo della mancata rilevazione d'ufficio della carenza di legittimazione e titolarità del cessionario del credito; motivo è carente sotto il profilo dell'autosufficienza in quanto non riporta lo stralcio della [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si evincerebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, che il credito oggetto di contestazione non facesse parte di quelli ceduti in blocco, così non ponendo questa Corte nella condizione di poter scrutinare la censura; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 116 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. - i. ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia ritenuto sufficiente la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] per rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, pur in mancanza di prova della presenza di quello specifico credito tra quelli ricompresi nella cessione in blocco; terzo motivo, in quanto riferito alla prima successione della [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché nell'indicare i motivi di appello i ricorrenti non indicano la contestazione della legittimazione successoria della stessa.

Tutto il motivo e dunque anche la questione della prova della successione della Tiberius è nuovamente dedotto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che i riferimenti agli atti processuali e cioè alla sentenza impugnata e alla memoria di replica della banca del 17/2/2019 vengono fatti senza rispettare né il ricordato profilo contenutistico né quello della localizzazione sicché questa Corte non è in grado di verificare il fondamento della censura e ciò anche dando rilievo al principio di diritto di cui a Cass. n. 24798 del 2020, dato che si omette qualsiasi riferimento al tenore dell'eccezione che si dice svolta ed in particolare al suo contenuto, che avrebbe dovuto essere specifico in relazione alle risultanze della G.U. 'n particolare, l'assoluta genericità emerge da quanto indicato a pag. 7 del ricorso, in chiusura nell'esposizione del fatto; la produzione della G.U., stante la contestazione svolta solo nella conclusionale, doveva ritenersi, peraltro, giustificata, e la specificazione della contestazione era necessaria ai sensi di Cass., 1, n. 31188 del 29/12/2017, secondo cui "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"; con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. e degli artt. 2, 14, 20, 33 e 34 L. n. 287 del 1990, 101 Trattato UE, artt. 2697,2729 c.c. 1:12, :115, 116 c.p.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni perché stipulate in difformità dalle prescrizioni dell'Antitrust, desumibili dal provvedimento n. 55 del 20/4/2005; i motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli atti su cui si fonda e ciò anche quanto al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, che nemmeno si dice prodotto e che, comunque, non avrebbe potuto prodursi con la conclusionale; la deduzione in conclusionale dellla nullità, in quanto fondata su tale provvedimento, si sarebbe dovuta dire tardiva ed inammissibile, perché fondata sull'allegazione di un fatto in precedenza non allegato, appunto il provvedimento e non sul solo testo dei contratti; peraltro, la sentenza non si occupa del problema e la censura pertinente, ferma la spiegazione del perché la sentenza non se ne sia occupata rinvenibile nella tardività della invocazione della fonte della nullità e la sua mancanza di dimostrazione, avrebbe dovuto essere la censura ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (che si sarebbe dovuta dire inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. per difetto di decisività proprip per quella ragione, secondo il principio di diritto di cui a Cass. n. 22341 del 2017); con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 1341 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la corte di merito non abbia dichiarato la nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione perché non sottoposte alla specifica approvazione per iscritto in violazione dell'art.1341 c.c.; 1 quinto motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c.; in secondo luogo si rileva che la corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla questione ivi dedotta, sicchè la censura che avrebbe dovuto essere svolta era quella di cui all'art. 112 c.p.c.; con il sesto motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - li ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia rigettato le eccezioni relatve alla carenza di prova del titolo di credito azionato dalla banca; anche questo motivo non ottempera ai requisiti di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. ed è come tale inammissibile;con il settimo motivo di ricorso - nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. -si assume l'omessa pronuncia sul motivo di appello cori cui si chiedeva di rideterminare il valore del credito che la banca poteva vantare nei confronti dei ricorrenti; anche questo motivo viola l'art. 366 n. 6 C.p.C. dato che non fornisce l'indicazione specifica del motivo di appello in relazione al quale vi sarebbe un'omessa pronuncia.

Peraltro, contraddicendo l'assunto dell'ornessa pronuncia discute poi del modo in cui il motivo sarebbe stato esaminato, come evidenzia la prima proposizione della pag. 25 del ricorso; con l'ottavo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. i n. 5 c.p.c.; :i motivo è inammissibile in quanto fa riferimento ad argomenti del tutto nuovi, sollevati per la prima volta in sede di legittimità; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudiz:o di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 20.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%. ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
""c ORDINANZA sul ricorso 36678/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di erede beneficiato, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede beneficiato, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma V.le [OSCURATO:PERSONA] 142 Pec: [OSCURATO:EMAIL] Avv,p1mnísi@pec.studiolegalepennisi.it -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dil mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Consigliere delegato, rappresentata e difese] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] SpA, creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] SpA, chiese emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 8.454.245,31, quale saldo debitore della dilazione a mezzo operazione a medio termine stipulata in favore della società; a seguito di emissione del decreto ingiuntivo i fideiussori proposero opposizione deducendo che la fideiussione era inesistente perché illimitata e comunque estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c. perché essi fideiussori non erano stati avvertiti che il creditore aveva stipulato un ulteriore rapporto di credito con il debitore; che nelle more il debito era stato integralmente soddisfatto e che il credito era in ogni caso prescritto; Tribunale di Catania, nel contraddittorio delle parti, disposta una CrU per la quantificazione del credito al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, tenendo conto dei pagamenti effettuati, revocò il decreto accertando che la situazione debitoria si era ridotta ad C 1526,855,01 oltre interessi e, riconosciuta la validità della fideiussione e l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., condannò gli opponenti a pagare la minor somma in favore dell'opposta e, per essa, del suo successore a titolo particolare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intervenuto in giudizio, di cui riconobbe la legittimazione attiva per essere succeduta a titolo particolare nel credito; germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero appello rilevando che il giudice di prime cure non aveva rideterminato il credito depurandolo degli interessi usurari e anatocistici nel frattempo maturati e non aveva accertato l'intervenuta prescrizione sulla domanda di interessi; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, quale ulteriore cessionaria del credito; 'a Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 960 del 30/4/2019, ha rigettato l'appello condannando gli appellanti alla refusione delle spese del grado; oer quanto è ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha ritenuto che i Finocchiaro non avessero mai contestato la relazione tra il conto corrente originario e la novazione effettuata con la dilazione di pagamento; che non fosse applicabile la disposizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. a sostegno della prescrizione del credito per interessi; che le eccezioni sollevate sulla legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero infondate essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco nella [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza i germani Finocchiaro hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi; ia resistito la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con controricorso;ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ttzzr estrp:~cessuali; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 77, 83 e 182, co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-i ricorrenti contestano la legittimazione ad agire di Tiberius S.P.V. che non avrebbe depositato l'atto con cui era stato conferito il mandato ad agire alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rilasciato la procura alle liti solo nel giudizio di appello; i primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che non fornisce l'indicazione specifica degli atti su cui si fonda, né sotto il profilo della riproduzione diretta od almeno indiretta del contenuto (in questo secondo caso con riferimento alla parte dell'atto corrispondente all'indiretta riproduzione), né sotto quello della localizzazione in questo giudizio di legittimità. In tal modo, la Corte non è messa in grado di esaminare gli atti su cui il mol:ivo si fonda. In particolare l'atto che risulta non riprodotto né localizzato nel presente giudiz,o di legittimità è quello con cui la Tiberius S.P.V. avrebbe conferito il mandato ad agire alla [OSCURATO:PERSONA]; si osserva, ancora, che parte ricorrente, al fine di esentarsi dall'onere di produzione diretta di cui all'art. 369, secondo comma, n.4 c.p.c., non ha nemmeno, al fine della localizzazione, come consente il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, dichiarato di voler fare riferimento alla presenza degli atti nel fascicolo d'ufficio o della controparte; con il secondo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt, 58 T.U.B. nonché degli artt. 1260, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti assumono che, pur in presenza di una norma speciale che prevede l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto con la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe mancata la prova che il credito controverso fosse ricompreso tra quelli ceduti in blocco, così pronunciando il giudice di merito due sentenze, di primo grado e d'appello, entrambe viziate sotto il profilo della mancata rilevazione d'ufficio della carenza di legittimazione e titolarità del cessionario del credito; motivo è carente sotto il profilo dell'autosufficienza in quanto non riporta lo stralcio della [OSCURATO:PERSONA] dalla quale si evincerebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, che il credito oggetto di contestazione non facesse parte di quelli ceduti in blocco, così non ponendo questa Corte nella condizione di poter scrutinare la censura; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 116 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. - i. ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia ritenuto sufficiente la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] per rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, pur in mancanza di prova della presenza di quello specifico credito tra quelli ricompresi nella cessione in blocco; terzo motivo, in quanto riferito alla prima successione della [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché nell'indicare i motivi di appello i ricorrenti non indicano la contestazione della legittimazione successoria della stessa. Tutto il motivo e dunque anche la questione della prova della successione della Tiberius è nuovamente dedotto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che i riferimenti agli atti processuali e cioè alla sentenza impugnata e alla memoria di replica della banca del 17/2/2019 vengono fatti senza rispettare né il ricordato profilo contenutistico né quello della localizzazione sicché questa Corte non è in grado di verificare il fondamento della censura e ciò anche dando rilievo al principio di diritto di cui a Cass. n. 24798 del 2020, dato che si omette qualsiasi riferimento al tenore dell'eccezione che si dice svolta ed in particolare al suo contenuto, che avrebbe dovuto essere specifico in relazione alle risultanze della G.U. 'n particolare, l'assoluta genericità emerge da quanto indicato a pag. 7 del ricorso, in chiusura nell'esposizione del fatto; la produzione della G.U., stante la contestazione svolta solo nella conclusionale, doveva ritenersi, peraltro, giustificata, e la specificazione della contestazione era necessaria ai sensi di Cass., 1, n. 31188 del 29/12/2017, secondo cui "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"; con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. e degli artt. 2, 14, 20, 33 e 34 L. n. 287 del 1990, 101 Trattato UE, artt. 2697,2729 c.c. 1:12, :115, 116 c.p.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità delle fideiussioni perché stipulate in difformità dalle prescrizioni dell'Antitrust, desumibili dal provvedimento n. 55 del 20/4/2005; i motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli atti su cui si fonda e ciò anche quanto al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, che nemmeno si dice prodotto e che, comunque, non avrebbe potuto prodursi con la conclusionale; la deduzione in conclusionale dellla nullità, in quanto fondata su tale provvedimento, si sarebbe dovuta dire tardiva ed inammissibile, perché fondata sull'allegazione di un fatto in precedenza non allegato, appunto il provvedimento e non sul solo testo dei contratti; peraltro, la sentenza non si occupa del problema e la censura pertinente, ferma la spiegazione del perché la sentenza non se ne sia occupata rinvenibile nella tardività della invocazione della fonte della nullità e la sua mancanza di dimostrazione, avrebbe dovuto essere la censura ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (che si sarebbe dovuta dire inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. per difetto di decisività proprip per quella ragione, secondo il principio di diritto di cui a Cass. n. 22341 del 2017); con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 1341 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la corte di merito non abbia dichiarato la nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione perché non sottoposte alla specifica approvazione per iscritto in violazione dell'art.1341 c.c.; 1 quinto motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c.; in secondo luogo si rileva che la corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla questione ivi dedotta, sicchè la censura che avrebbe dovuto essere svolta era quella di cui all'art. 112 c.p.c.; con il sesto motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - li ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia rigettato le eccezioni relatve alla carenza di prova del titolo di credito azionato dalla banca; anche questo motivo non ottempera ai requisiti di autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. ed è come tale inammissibile;con il settimo motivo di ricorso - nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. -si assume l'omessa pronuncia sul motivo di appello cori cui si chiedeva di rideterminare il valore del credito che la banca poteva vantare nei confronti dei ricorrenti; anche questo motivo viola l'art. 366 n. 6 C.p.C. dato che non fornisce l'indicazione specifica del motivo di appello in relazione al quale vi sarebbe un'omessa pronuncia. Peraltro, contraddicendo l'assunto dell'ornessa pronuncia discute poi del modo in cui il motivo sarebbe stato esaminato, come evidenzia la prima proposizione della pag. 25 del ricorso; con l'ottavo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. i n. 5 c.p.c.; :i motivo è inammissibile in quanto fa riferimento ad argomenti del tutto nuovi, sollevati per la prima volta in sede di legittimità; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudiz:o di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 20.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%. ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13,
Decreto Cassazione n. 04673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris