CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 12033/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avram [OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsiRITENUTO IN FATTO1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto emessa il 23 luglio 2025 dalTribunale di Roma.1.1. Il 22 luglio 2025, durante un consueto controllo del territorio finalizzato allaprevenzione e repressione di reati, gli operanti di polizia giudiziaria, nel transitare incorso Trieste direzione via Nomentana a Roma, notavano le prevenute uscirevelocemente dalla farmacia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 29, inseguite da unadipendente che cercava inutilmente di parlare con loro. Riconosciuta la [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposta ad arresto per reati contro il patrimonio nel mese di marzo, gli operantidecidevano di pedinarle mentre si spostavano in auto. Le due donne venivano poi visterecarsi nel vicino negozio Oviesse, all’interno del quale venivano sempre monitoratedalla p.g., che le fermava una volta uscite per sottoporle a perquisizione personale eveicolare. Nell’auto, sul tappetino lato passeggero anteriore, veniva rinvenuta unaborsa in parte aperta, contenente diversi prodotti cosmetici sul cui possesso leimputate non fornivano alcuna indicazione. La dipendente della farmacia [OSCURATO:PERSONA] la merce sottratta dagli espositori.1.2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge inrelazione alla ritenuta sussistenza della flagranza (o della quasi flagranza). Sul punto,la difesa rileva che l’azione furtiva non è stata percepita né nel suo dispiegarsi(flagranza), né “immediatamente dopo” (quasi flagranza), perché è stato necessariofossero sottoposte a perquisizione, personale e veicolare, all’esito della quale venivarinvenuta la merce sottratta al primo esercizio commerciale in cui si erano recate (lafarmacia [OSCURATO:PERSONA]). Mancherebbe, pertanto, la stretta contiguità cronologica tra lacondotta delle imputate e l’intervento degli operanti.2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi sianodichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. L’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. contempla tre distinte ipotesi di flagranza.La prima ricorre quando il soggetto viene colto nell'atto di commettere il reato: in talcaso, chi procede all'arresto ha diretta percezione del reato e sorprende il colpevole«sul fatto» e l'arresto avviene nel luogo e nel momento stesso in cui il reato è statocommesso. La seconda ipotesi ricorre in caso di inseguimento dell'autore del delitto:l’inseguimento del colpevole determina lo stato di flagranza, indipendentemente da chilo ponga in essere - la persona offesa, la polizia giudiziaria o altra persona -, purchél'inseguimento avvenga subito dopo la commissione del reato. La terza eventualitàricorre quando il soggetto viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egliabbia commesso il reato immediatamente prima: in tale evenienza, l'arresto vieneeseguito anche in luogo diverso da quello ove il delitto si è perfezionato e a brevedistanza di tempo da esso e non è necessario che chi abbia proceduto all'arresto abbiaavuto diretta percezione del reato, essendo sufficiente che egli abbia avuto immediataed autonoma percezione delle cose o delle tracce e del loro inequivocabilecollegamento con l'arrestato (in tal senso Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016,Ventrice, Rv. 267591). Ed invero, è pacifico che, in tema di arresto in flagranza, la c.d."quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla basedella immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamentoinequivocabile con l'indiziato (in questi termini, Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018,dep. 2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274909). Alla medesima stregua, èconsolidato il principio secondo cui “in tema di arresto operato d'iniziativa dalla poliziagiudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, commaprimo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle qualiappaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che laP.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale,correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementiidonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità delmedesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato"immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima")utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazionequanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa” (ex multis, Sez. 2 n. 19948del 04/04/2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 270317).Nel caso di specie, correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto ricorreredetta ultima ipotesi, laddove, in ragione delle circostanze più sopra esposte, haosservato che le arrestate erano state seguite senza mai essere state perse di vistadagli operanti subito dopo aver commesso il fatto ed erano state trovate in possessodella refurtiva, dando così atto della diretta cognizione da parte della polizia giudiziariadelle tracce del reato poco prima commesso.3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27 novembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]