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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 12790/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mk. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020 che, rinviando al comma 6-sexies, lett. e), dello stesso articolo, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso tempestivamente ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; che era stata correttamente rilevata l'inammissibilità dell'atto di appello pervenuto all'indirizzo di posta certificata indicato poiché tardivamente proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore :[OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; mk. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 24, comma 6-septies, D.I. n. 137/2020 che, rinviando al comma 6-sexies, lett. e), dello stesso articolo, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso tempestivamente ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; che era stata correttamente rilevata l'inammissibilità dell'atto di appello pervenuto all'indirizzo di posta certificata indicato poiché tardivamente proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore :[OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 12790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris