CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17901/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 460/2020 depositata il11/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ravenna respinse l’opposizione di Carlo ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del verbale, con il quale la Polizia locale di Ravenna aveva rilevato la violazione dell’art. 142 comma 8° CdS, per aver circolato ad una velocità superiore a quellaconsentita. A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art.342 c.p.c., con l’aggravio delle spese. Il giudice di appello ha ritenuto che nei motivi proposti fosse carente sia il profilo di causalità e rilevanza giuridica rispetto al thema decidendum (motivi primo, secondo, terzo e quarto), sia gli aspetti volitivo, argomentativo e censorio (motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo), giacché gli appellanti non avrebbero fatto altro che ribadire le allegazioni di mero fatto già dedotte negli atti del giudizio di prime cure ovvero contestare omissioni di pronuncia irrilevanti. Contro la predetta sentenza (n. 2165/2019) ricorrono per cassazione Carlo ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di dieci motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso il Comune di Ravenna. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ritrascrivono i primi sette motivi di gravame, aggiungendo che si trattava di critiche argomentate nei confronti della sentenza di prime cure. Il secondo motivo sottolinea il contenuto del merito dell’originaria opposizione fondata sul fatto che, alla guida dell’auto, non vi fosse la proprietaria [OSCURATO:PERSONA], ma il di lei padre [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo, il quarto ed il quinto rilievo ribadiscono la nullità della sentenza impugnata, alla luce dell’iter processuale svolto e delle prove orali dedotte. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo ripropongono gli elementi fattuali, opportunamente segnalati, che avrebbero dovuto condurre all’annullamento del provvedimento impugnato. Il nono richiama l’obbligo inattuato di una contestazione immediata ed il decimo si duole del mancato esame della prospettata impossibilità oggettiva. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riconducibili al medesimo presupposto logico, sono fondati. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U., n. 27199 del 16 novembre 2017; Sez. 6 - 3, n. 13535 del 30 maggio 2018). In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", consente l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degliatti del giudizio di merito. I ricorrenti riportano i motivi di appello da 1 a 7, confutando la sentenza di primo grado. Dette doglianze possono considerarsi specifichee richiedevano puntuale risposta. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, per una nuova valutazione, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione personale, il quale si atterrà al principio sopra enunciato, pronunziandosi altresì con ri guardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione unipersonale, cui d