CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 10639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 6 aprile 2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen. (capi dalla lett. A) alla lett. U), e 317 cod. pen. (capo V). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'appello, limitandosi ad utilizzare la tecnica della motivazione per relationem. 2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna dell'imputato in relazione al reato di concussione, travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine ai tempi dei versamenti effettuati, deposizioni di cui era stata pure omessa la valutazione della attendibilità soggettiva e intrinseca. 2.3. Violazione di legge, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di riqualificare gli episodi contestati in termini di peculato, come fatti integranti altrettante ipotesi di truffa aggravata. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione della pena, nonostante il suo stato di incensuratezza, l'atteggiamento collaborativo, la resipiscenza dallo stesso manifestata e le sue attuali precarie condizioni economiche. 3. Con memoria trasmessa via pec il 28 febbraio 2022 il difensore dell'imputato ha dedotto due motivi nuovi, sviluppando il secondo e il terzo motivo del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché presentato tardivamente, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Napoli è stata pronunciata il 7 maggio 2021 ed è stata depositata il 22 giugno 2021, nel rispetto del termine di novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; non doveva essere notificata all'imputato, trovando applicazione - in ragione della data della sentenza di primo grado, successiva all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - la nuova disciplina di cui all'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., per cui l'imputato assente era rappresentato dal difensore. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da mercoledì 1° settembre 2021 e scadeva venerdì 15 ottobre 2021, mentre il ricorso del Gargiulo risulta essere stato depositato il 20 ottobre 2021, come da attestazione della cancelleria apposta a margine della sentenza. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 , [OSCURATO:PERSONA] tens