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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 31644/2025

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15719/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L ) , domiciliato presso il proprio studio e rappresentato e difeso oltre che da se stesso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51B27 A662M), dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74T54 H501M) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78D29 A662P) tutti con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 7983/1999 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato presso o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale GRV GNN76A06 F839M ), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’”ORDINANZA” d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nella procedura fallimentare n.7983/1999 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15719/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L ) , domiciliato presso il proprio studio e rappresentato e difeso oltre che da se stesso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51B27 A662M), dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74T54 H501M) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78D29 A662P) tutti con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 7983/1999 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliato presso o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale GRV GNN76A06 F839M ), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’”ORDINANZA” d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nella procedura fallimentare n.7983/1999 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 31644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris